MUD 2015: modelli

MUD: modelli 2015 
Pubblicata in G.U. la modulistica 2015
 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Dario Giardi e Cinzia Silvestri


 
E’ stato pubblicato,su  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 n.299, il DPCM 17 dicembre 2014 con il quale viene approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.
La nuova modulistica, da utilizzare ai fini dell’annuale dichiarazione, ai sensi della legge 70/1994. Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con Dpcm 12 dicembre 2013, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, limitandosi a recepire alcuni mutamenti normativi come l’avvicendarsi, in tema di «Raee», del nuovo dlgs 49/2014 e la sospensione della piena operatività del Sistri che ha interessato l’intero 2014.
Il decreto conferma innanzitutto le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Raee», «rifiuti urbani», «Aee».
La modulistica da compilare in relazione alla «comunicazione rifiuti» impone però di fornire alla p.a. maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 (relativo al «Mud» 2014), prevedendo una più articolata descrizione dello «stato fisico» dei rifiuti prodotti o gestiti (con la comparsa della nuova e aggiuntiva voce «vischioso e sciropposo») e una duplice declinazione dei quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l’azienda (da dichiarare separatamente in base alla destinazione finale: recupero o smaltimento).
Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 12 dicembre 2013 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all’esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull’end of waste.
Vali a  MUD DPCM 2014 
 
 
 
 
 

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MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

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MUD 2011

MUD 2011
Online l’applicazione e la guida per la compilazione
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Il 17 aprile u.s., è stata pubblicata sul sito http://www.sistri.it/, l’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (cd. Scheda Sistri art. 28 D.M.  52/2011)
 
Come previsto dal D.M. n. 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Si ricorda che i soggetti che effettuano a titolo professionale
1)  attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e
2)  commercianti e
3)  gli intermediari di rifiuti senza detenzione
non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
 
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:
accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;

  • compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
  • inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l’utilizzo dell’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (allegato I).

 
Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore.
Si sottolinea al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L’applicazione per la compilazione dei moduli è disponibile nell’area riservata sistri accessibile mediante l’utilizzo del dispositivo usb del delegato dell’unità locale interessata.
 
Allegato 1_GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011:  

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Sistri e MUD: novità

SISTRI: MUD e operatività del Sistri
Proroghe termini
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale specifiche disposizioni inerenti il differimento dei termini in materia di Mud e avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano, di seguito, gli elementi di dettaglio.
MUD E NUOVA MODULISTICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011  è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011,  entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,  di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione “Mud”  già in scadenza al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 – articolo 12 comma 1 – ) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.
Il decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del sistema.
Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010.
SISTRI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge  29.12. 2011(entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe.
Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 13 comma 3) al 2 aprile 2012 del termine di entrata in operatività del nuovo sistema di controllo della gestione  dei rifiuti che era stato precedentemente fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 148/2011). Rimane comunque ferma l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
 
Ulteriori differimenti
Sempre all’art. 13 sono state previste altre proroghe di disposizioni a carattere ambientale tra cui:
·         slittamento dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore)  superiore a 13.000 Kj/kg;
·         spostamento al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra UE  di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell’allegato II del D.lgs. 161/2006;
·         rinvio dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine previsto in materia di soppressione delle Autorità degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO).
 

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Proroga Sistri e MUD

a cura di avv. Cinzia Silvestri


 

 
Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010 n. 302 ed in vigore dallo stesso 28 dicembre è stata attuata la proroga Sistri anticipata e promessa.
L’articolo 12 comma 2 del DMA 17 dicembre 2009 prevedeva l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1,2 del Decreto di adempiere entro il 31 dicembre 2010 anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs. n. 152/2006 (registri carico scarico e formulari cartacei).
Il Ministero ritiene opportuno prorogare il termine del 31 dicembre 2010 “al fine di consentire ai soggetti tenuti di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti”
 
 

Ed ancora il DMA del 22 dicembre 2010 proroga il termine per la presentazione MUD relativo all’anno 2010 al .
L’articolo 12 comma 1 DM Sistri prevedeva che entro il 31 dicembre 2010 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti al MUD comunichino al Sistri compilando apposita scheda le infirmazioni indicate relative al periodo 2010 precedente l’operatività Sistri sulla base dei dati inseriri nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs. N 152/2006
 
 

Mud relativo anno 2010 30/04/10
Mud relativo anno 2011 31/12/11
Adempimento anche obblighi ex articoli 190 e 193 (registri carico e scarico e formulari) 31/05/11

 
 
 
 

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, (..) sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Sistri/Rifiuti pericolosi e piccoli produttori: Sistri al 2012?

Alcune considerazioni sull’emendamento SISTRI ad Atto Camera n. 3209 bis “Semplificazione Amministrativa”.
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il 20 maggio 2010 la Commissione Affari Costituzionali ha approvato  l’emendamento n. 1-ter 0201 in sede di esame dell’Atto Camera n. 3209 bis sulla “Semplificazione amministrativa”, che così recita :
“per le imprese gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 189, comma 3-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del Decreto previsto dal citato articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ”(giugno 2012?).
Questo emendamento, introdotto per rinviare l’applicazione del SISTRI di due anni per le imprese da 1 a 10 dipendenti che producono massimo 300 chili/litri di rifiuti pericolosi, obbliga alla riflessione sulle macroscopiche conseguenze che porterebbe e la difficile applicazione in armonia col sistema legislativo vigente:
a) ll’emendamento potrà determinare effetti dirompenti e negativi per tutte le piccole imprese da 1 a 10 dipendenti che producono annualmente massimo 300 kg/l; e ciò in quanto prevede lo “slittamento” del termine di operatività e non dell’iscrizione al SISTRI, con la conseguenza che nel periodo moratorio, giugno 2010 – giugno 2012, le imprese sono, altresì, tenute a redigere il Registro di carico e scarico, il Formulario di identificazione dei rifiuti ed il MUD;
b)    inoltre, incide nei confronti delle intese intercorse con le Associazioni imprenditoriali affinché tutte le imprese, incluse quelle artigiane, con meno di 5 dipendenti e che producono fino 200 kg/anno di rifiuti pericolosi, versino un contributo per l’iscrizione al SISTRI di 50 euro, che salgono a 60 euro in caso di imprese tra 6 e 10 dipendenti ed una produzione fino a 400 kg/anno di rifiuti pericolosi, oltre ad ulteriori facilitazioni per tutte quelle che producono piccole quantità di rifiuti pericolosi (fino a 50 kg/anno); come pure fa venir meno tutte quelle semplificazioni che erano stato individuate affinché le Associazioni imprenditoriali potessero assistere le imprese nella compilazione informatica della modulistica.
 

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SISTRI: facciamo il punto

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 


 

Il Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) prevede, al suo articolo 189, comma 3-bis la “istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente”.
A tale prescrizione è stata data attuazione mediante il Dm MinAmbiente 17 dicembre 2009 che ha dettato le norme relative al funzionamento del “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” meglio noto con l’acronimo “Sistri”.
Il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali a trasmettere in via telematica ad un sistema informatico centrale tutte le informazioni relative alle operazioni svolte ed a tracciare il trasporto dei beni a fine vita mediante l’adozione di un sistema di rilevamento satellitare.
Il Dm Ambiente 17 dicembre 2009 è stato a stretto giro modificato ed integrato dalle norme recate dal successivo Dm MinAmbiente 15 febbraio 2010, e ciò sia per prorogare i termini troppo stretti entro cui gli operatore del settore dovevano aderire al sistema, sia per introdurre degli “aggiustamenti” al nuovo meccanismo in partenza.
Alla luce delle novità intervenute, il calendario degli adempimenti che interessa gli operatori del settore individuati dalla normativa in parola è il seguente:
a) adesione al Sistri:
1. entro il 30 marzo 2010 per i soggetti ex articolo 1, c. 1, lett. a) del Dm 17 dicembre 2009;
2. dal 15 marzo 2010 al 29 aprile 2010 per i soggetti ex articolo 1, c. 1, lett. b) del Dm 17 dicembre 2009;
3. dal 12 agosto 2010, per i soggetti, con iscrizione su base volontaria ex articolo 1, c.4 del Dm 17 dicembre 2009;
b) Adempimento obblighi “operativi”:
dal 13 luglio 2010, per i soggetti sub 1;
dal 12 agosto 2010, per i soggetti sub 2;
dal 12 agosto 2010, per i soggetti sub 3.
 

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SPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’

Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI
Il Sistri – acronimo di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
 le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
 le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
ISCRIZIONE E OPERATIVITA’ DEL SISTEMA
Per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per il primo gruppo di soggetti.
Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

1 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il primo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett a) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi ecc..
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il secondo gruppo di soggetti articolo 1, comma 1, lett b) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti ecc..
13 luglio 2010 Operatività del Sistri per il primo gruppo di imprese obbligate (articolo 1, comma 1, lett a)
12 agosto 2010 Operatività del Sistri per il secondo gruppo di imprese obbligate

 

adminSPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’
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