Aria: novità dal 30.9.2010 (Dlgs. n. 155/2010)

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


È stato pubblicato sulla Gu del 15 agosto il Dlgs 13 agosto 2010, n. 155, recante recepimento della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria (2008/50/CE), che disciplina l’intera materia della valutazione e gestione della qualità dell’aria nei paesi Ue.

Il Dlgs 155/2010 reca il nuovo quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, cioè “l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro”.
Dal 30 settembre 2010 le molteplici normative che si occupavano dell’aria saranno abrogate assieme ai provvedimenti ministeriali attuativi quali: Dlgs 351/1999 (qualità dell’aria);  Dlgs 183/2004 (ozono); il Dlgs 152/2007 (arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e idrocarburi policiclici aromatici); Dpr 203/1988 (impianti industriali, già soppresso in realtà dal Dlgs 152/2006 con alcune eccezioni transitorie, fatte comunque salve dal Dlgs 155/2010).
Il provvedimento, si precisa, interviene a fissare i valori e gli obiettivi di qualità dell’aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l’ozono.
Due gli obiettivi che vengono raggiunti:
1) razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità;
2) responsabilizzare tutti i soggetti interessati all’attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da un’apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell’aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa. In tal caso si procede all’adozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il recepimento della Direttiva UE si affianca alla recente modifica del codice ambiente varata dall’esecutivo il 24 giugno.  “Si realizza in questo modo – afferma il MinAmbiente – la prima parte dell’azione di contrasto dell’inquinamento atmosferico, che sarà a breve completata dal Governo italiano con il Piano anti-smog”.
Il nuovo decreto prevede la “zonizzazione”, ossia la suddivisione del territorio nazionale – soggetta al controllo del ministero dell’Ambiente – in spazi uniformi all’interno di ciascuna regione, fondata su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, quelle meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.
Viene prevista inoltre una valutazione della qualità dell’aria basata, sempre in ciascuna regione, su un programma nel quale devono essere definiti la rete di misurazione ufficiale, le misure indicative e le simulazioni. L’intera rete deve essere poi soggetta alla gestione o almeno al controllo pubblico assicurata dalle regioni o su delega dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Le attività di pianificazione, volte a garantire il raggiungimento dei valori limite (concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche per evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente) o i valori obiettivo (una sorta di media annua) sulla qualità dell’aria,dovranno fare riferimento alle “sorgenti di emissione” intervenendo con misure in modo “mirato”, senza cioè l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o di limitarsi a quest’ultimo.
Sarà possibile tuttavia adottare misure di risanamento nazionali qualora tutte le misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori previsti.
 

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SPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’

Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI
Il Sistri – acronimo di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
 le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
 le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
ISCRIZIONE E OPERATIVITA’ DEL SISTEMA
Per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per il primo gruppo di soggetti.
Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

1 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il primo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett a) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi ecc..
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il secondo gruppo di soggetti articolo 1, comma 1, lett b) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti ecc..
13 luglio 2010 Operatività del Sistri per il primo gruppo di imprese obbligate (articolo 1, comma 1, lett a)
12 agosto 2010 Operatività del Sistri per il secondo gruppo di imprese obbligate

 

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