Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori – dove collocarli?

Regione e Stato – competenze

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2022 precisa la valenza di interesse Nazionale degli inceneritori e dunque la competenza solo dello stato nel decidere l’area di ubicazione degli inceneritori.

Le Regioni non possono statuire, decidere in proposito

La Regione Abruzzo invero a mezzo di legge Regionale ribadiva: “…la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi: ….”

Continua la sentenza riportando alla competenza statale la decisione e ricordando la valenza pubblica degli impianti di incenerimento:

“..Tale disposizione, … pur se di carattere programmatico, costituirebbe la base giuridica per dichiarare improcedibili le richieste di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di incenerimento: sarebbe stato posto, dunque, un divieto alla realizzazione di tali impianti sul territorio regionale, in contrasto con la disciplina statale. In particolare, sarebbe violato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, ai sensi del quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti «costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale». Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale da parte del d.lgs. n. 152 del 2006 (cod. ambiente), d’altro canto, non gli consentirebbe di prescrivere limiti generali siffatti: gli artt. 195, comma l, lettera f), e 196, comma l, lettere n) e o), riserverebbero, infatti, allo Stato «l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale, che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale». Inoltre, l’art. 199 cod. ambiente stabilirebbe che «la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela, può e deve avvenire soltanto nella sede procedimentale». La norma impugnata, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima, …”.

Leggi Corte Cost. n. 191/2022

Cinzia SilvestriInceneritori: dove collocarli?
Leggi Tutto

INQUINAMENTO ACUSTICO – LRV n. 21/99

Finanziaria 2011 – Regione Veneto[1]


A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La Prima Commissione Permanente della Regione Veneto sottopone al vaglio del Consiglio i progetti di Legge 134 e 135 relativi alla Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2011.
La legge finanziaria non è ancora approvata e si attendono ancora emendamenti.
Circola voce ed alcuni siti già parlano dell’ emendamento alla Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2011, che sembrerebbe vietare l’installazione di impianti fotovoltaici di certe dimensioni su terreno agricolo e fino al dicembre 2011: l’emendamento, però, non è ancora stato oggetto di discussione ed al momento non è stato pubblicato né esposto nel Progetto di Legge.
 
 
Il progetto di legge invece si occupa, per esteso, della LRV n. 21/99.
L’art. 7 del progetto di legge 134laddove approvato, modificherà gli artt. 7 e 8 della LRV n.  21/99 in materia di inquinamento acustico:
–       la Regione del Veneto abilita i titolari e i gestori di attività temporanee o che intendano organizzare manifestazionispettacoli di carattere temporaneo o mobile a chiedere il rilascio di apposite concessioni in deroga dei limiti acustici imposti dalla disciplina statale.
–       i comuni sono tenuti a valutare l’impatto acustico che tali eventi avranno sul territorio.
–       abrogato il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio.
 
Si offre dunque una prima lettura con riserva di emendare e di precisare le modifiche in seguito alla definitiva approvazione della legge regionale.
 

ART. 7 LEGGE 21/99
Emissioni sonore da attività temporanee
 
ART. 7 MODIFICATO
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione,
 
 
 
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
 
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
  1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al Comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3.L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale. 3. abrogato.
4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00. 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali. 7. il Comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato 8. abrogato

 

ART. 8 LEGGE 21/99
CONTROLLO E SANZIONI AMM.VE
 
ART. 8 MODIFICATO
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
 
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000a lire 1.000.000;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 550,00;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550,00 a euro 1.100.00.

 
 


[1] Il testo del progetto di legge è pubblicato sul sito della Regione veneto www.regione.veneto.it

 

adminINQUINAMENTO ACUSTICO – LRV n. 21/99
Leggi Tutto