REGIONE VENETO: Bando rottamazione auto al 31.5.2019

Rottamazione Autoveicoli Inquinanti Bando 2019

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto pubblica bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti per i cittadini veneti e così scrive sul sito della Regione:
“La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, con deliberazione n. 328 del 26.03.2019 pubblicata sul BURV n. 29 del 29.03.2019 ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 3.500 Euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale.
La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 31.05.2019.
Leggi con attenzione il bando per appurare se sei in possesso dei requisiti per accedere al contributo, gli uffici rimangono comunque a disposizione per risolvere eventuali altri dubbi dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:00.
Per verificare la classe emissiva della tua auto (euro 0, euro 1, etc) accedi al portale dell’automobilista ed inserisci il numero di targa…”
scarica la delibera di approvazione del bando
scarica il bando

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Acque, Escherichia Coli – modifica PTA Regione Veneto

Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009
DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto aggiorna il Piano Tutela Acque (PTA) di cui all DGRV n. 107/2009.
Di particolare interesse è l’aggiornamento delle note del PTA relative al Parametro Escherichia Coli.
La modifica è giustificata e preannunciata nel parere di risposta (FAQ) della Regione a quesito posto dalla provincia di Rovigo e relativo al limite da applicare per le acque di balneazione. La Regione invero si accorgeva della vetustà dei riferimenti di cui al PTA e alla relativa confusione applicativa.
Il Parere della Regione conferma che:

  • il parametro Escherichia Coli è contestabile solo in certi periodi dell’anno e con riferimento agli usi antropici, ad esempio, balneazione, uso irriguo ecc..
  • Il limite deve essere indicato in sede di autorizzazione allo scarico dalla amministrazione competente in quanto è un parametro che può necessitare di maggiori restrizioni rispetto al limite di 5000 UFC /ml; limite quest’ultimo solo “consigliato” dal legislatore anche Regionale.

Al fine di comprendere meglio le ragioni che hanno portato alla modifica si precisa:
1) Si riporta il parere pubblicato nelle FAQ nel ….continua lettura Escherichia Coli nel PTA 107.2009

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Reati ambientali e risarcimento del danno

Reati ambientali: chi può chiedere il risarcimento del danno?
Cassazione pen. n. 35610/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte di Cassazione penale rileva che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta solo al Ministero Ambiente ovvero allo Stato quale titolare del diritto al risarcimento di natura pubblica come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente ex art. 311 Dlgs. 152/2006. Gli enti territoriali, le Regioni ed i soggetti privati possono far valere il danno solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero devono dare prova del concreto danno subito secondo i criteri civilistici.

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Regione e abbandono rifiuti: responsabilità

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (2)
Consiglio di Stato n. 3786/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza n. 3786/2014 del Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso dalla sentenza del CDS n. 2977/2014 (già evidenziata in questo sito).
Anche nel caso in questione si tratta di ordinanza Sindacale ex art. 192 Dlgs. 152/2006 diretta, questa volta, alla Regione Campania per far rimuovere e smaltire i rifiuti (vera discarica abusiva) accumulati al disotto della strada regionale sopraelevata, area di proprieta Regionale.
Il CDS evidenzia ancora la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
La sentenza del Consiglio di Stato verifica….continua lettura articolo Regione 192 Dlgs. 152.2006 

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La Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (1)
Consiglio di Stato n. 2977/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


 L’ individuazione della colpa nei soggetti pubblici trova precisazione nella sentenza del Consiglio di Stato 2977/2014 che riforma la sentenza TAR Campania 2586/2013; sentenza  che aveva annullato l’ordinanza di rimozione rifiuti del Sindaco contro la Regione.

Il CDS evidenzia la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
Precisa il CDS con riferimento alla responsabilità della Regione:
“..E ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali – come quella in questione – caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali…”
…. continua lettura dell’articolo  CDS 2977/2014 e responsabilità Regione ex art.192 Dlgs. 152.2006
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ACQUE: Regione Veneto e Piano Tutela/DGRV 842/2012

Acque: DGRV n. 842/2012 – PTA 2009/Regione Veneto
 Revisione e chiarimenti del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  del 2009


A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
La Giunta della Regione del Veneto ha emanato la delibera n. 842 del 15.5.2012 con cui sono state in parte modificate le Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque 2009 (DCRV 107/2009).
La delibera, pubblicata in BURV 43 del 5.6.2012, è emanata ai sensi dell’art. 4 NTA del PTA, che conferisce alla Giunta il potere di modificare con propria delibera le NTA per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici, tenuto conto della mutata disciplina statale in materia di tutela idrica e alle osservazioni pervenute nel corso del biennio di vigenza del Piano di Tutela delle Acque.
Si ricorda che nel 2011 si sono susseguite ben 4 DGRV che hanno interessato la lettura del PTA del 2009, in particolare
1)   DGRV 80 del 27.4.2011(cosidette linee guida)
2)   DGRV 145 del 15.2.2011
3)   DGRV 1580 del 4.10.2011
4)   DGRV 141/CR del 13.12.2011
La DGRV 842/2012  specifica il suo intento:
In particolare, in ragione di alcune difficoltà emerse dall’applicazione pratica di talune disposizioni del Piano che comportano la necessità di adeguamenti impiantistici, con conseguente dimostrata insostenibilità economica, è emersa l’esigenza di modificare alcune disposizioni del PTA.
Inoltre, l’entrata in vigore di nuovi decreti a livello nazionale che modificano i criteri di classificazione delle acque, sia per quanto riguarda il loro stato ambientale che la qualità per specifica destinazione, rende necessaria l’aggiornamento dei relativi articoli delle NTA in recepimento delle nuove normative nazionali. Le principali novità hanno riguardato la classificazione dello stato ecologico ed ambientale delle acque, la designazione e il monitoraggio delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua da destinare al consumo umano, il monitoraggio e la classificazione delle acque destinate alla balneazione.
Infine, si coglie l’occasione per correggere alcune sviste ed errori materiali occorsi nella stesura del Piano approvato”.
Il PTA (come revisionato dalla DGRV 842/2012) precisa:
1) modifica la definizione di
– acque reflue industriali (art. 6), intervenendo sulla disciplina dello scarico in Pubblica fognatura (art. 38)
– acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche (art. 34);
– acque di dilavamento e di prima pioggia (artt. 6 e 39 );
2) adegua il Piano di Tutela delle Acque alla mutata disciplina statale in tema di:
– acque potabili e a specifica destinazione (art. 9)
– sostanze pericolose: standard e limiti tabellari (art. 10 e tabella 1 allegato A).
Un esempio:
 

PTA 2009 DGRV 842/2012 (allegato A3)
Art. 6 lett. h) : Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove di sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Art. 6 lett. h): Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento.

 
 

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Fotovoltaico: Limiti Regionali " illegittimi"

Fotovoltaico: la Regione non può limitare la installazione
LR Veneta n. 7/2011 art. 4 e 15 – finanziaria 2011
Corte Costituzionale n. 85/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La decisione della Corte Costituzionale sembra riportare un po’ di ordine tra le fonti e tra i poteri istituzionali. E ciò accade proprio nelle more della pubblicazione della finanziaria Regionale del 2012, quasi a monito di maggior impegno nel rispetto dei poteri e delle competenze.
La nuova finanziaria 2012 trova anticipato commento, su questo sito, con riferimento al ” contributo ambientale dei gestori dei rifiuti”; norma che crea la dovuta perplessità e si auspica anche interesse costituzionale.
La installazione di impianti fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle norme statali anche sotto il profilo delle limitazioni possibili e la Regione non puo’ imporre limiti non previsti.
Si rimanda alla lettura della sentenza che affronta diversi temi.
In questa sede si chiarisce il punto centrale della questione.
In particolare:
La Corte Costituzionale con sentenza n. 85/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della LRVeneto ( finanziaria 2011) con riferimento alle limitazioni alla installazione di impianti fotovoltaici.
Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale gli articoli :
-4, comma 1, e
-15, commi 1 e 2,
della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011)
in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.
Art. 4 L. R. Veneto n. 7/2011
Il ricorrente deduce che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 dispone che, non possono essere rilasciate
autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici
a terra in area agricola
di potenza di picco superiore a 200kWp,
di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe,
nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe.
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma vìola l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali – le quali incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.
Stato competenza concorrente (art. 117 co. 3 Cost.)
Recita la sentenza:”….l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 lede anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, la norma contrasterebbe con il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e dall’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Detto art. 17 dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nella norma censurata (in particolare, ai sensi delle citate linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate in relazione non a categorie generalizzate di aree, ma esclusivamente a specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita, che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3).
……”
Ebbene la CORTE COSTITUZIONALE
“…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).

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Gestori Rifiuti: "contributo ambientale"

L.R. Veneta n. 13/2012 (Legge Finanziaria): Gestori Rifiuti

CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE GESTIONE RIFIUTI

Modifiche alla L.RV n. 3/2000 art. 37

A cura di avv. Cinzia Silvestri

L’art. 41 L. 13 del 6.4.2012 Legge finanziaria del veneto per l’esercizio 2012 in BUR 27 del 10.4.2012, modifica l’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

I gestori degli impianti di rifiuti verranno a breve gravati da un contributo da corrispondersi in parte ai Comuni e in parte alle Regioni per il disagio provocato dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti nonché per la bonifica e la realizzazione degli interventi successivi alla cessazione dell’attività.

L’importo di tale ..contributo sarà determinato dalla Giunta Regionale del Veneto entro 60 gg a decorrere dall’ 11 aprile 2012.

 Vale la pena di riflettere sul primo comma:

1)    I soggetti che effettuano la gestione di impianti

a)    di smaltimento o

b)    di recupero di rifiuti

devono corrispondere un

c)    contributo ambientale destinato, quota parte,

d)    a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e,

e)    per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai:

f)     costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché

g)    agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore

 Dunque Regione e Comune si dividono il “contributo ambientale” non meglio definibile e definito; contributo dovuto per il ristoro del disagio (infelice espressione) e per interventi di bonifica e ripristino ambientale

 Il mancato versamento di tale contributo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il conferimento dei rifiuti (comma 4) comporta la sanzione di importo doppio rispetto all’ammontare del contributo (comma 5).

La disposizione desta perplessità sotto molteplici profili e anche in merito alla legittimità della disposizione sanzionatoria (oltre che del contributo). Dubbia la natura della imposizione soprattutto a favore dei Comuni.

Si auspica il controllo della effettiva destinazione di questo “contributo”alle finalità indicate 

 La Regione, infatti, prevede un onere contributivo generico per il finanziamento di opere future, probabili e non determinate.

 

1. NATURA

L’art. 41 non specifica la natura del contributo: tassa, tariffa, imposta?

Come insegna la disputa in materia di TARSU/TIA, la corretta determinazione della tipologia dell’onere incide sull’aspetto fiscale: il contributo sarà gravato da IVA?

 2. LEGITTIMITÀ

La finanziaria del Veneto non richiama il Piano di gestione dei rifiuti e dunque non giustifica il ..contributo.

3. LEGGE 3/2000

L’art. 41 Legge finanziaria richiama e modifica l’art. 37 l. 3/2000, antecedente rispetto al nuovo Testo Unico Ambientale e al nuovo assetto del potere legislativo in capo allo Stato e alle regioni.

 Si indica schema delle modifiche apportate.

L.R. 3/2000 ART. 41 L.R. 13/2012 – MODIFICHE ALL’ART. 37 L.R. 3/00
Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti
1.I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati. 1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore
2.Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.  2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3.La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.  3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.
4. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato ad interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto. 4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
  5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
  6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.
  7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.
  8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.

 
 
 

adminGestori Rifiuti: "contributo ambientale"
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AATO – REGIONE VENETO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



La L. 26.2.2011, n. 10, di conversione del D.L. 225/2010 aveva posticipato al 31.3.2011 la soppressione delle AATO, affidando alla potestà legislativa regionale la riallocazione delle funzioni da esse svolte.

In ottemperanza alla L. 26/2011 la Regione Veneto aveva disposto un elenco di Commissari regionali cui sarebbero stati attribuiti i poteri ed i compiti fino ad oggi esercitati dalle AATO: tale elenco era contenuto nell’allegato A della DGRV 343 del 29.3.2011.
Tale delibera, però, non è mai stata pubblicata nel BUR ed anzi è stata sospesa dalla DGRV n. 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011.
Nelle more, infatti, con DPCM 25.3.2011 “ulteriore proroga dei termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, in G.U. n. 74 del 31.3.2011, la soppressione delle AATO è stata differita al 31.12.2011.
Sulla scorta di tale slittamento la Regione Veneto ha deciso di “sospendere …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011).
Si precisa che il DPCM non è fonte legislativa primaria e come tale non può modificare quanto disposto con legge…


 

adminAATO – REGIONE VENETO
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