Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015

Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015
Compromissione e deterioramento
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il nuovo reato d’ inquinamento ambientale trova radici, o comunque riferimento, nelle definizioni di inquinamento e di danno ambientale di cui al Dlgs. 152/2006.
Il reato ha certamente autonoma valenza, svincolata dalle finalità civilistico/amministrative del Dlgs. 152/2006 ma non si può negare che il nuovo reato usufruisca dei contenuti già presenti del Codice ambientale.
Il deterioramento significativo e misurabile è….. continua lettura dell’articolo .
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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

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Rifiuti inerti da estrazione

a cura di avvocato Cinzia Silvestri

Non può passare innosservata l’estensione, ed anzi, la precisazione che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando:
1) soddisfano i criteri stabiliti nel nuovo ed aggiunto allegato III-bis ed inoltre quando:
2) rientrano in una o più tipologie elencate in apposita lista che dovrà essere approvata con DMAmbiente.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 157). – Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1).
 
 
 
art. 3 comma 1 lett. c)
 
COMUNITARIA 2009 (12.5.2009) non ancora pubblicata (DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B
 
 
ART. 20 (modifiche al Dlgs. 30.5.2008 n. 117)
 
Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne’ sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche’ l’ecotossicita’ dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita’ delle acque superficiali e sotterranee;
 
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, è aggiunto l’allegato III-bis, di cui all’allegato 1 alla presente legge.

 

 
Allegato 1
(articolo 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1,
lettera c)
)
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d’informazione».
 

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