Terre e rocce da scavo: Regolamento in arrivo?

Terre e rocce da scavo
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento su terre e rocce da scavo.
Il regolamento si pone in attuazione dell’ art 49 DL 1/2012 convertito con L. 27/2012.
Si rimanda ad articolo pubblicato su questo sito.
Parere su regolamento terre e rocce da scavo

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Materiali da riporto e terre: il punto

Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1)   DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2)   DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
 
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge  che dialogano e pongono legame tra
1)   i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2)   le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
 

art. 3 DL 2/2012
(materiali  riporto)
Art. 49 DL. 1/2012
(terre e rocce)
2. Ai fini dell’applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all’interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei.
1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
 
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
 
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
 
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
 
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1)    materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2)    materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro

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DL n. 2/2012 e materiali da riporto

 DL Ambiente 2/2012 (25.1.2012): conversione in Legge
Materiali da riporto: modifiche
 
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Si attende la conversione in Legge – e la imminente pubblicazione – dei Decreti Legge:
1)    DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni)
2)    DL n. 2/2012 (Ambiente)
 
Già si è evidenziato che i due decreti legge dialogano e pongono legame tra i materiali da riporto (DL. 2/2012) e le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
Ed invero il nuovo testo semplificato precisa che i materiali da riporto sono “materiali eterogenei,utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
Tali materiali però sono disciplinati “dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, “; decreto legge 1/2012 di cui si attende imminente pubblicazione e che rinviava a futuro Decreto (ipoteticamente da emanarsi entro maggio 2012) “ le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Decreto futuro che sancisce inoltre la definitiva abrogazione dell’art. 186 Dlgs. 152/2006.
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Si indica di seguito tabella di raffronto delle modifiche intervenute in sede di conversione del DL 2/2012.
Poco rimane dell’art. 3 DL 2/2012 vigente.
 

Art. 3 DL 2/2012 vigente dal 25.1.2012 Art. 3 DDL Senato 4999 Testo approvato: conversione in Legge del DL 2/2012
Materiali di riporto (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
   1.  Considerata   la   necessita’   di   favorire,   nel   rispetto dell’ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese,
ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all’articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
 
 
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
 
2. All’articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.». “2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di
 
 
 
riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi”.
 
2.Ai fini dell’applicazione del presente articolo , per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, utilizzati per la realizzazione diriempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei
  3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
 
 
 
 
le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 
  “4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adminDL n. 2/2012 e materiali da riporto
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Materiali da riporto, eco tossico…: approvata Legge.

Materiali da riporto, ecotossico H14 ……: e’ legge
DL n. 2/2012 ambiente: approvato il 21/3/2012
In attesa di pubblicazione

A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 25/1/2012 n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e’ stato approvato definitivamente (S.3111.B) il 21/3/2012 e non ancora pubblicato.
Di particolare interesse l’ art. 3 del DL già commentato su questo sito nella sua evoluzione e relativo alla interpretazione autentica dell’ art. 185 Dlgs. 152/2006 in materia di MATRICI/MATERIALI da riporto.
Di particolare rilevanza invece la disposizione che va a chiarire la problematica della identificazione del rifiuto pericoloso e affronta la questione “eco tossico H14”.

Studio legale ambiente offre la lettura del testo provvisorio con riserva di commento delle
singole disposizioni in separata comunicazione.

adminMateriali da riporto, eco tossico…: approvata Legge.
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Terre e rocce da scavo: DL 1/2012 approvato

Terre e rocce scavo: modifiche
DL n. 1/2012 approvato
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 1/2012 vigente dal 25/1/2012 e’ stato approvato e si attende la imminente conversione in legge. Il Decreto contiene molte novità .
L ‘ art. 49 del DL 1/2012 ( liberalizzazioni) dialoga invero con l’ art. 13 del DL 2/2012 ( ambiente) in materia di “materiali da riporto”.
Il futuro Regolamento in materia di terre e rocce da scavo conterrà anche la disciplina su ” materiali da riporto.
Così il nuovo testo dell’ art. 49:
All’articolo 49:
al comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del de- creto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e` sostituito dal seguente: “Dalla data di en- trata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, e` abrogato l’articolo 186”.
1-quater. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

adminTerre e rocce da scavo: DL 1/2012 approvato
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Materiali/matrici da riporto: modifiche in arrivo

(2) Materiali/matrici da riporto: modifiche DDL C. 4999
art. 3 DL 2/2012 – Vigente dal 26.1.2012
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Su questo sito è commentato il comma 2 dell’art. 3 DL. 2/2012, vigente. Si evidenziava la tortuosa tecnica legislativa a fronte della semplicità dell’intento, ovvero, sottrarre i materiali da riporto alla applicazione della normativa dei rifiuti laddove siano presenti alcuni requisiti.
Ebbene, proprio il comma 2 dell’art. 3 che modificava l’art. 39 del Dlgs. 205/2010 sembra espunto dalla legge di conversione del decreto.
Ed invero il DL 2/2012, vigente al 25.1.2012, è in corso di conversione ed il Senato, in data 24.2.2012, ha consegnato il testo ampiamente modificato alla Camera (DDL C. n. 4999).
Il DL vigente, composto di soli 3 articoli, ha subito cesure, modifiche ampliamenti di notevole spessore e molte sono le novità in arrivo.
E’ certo prematuro commentare ed anticipare i contenuti di un testo che potrebbe non trovare accordo ma le modifiche sul punto “matrici da riporto” sono interessanti e tracciano il cammino del legislatore che appare invero un po’ ….confuso.
Si consideri che il DL, oggi vigente, richiama l’art. 185 e l’art. 184bis TUA, comprende nel “suolo” le “matrici da riporto”, richiama l’intricato passaggio rifiuti/non rifiuti/sottoprodotti; non definisce le “matrici da riporto”, evoca l’allegato 2 della parte V senza altro precisare.
La legge di conversione contiene l’assoluta novità, ad esempio, di definire i “materiali di riporto”; richiama il Regolamento sulle terre e rocce da scavo; offre interpretazione autentica del legislatore e dunque pone valore normativo e retroattivo alla stessa.
Si indica di seguito tabella di raffronto delle possibili modifiche che interverranno in sede di conversione del DL 2/2012.
Poco rimane dell’art. 3 DL 2/2012 vigente.
 

Art. 3 DL 2/2012 vigente dal 25.1.2012 Art. 3 DDL C. n. 4999
Materiali di riporto (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).
   1.  Considerata   la   necessita’   di   favorire,   nel   rispetto dell’ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del Paese,ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all’articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. 1. Ferma restando la disciplinain materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
 
2. All’articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.». “2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi”.
3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
“4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.

 

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Matrici da riporto/sottoprodotto: DL n. 2/2012

(1) “Matrici da riporto”: art. 3 DL n. 2/2012 – Cosa sono?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La tecnica legislativa usata per formulare il concetto espresso nell’art. 39 comma 2 Dlgs. 205/2010 impone una vera e propria “gimkana” tra le norme ed i testi legislativi.
Il concetto suggerito dall’art. 3 DL 2/2012 è, a dire il vero, semplice: i materiali di riporto per essere considerati sottoprodotti ed esclusi dal novero dei rifiuti devono passare il vaglio dell’asse normativo che impone la verifica della natura di “non rifiuto/sottoprodotto/cessazione della natura di rifiuto” ; i criteri e le condizioni saranno indicati nel DM non ancora emanato e già previsto in materia di sottoprodotti”.
Dunque il DM (già previsto dall’art. 184 bis) e non ancora esistente è l’attore principale e l’anello mancante della catena.
La tecnica legislativa che rimanda la definizione di criteri (qualitativi e quantitativi) a strumenti attuativi e tecnici (DM) è nota, ma certo non aiuta in chiarezza.
Di fatto, stante la mancanza del DM, la disposizione dell’art. 39 comma 2 Dlgs. 205/2010 come riformato dal DL n. 2/2012, è senza effetto!
 
Vero è che la lettura dell’art. 39 è utile esecizio di pazienza imposto al lettore il quale è costretto a percorrere l’intricata normativa che richiama norme che richiamano altre norme: percorso che si affronta spesso, come in questo caso, per giungere al …nulla.
Art. 39 Dlgs. 205/2010
L’art. 39 non è inserito nel TU ambientale (Dlgs. 152/2006) e ruota “come un satellite” attorno al testo Unico.
Il Governo richiama con il DL n. 2/2012 (vigente al 25.1.2012) l’art. 39 comma 4 aggiungendo dopo il primo periodo la novella.
 Il comma 4 dell’art. 39, come modificato dal DL n. 2/2012, risulta ad oggi riscritto:
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186 . “Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Non basta riesumare l’art. 39 comma 4.
L’art. 39 comma 4 richiama il DM di cui all’art. 184bis comma 2 Dlgs. 152/2006.
Decreto Ministeriale che porterà:
1)   alla abrogazione dell’art. 186 (terre e rocce da scavo).
2)   Stabilirà le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 184 bis comma 2 Dlgs. 152/2006
DUNQUE l’art.184 bis[1] comma 2 (sottoprodotto) del Dlgs. 152/2006 (creazione del Dlgs. 205/2010) testualmente recita:
“2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria .
Art. 185 comma 4 Dlgs. 152/2006
Si approda dunque alla costuzione logica di una intera frase compiuta ovvero :
Il decreto Ministeriale – che dal 25.12.2010 continua a non esistere – può contenere le condizioni alle quali  le  matrici di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
 
Dunque il legislatore (rectius Governo) impone riferimento al complesso ed avversato art. 185 in materia di esclusioni che recita al comma 4: “..Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
 
La frase di senso compiuto al quale giunge il lettore  sembra essere:
Il DM che verrà emanato e relativo a indicare i criteri per determinare o meno la natura di sottoprodotto di certe materie conterra’ anche le condizioni alle quali le matrici di riporto di cui all’art. 185 comma 4 Dlgs. 152/2006 saranno sottoprodotti.
 
Matrici di riporto
Scrive il Governo nel preambolo del DL “…chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompera la matrice ambientale “materiale da riporto”..”
Giova precisare che il termine “matrici di riporto” è nuovo ed evoca  un linguaggio pratico più che giuridico; linguaggio semmai usato in materia di “bonifiche” nell’allegato 2 al titolo V (criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati”). In quel contesto (bonifiche) il legislatore si esprime richiamando le “matrici del suolo e sottosuolo e materiali di riporto”. La matrice è quella “ambientale” dal contenuto esteso ed il “materiale di riporto” non trova definizione specifica nel Dlgs. 152/2006.
La lettura dell’art. 39 sembra invero precisare, persino, il contenuto della “matrice di riporto” con riferimento all’art. 185 in:
1)   suolo escavato non contaminato e
2)   altro materiale allo stato naturale,
utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.
 
Vero è che, a prescindere dal linguaggio usato, le “matrici”, come individuate dal Governo, per essere escluse dal novero dei rifiuti richiedevano ex art. 185 di essere valutate alla luce del triplice combinato disposto di cui agli articoli
1)   183, comma 1, lettera a):  “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
2)   184-bis  (sottoprodotto) e
3)   184-ter (cessazione dalla qualifica di rifiuto)
 
Dunque le matrici (materiali) di riporto (cosidette) già escluse dal novero dei rifiuti attraverso il vaglio degli articoli che impongono l’ardua verifica del passaggio nonrifiuto-sottoprodotto-cessazionerifiuto (183,184 bis e ter) richiedono, sembra, anche la verifica delle condizioni di cui al DM che …verrà.
 
Per esprimere questo concetto e con riferimento ad un oggetto preciso (suolo escavato, altro materiale utilizzato in sito diverso) il Governo ha prodotto norma di difficile lettura, dal travagliato percorso normativo.
 
 
 
 
 
 
 



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adminMatrici da riporto/sottoprodotto: DL n. 2/2012
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