Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi – Scheda di accompagnamento fanghi– esiste ancora?

Novità dal Dlgs. 116/2020 – art. 193 comma 10 Dlgs. 152/2006

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’intervenuta novella dell’art. 193 ad opera del D.lgs. 116/2020 ha modificato ancora l’art. 193 e indicato al comma 10:

“Il formulario d’identificazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, PUO’sostituire il documento di cui all’art. 13 D.lgs. 99/92 a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato D.lgs. 99/92, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.

Il nuovo art. 193 comma 10, oggi vigente,  avvalla l’esistenza della scheda, e modifica il testo previgente dell’art. 193 comma 8 ante Dlgs. 205/2010 che indicava la mera sostituzione del FIR alla scheda e l’indicazione nello spazio annotazioni di tutti i requisiti di cui alla scheda di accompagnamento ex Dlgs. 99/92 allegato III. Il passaggio è importante: non più “scheda sostituita dal FIR” (ex art. 193 comma 8 previgente, bensì “ il FIR può sostituire a condizione che….”; dizione che accentua la prevalenza della scheda di accompagnamento, in cui il Formulario non sostituisce nulla salvo che contenga tutti i requisiti della scheda di accompagnamento.

Pare oggi corretto e legittimo circolare con la scheda di accompagnamento (che contiene tutte le informazioni di cui all’allegato III citato) assieme al FIR oppure circolare solo con il FIR a condizione però che contenga tutti i dati richiesti nella legge speciale  allegato III.

Pare ovvio ma non lo è. L’approdo legislativo salva dalla sanzione. Alcune aziende, attesa l’incertezza interpretativa, sono state sanzionate ex art. 258 Dlgs. 152/2006 in quanto circolavano ancora con la scheda di accompagnamento ed il FIR; e ciò sull’errato presupposto che la scheda fosse stata sostituita dal FIR, sotto l’egida della precedente dizione normativa.

La novella del 2020 (Dlgs. 116/2020) pare riportare a congruità la questione, anche se forse non risolve.

Ed invero le imprese che circolano ancora con la scheda ed il FIR erano esposte ad una sanzione meramente formale ovvero per non aver annotato i dati nel formulario pur avendo compilato la scheda con precisione; non mancano i dati ma questi non sono trascritti nello spazio annotazioni.

Si precisa peraltro che la nuova formulazione dell’art. 193 comma 10 (D.lgs. 116/2020) espunge dal testo anche il riferimento alla casella “annotazioni”, che per sua natura non può contenere indicazioni sanzionabili essendo destinata a comunicazioni prive di rilevanza giuridica.

Cinzia SilvestriFanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?
Leggi Tutto

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

Cinzia SilvestriAcquistare sito inquinato: quali conseguenze?
Leggi Tutto

Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi – quale difesa?

a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 674 c.p. viene utilizzato per colpire le condotte che provocano odori intollerabili.Getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206..”.

Continua lettura articolo …..odori, quale difesa? 

Articolo pubblicato sulla rivista Recoverweb dicembre 2020 pagina 121

Cinzia SilvestriOdori nauseabondi….quale difesa?
Leggi Tutto

Sistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014

Sistri: il punto alla luce dell’art. 14 L. 116/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla GU del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014) di conversione del Dl 150/2013 (cd. “Milleproroghe”) ha confermato l’operatività del Sistri, stabilendo solo un ulteriore allungamento (fino al 31 dicembre 2014) del cd. “doppio binario”, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento degli stessi (registri e formulario di trasporto), godendo parallelamente di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri che partiranno dal 1 gennaio 2015.
Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri …continua lettura articolo – Sistri L. 116.2014
Leggi anche articolo – sistri sanzioni: quando entrano in vigore?

adminSistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014
Leggi Tutto

art. 216 Dlgs. 152/2006: procedure semplificate e cessazione qualifica rifiuto

Art. 216 Dlgs. 152/2006 riformato – procedure semplificate e cessazione qualifica rifiuto
Novità ambientali: L. n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 116/2014 ha inserito i commi 8 quater, quinquies, sexies e septies all’art. 216 Dlgs. 152/2006.
Il legislatore torna a parlare dei rifiuti “cessati” (End of waste) ovvero di quei rifiuti che cessano di essere tali attraverso un’ operazione di recupero latamente intesa.
Ritorna il richiamo esplicito all’art. 184ter Dlgs. 152/2006.
COMMA 8 QUATER – procedura semplificata Il legislatore riserva alle attività disciplinate dai regolamenti che fissano i criteri dell’End of Waste la procedura semplificata ex art. 214 e 216 Dlgs. 152/2006. Ad oggi, come  …...continua lettura articolo 

adminart. 216 Dlgs. 152/2006: procedure semplificate e cessazione qualifica rifiuto
Leggi Tutto

Recuperi, Sottofondi, Rilevati: semplificazione

Recuperi, rilevati e sottofondi: semplificazione
L. n. 116/2914 (DL n. 71/2014) – recuperi ambientali, rilevati e sottofondi – Materie prime secondarie/End of Waste – semplificazioni
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La L. n. 116/2014 inserisce all’art. 13 apposita norma dedicata ai recuperi ambientali.
L’articolo si apre con il richiamo all’art. 5 comma 1 lett. c) del DL 43/2013 convertito: richiamo improprio in quanto la lettera c) richiamata, e pertinente, è indicata al punto 2ter dell’art. 5 DL 43/2013.
L’inciso inserito nell’art. 5 (DL 43/2014) dedicato all’Expo 2015, è riprodotto testualmente nel comma 4ter, con ciò  ….continua lettura articolo 

adminRecuperi, Sottofondi, Rilevati: semplificazione
Leggi Tutto

Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: Regolamento

Nuovo Regolamento dell’Albo dei Gestori Ambientali
segnalazione a cura si Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE con DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 ha emanato il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita’ di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita’ di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014)
Il provvedimento entra in vigore il 07/09/2014
Si riporta l’art.8 del regolamento relativo alle iscrizioni

adminAlbo Nazionale dei Gestori Ambientali: Regolamento
Leggi Tutto

DL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

DL 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  – Dario Giardi


In Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2014 n.144 , è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n.91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”

Il testo del DL impone importanti modifiche al Dlgs. 152/2006 che vanno singolarmente affrontate.
Queste le principali disposizioni…. (continua lettura e vai all’articolo DL. 91/2014)
 

adminDL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale
Leggi Tutto

MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

adminMUD 2013: DPCM 20/12//2012
Leggi Tutto

Direttore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?

Direttore dei lavori: obbligo di vigilanza “ambientale”?
Cassazione penale n. 44457/2009
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Sempre più spesso accade che la responsabilità in materia ambientale venga attribuita per il solo fatto di rivestire una certa mansione, carica, ruolo; e ciò a prescindere dalla individuazione delle precise responsabilità.
L’obbligo di vigilanza deve essere previsto da una norma di legge, da un contratto…
Se l’obbligo di vigilanza non trova fondamento non si può imputare ad un soggetto la responsabilità solo in quanto riveste la qualifica, ad esempio, di “Direttore dei lavori di cantiere” (o di legale rappresentante, dipendente, o altra mansione).
La responsbailità ambientale dovrà trovare prova nelle regole del processo penale e dunque andrà verificata la effettiva partecipazione del “direttore dei lavori” all’illecito, il concreto apporto causale all’evento, la partecipazione diretta, nel caso di specie, al deposito del materiale.
****
Ebbene.
Il Tribunale dell’ Aquila condannava il titolare della ditta ed il direttore dei lavori di cantiere, ciascuno per il reato di cui all’art. 184, 192, 256 comma 1 lett. a) per avere, a seguito della costruzione del capannone, “…illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell’area del cantiere.
Il Tribunale riteneva responsabile proprio il DIRETTORE DEI LAVORI – nella sua qualità – quale soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere.
Il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione rilevando che :
1) non veniva contestato il concorso nell’illecito assieme al titolare dlla ditta
2) veniva contestata una condotta autonoma per la sua qualità di direttore lavori.
3) nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
4) Inesistenza di obbligo di vigilanza o di denuncia a carico del Direttore lavori
Il direttore dei lavori rilevava che il DPR 380/2001 art. 29 comma 1 individua i compiti e le responsabilità a lui dedicate.
Cita la Cassazione “…..Al di fuori delle espresse previsioni dell’art.29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l’opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
E’ indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per il deposito incontrollato proprio e solo per la sua “qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta”.
Prosegue la Corte: “ La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il direttore dei lavori ….non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.
Continua la Corte: “…Il Tribunale avrebbe….. dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell’imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta.

adminDirettore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?
Leggi Tutto

Contributo Sistri: novembre 2012?

Contributo Sistri 2012: novembre 2012 –   Comunicato del Ministero dell’Ambiente
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul proprio sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro è stato deciso un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile p.v.
A seguito della lettera inviata in data 13 marzo u.s., (già pubblicata su questo sito ) il Ministro Clini ha proposto alle associazioni imprenditoriali interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.
 
 

adminContributo Sistri: novembre 2012?
Leggi Tutto

Il Governo precisa….

DEBITO CON IL FISCO: AGEVOLAZIONI

Segnalazione a cura di avv. Cinzia Silvestri

Sul sito del Governo si legge nota (fonte Equitalia) che sembra tranquillizzare gli italiani ormai indebitati con lo Stato.

Le disposizioni benevole, s’intende, sono solo nei confronti di colui che NON CONTESTA e paga… a rate.

Di interesse la disposizione che sembra occuparsi del lavoro delle imprese e della necessità che per pagare bisogna… lavorare…. : “Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.” E ciò si traduce in un incentivo al PAGAMENTO  …SENZA contestazione.

Il Governo compie comunque lo sforzo meritevole di “prosare” i propri provvedimenti, al fine di renderli intellegibili  (comprensibili) ai cittadini.

Semplici alla lettura anche i due allegati Equitalia e Governo .

Sul sito del Governo si legge testualmente:

“Mettersi in regola con il fisco è oggi più agevole per cittadini ed imprese, grazie ad alcuni recenti interventi normativi (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) e regolamentari (direttiva 7/2012 di Equitalia). Tra le principali novità:

più tempo per pagare a rate le cartelle,

importo variabile a seconda delle necessità,

meno documenti da presentare allo sportello per debiti fino a 20 mila euro.

Ad esempio: il decreto legge n. 201 del 2011(Salva Italia) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza.

Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Ampliata la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.

 Grazie alla semplificazione fiscale (decreto legge 2 marzo 2012, n.16) fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha ottenuto di pagare il debito a rate.

Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.

adminIl Governo precisa….
Leggi Tutto

MUD 2012 e SISTRI

MUD 2012  e  SISTRI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
A partire dal 20 marzo 2012, nella pagina http://mud.ecocerved.it/Home/Vfu sono stati, messi a disposizione delle imprese tutti gli strumenti che consentono di adempiere agli obblighi in materia di dichiarazioni ambientali 2012 (riassunti nella scheda allegato II).
Si richiama la scheda riepilogativa degli adempimenti MUD e SISTRI per il 2012 
In particolare è disponibile:

  • il software per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Comunicazione veicoli fuori uso, con le modalità previste dal DPCM 23/12/2011;
  • il software per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione SISTRI con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare del 3 marzo 2011 (allegato I), che rimanda a quanto previsto dal DPCM 27/4/2010;
  • istruzioni e modulistica cartacea per la presentazione della dichiarazione, estratte dal DPCM 27/4/2010.

È, inoltre, attivo il sito www.mudtelematico.it da utilizzare per la trasmissione telematica del MUD veicoli fuori uso e della Dichiarazione SISTRI.
Le applicazioni sopra elencate si aggiungono alle procedure per la compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilabili, e alla Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, già attive.
Circolare MUD
Allegato II: scheda riepilogativa adempimenti
 
 

adminMUD 2012 e SISTRI
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo: DL 1/2012 approvato

Terre e rocce scavo: modifiche
DL n. 1/2012 approvato
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 1/2012 vigente dal 25/1/2012 e’ stato approvato e si attende la imminente conversione in legge. Il Decreto contiene molte novità .
L ‘ art. 49 del DL 1/2012 ( liberalizzazioni) dialoga invero con l’ art. 13 del DL 2/2012 ( ambiente) in materia di “materiali da riporto”.
Il futuro Regolamento in materia di terre e rocce da scavo conterrà anche la disciplina su ” materiali da riporto.
Così il nuovo testo dell’ art. 49:
All’articolo 49:
al comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del de- creto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e` sostituito dal seguente: “Dalla data di en- trata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, e` abrogato l’articolo 186”.
1-quater. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

adminTerre e rocce da scavo: DL 1/2012 approvato
Leggi Tutto

Responsabilità società e qualità dell'aria

Responsabilità dell’Ente e Dlgs. 231/2001
Aria – art. 279 Dlgs. 152/2006
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Lo StudioLegaleAmbiente continua la pubblicazione di brevi aggiornamenti sulla responsabilità della Società in materia di reati ambientali.
Responsabilità operativa già dall’agosto del 2011 e che suggerisce alle aziende di dotarsi di Modello cosidetto “231”.
Modello già conosciuto dalle Società grazie alla normativa sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008 art. 30) e che presenta, in materia ambientale, peculiarità tali da non poter coincidere con quello sulla sicurezza.
 ART. 279[1] DLGS. 152/2006 – Aria e riduzione delle emissioni
La parte V del Dlgs. 152/2006 è stata riformata dal Dlgs. 128 del 29.6.2010.
Il comma 2 del Dlgs. 231/2001 art. 25 – undecies si conclude con la lettera h) che menziona la violazione dlel’art. 279 comma 5 che richiama il comma 2 ovvero:
Chi, nell’esercizio di uno stabilimento[2], viola i valori limite di emissione[3] (cfr. anche lett. q) art. 268) o le prescrizioni stabiliti
1)    dall’autorizzazione,
2)    dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
3)    dai piani e dai programmi o
4)    dalla normativa di cui all’articolo 271 o
5)    le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorita’ competente ai sensi del presente titolo
e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.
Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
Ebbene in questi casi, aggiunge il comma 5, si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.
 
La qualità dell’aria non è definita dalla parte V del Dlgs. 152/2006.
La qualità dell’aria si esprime in maniera diversa dalla emissione in quanto:
1) L’emissione evoca la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene espressa in tonnellate/anno.
2) La qualità dell’aria invece si esprime per concentrazione (cfr. anche art. 268 co. 1 lett. s)) ovvero la quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume; generalmente espressa in mg/mc e viene utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria.
 
Il riferimento al comma 5 dell’art. 279 sembra dunque limitare la responsabilità dell’Ente solo a quelle ipotesi in cui oltre alla violazione dei limiti di emissione esista anche la violazione di limiti di qualità dell’aria. Si tratta sempre di quantità di sostanza inquinante che rileva però diversamente .
In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione persona giuridica ex Dlgs. 231/2001 Sanzioni interdittive
art. 279 comma 5: violazione emissione e qualità aria
 
Arresto fino a 1 anno
 
 
 
Fino a 250 quote 
 
Non prevista

 
 
 
 
 
 
 



[1] Art. 279

…2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorita’ competente ai sensi del presente titolo e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .
….5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa….
 

[2] L’art. 268 coma 1 come modificato dal Dlgs. 128/2010 definisce: “h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu’ impianti o sono effettuate una o piu’ attivita’ che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o piu’ attivita’”.
[3] L’art. 268 comma 1 come modificato dal Dlgs 128/2010 definisce: “b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita’ di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente (1);
adminResponsabilità società e qualità dell'aria
Leggi Tutto

AATO: 31.12.2012

SOPPRESSIONE AATO: 31.12.2012
Decreto milleproroghe e DGRVeneto n. 2157/2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La normativa regionale Veneta insegue quella Statale.
Armata di buoni intenti la normativa Regionale si adattava alla sopressione delle AATO al 31.12.2011.
Così con Delibera di Giunta del 13 dicembre 2011 si prevede che a decorrere dall’ 1 gennaio 2012 i Presidenti delle AATO del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti assumono la carica di Commissario regionale  per il proseguimento dell’attività delle autorità d’ambito.
 
Con DGRV 2157/2011 del 13.12.2011 in BUR 97 del 23.12.2011, la Giunta della Regione Veneto ha stabilito la disciplina transitoria fino alla emanazione delle leggi regionali di riorganizzazione delle funzioni delle AATO e comunque  non oltre l’1.9.2012 (art. 4 All. A DGRV 2157/2011).
 
E ciò sul presupposto che le  AATO dovevano cessare esistenza dal 31.12.2011.
 
I Commissari svolgeranno tutte le attività amministrative ordinarie nonché ogni atto necessario allo scopo ed obbligatorio per legge al fine di assicurare l’erogazione dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti (art.2 All. A DGRV 2157/2011).
 
Vero è che con DL (milleproroghe) del 29 dicembre 2011 all’art. 13 le AATO sono state prorogate al 31.12.2012, un altro anno di vita ope legis.

adminAATO: 31.12.2012
Leggi Tutto