Amianto, beneficio pensionistico – Decreto “crescita”

Amianto, beneficio pensionistico – Decreto “crescita”

Amianto – pensione inabilità
Decreto Legge n. 34/2019 convertito L. n.58/2019 – DL. n. 34/19 crescita
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’art. 41 bis DL n. 34/2019 riconosce la pensione di inabilità a coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto. Modifica il legislatore la L. 232/2016 ed inserisce dopo il comma 250 dell’art. 1, l’art. 250 bis e 250 ter. L’art. 250 bis però deve attendere disposizioni di attuazione che saranno emanate antro 60 giorni. Interessante la lettura delle categorie a cui è esteso il beneficio e l’indicazione precisa del legislatore dello stanziamento annuo delle somme utili al beneficio e delle modalità di reperimento dei fondi utili.

Art. 41 bis
Riconoscimento della pensione di inabilita’ ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall’attivita’ alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell’ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita’ indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilita’ di cui al comma 250 del presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l’applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis e’ riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 10 milioni di euro per l’anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l’anno 2019 e a 533.500 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto». ))

adminAmianto, beneficio pensionistico – Decreto “crescita”
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P.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…

P.A.: stop agli incarichi ai dipendenti in pensione….
Circolare 4.12.2014 n. 6/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento Funzione Pubblica) pubblica, in Gazzetta ufficiale, Circolare 6/2014 di chiarimento di alcune disposizioni di legge che impongono il divieto di conferire incarichi a dipendenti in pensione, precisando che:
“…Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza
rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli
incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica
legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che gia’ limitavano la possibilita’ di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa….”
Vai alla lettura della Circolare 6/2014 

adminP.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…
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