Sicurezza: delega di funzioni e obbligo di vigilanza

Sicurezza: delega di funzioni/obbligo di vigilanza
Art. 16 Dlgs. 81/2008 e modello 231 – collegamento
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Esiste ancora confusione sulla “delega di funzioni”.
L’art. 16 Dlgs. 81/2008 codifica la delega di funzioni laddove in altri campi del diritto non si trova codificazione dell’istituto (come in materia ambientale).
L’articolo 16 ricorda che la delega di funzioni:
1) può essere espressamente esclusa
2) è ammessa solo con i limiti e le condizioni indicati dall’art. 16, che ricordiamo
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Ricordiamo che la delega non sempre è consentita dalla legge.
La Cassazione penale 10702/2012 si è espressa nel senso che la delega non è consentita a) per la valutazione dei rischi e b) l’elaborazione del documento sulla sicurezza, c) nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
E sempre la sentenza sopra citata precisa anche il limite dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro che non è tenuto al controllo minuzioso ed operativo delle singole attività conferite ma è tenuto al controllo della correttezza della complessiva gestione del rischio dal parte del delegato.
Il controllo di vigilanza invero deve permettere al datore di lavoro di poter intervenire e supplire alle eventuali omissioni del delegante.
La delega inoltre deve avere adeguata e tempestiva pubblicità (comma 2 art. 16)
• Delega di funzioni e obbligo di vigilanza.
Il datore di lavoro (delegante) mantiene obbligo di vigilare sulle funzioni trasferite (recita il comma 3: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.”). Il testo è chiaro.
Modello 231 – obbligo di vigilanza.
Di interesse è il collegamento tra l’obbligo di vigilanza che incombe sul datore di lavoro e la possibilità di avere prova liberatoria attraverso la adozione del modello 231.
Conclude il comma 3 dell’art. 16:” L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.
Ed invero l’art. 30 comma 4 prevede che “.. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
a) sull’attuazione del medesimo modello e
b) sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il modello organizzativo previsto dal Dlgs. 231/2001 si impone al datore di lavoro come prova liberatoria del proprio obbligo di vigilanza sulla delega conferita.
Modello che però deve dare prova di assere attuato, revisionato, mantenuto laddove ci siano mutamenti aziendali o accadimenti di infortunio.
• SUBDELEGA: è ammessa?
La delega di funzioni può essere trasmessa solo dal titolare della funzione ovvero dal datore di lavoro.
Ed invero vige il Divieto di subdelega ed il comma 3bis si esprime precisando:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”
Vero è che proprio il comma 3bis (inserito dal Dlgs. 106/2009) prevede che “ il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Dunque alcune funzioni possono essere delegate dal delegato ma solo previa intesa (scritta) del delegante.

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Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

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AATO: se ne parla ancora

FOCUS –  soppressione AATO
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Regna una certa confusione sulla vita delle “Autorità d’ambito” e delle conseguenze alla mancata/omessa distribuzione delle loro competenze.
Sono state soppresse, ma non è chiaro quando cesseranno le proprie funzioni; la cessazione delle funzioni è stata più volte posticipata (con atti di dubbia forza legislativa).
Utile dunque riassumere, senza pretesa di completezza, a mezzo di una “tabella cronologica” le disposizioni che si sono interessate alla questione.

DISPOSIZIONE NORMATIVA Contenuto TERMINE VIGENZA AATO
L. 191/2009 – art. 2 comma 186 bis soppressione dei consorzi partecipati dai Comuni. 31.12.2010
PARERE 26.1.2010, n. 4493: la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ritiene non soppresse le AATO perché aventi autonomia patrimoniale e dunque estranei rispetto ai consorzi ex art. 2 comma 186 L. 191/2009.    
L. n. 42/2010 26.3.2010 art. 1 comma 1 quinques Aggiunge il comma 186 bis all’art. 2 L. 191/2009 31.12.2010
D.L. n. 225/2010 posticipa la soppressione 31.3.2011
L. n. 10/2010 Conversione D.L. 225/2010 31.3.2011
DPCM del 25.3.2011 Posticipa la soppressione 31.12.2011

Si consideri che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.3.2011….. NON ha forza di modificare la L.  n. 10/2010.
Il termine di vigenza delle AATO  – fissato al 31.3.2011 –  ad oggi è spirato.
Le Regioni dovevano “distribuire” le funzioni svolte dall’AATO ma ciò non è ancora accaduto, per lo meno in Veneto.
Ed invero, sull’erroneo presupposto della forza legislativa del DPCM la Giunta della Regione del Veneto emanava la delibera 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011 con cui sospende …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011)[1].
Ad oggi il Consiglio Regionale non ha approvato il progetto di legge n. 150, prot. 4242/11, licenziato dalla Commissione consiliare nella seduta del 22.3.2011 con cui si disponeva una proroga di funzioni fino al 31.12.2011 nelle more della ridistribuzione delle stesse e della riorganizzazione.
L’inadempimento della Regione, comporta,  come si legge nella relazione introduttiva progetto di legge 150 che, essendo “soppresse le attuali Autorità d’ambito…ogni loro atto successivo dovrà considerarsi nullo”. Può dunque configurarsi “l’ipotesi che i Gestori del s.i.i. o del servizio rifiuti contestino il danno nei confronti della Regione Veneto a causa del blocco di fatto delle possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal piano d’ambito…il danno potrebbe essere attribuito alla regione quale conseguenza del mancato adempimento da parte di quest’ultima della normativa statale nei tempi previsti”.



[1] Cfr. news su questo sito del 2.5.2011
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Sistri: modificare dati

Guida sulla “gestione azienda”
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Sul sito www.sistri.it, nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile la guida “Gestione Azienda” che spiega nel dettaglio le nuove funzioni disponibili nell’apposita sezione del portale.
 
In particolare attraverso la nuova sezione l’utente potrà modificare l’anagrafica aziendale in modo da allinearla ai dati presenti presso le Camere di Commercio. In presenza di un disallineamento tra i dati comunicati al Sistri al momento dell’iscrizione e quelli presenti presso le Camere di Commercio, può generarsi un errore interno al sistema che non permette l’accesso da parte dell’impresa.
 
È evidente, quindi, l’importanza di aggiornare la sezione anagrafica aziendale al fine di poter operare correttamente all’interno del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
 
La nuova sezione permette, inoltre, la possibilità di modificare i dati dell’unità locale iscritta o di inserirne di nuove con  le relative categorie e delegati.
 
Per le Unità Locali esistenti è possibile modificare esclusivamente i campi NOME SEDE e NUMERO DIPENDENTI, in quanto ogni cambio sede comporta la chiusura dell’Unità Locale, la riconsegna dei relativi TOKEN e l’apertura di una nuova Unità Locale con nuovi TOKEN.
 
Qualora l’Azienda voglia inserire ulteriori Unità Locali, le operazioni di inserimento dei dati anagrafici dell’unità locale, di selezione delle categorie e di inserimento dei dati dei delegati dovrà esser ripetuta tante volte quante sono le Unità Locali.
 
Per quanto riguarda l’inserimento e modifica dei dati per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (solo per Categorie Trasportatori), qualora l’Azienda sia già iscritta per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nella scheda UNITÀ LOCALI, è disponibile il collegamento “Aggiungi unità trasportatori” per inserire o modificare le eventuali UNITÀ TRASPORTATORI.
 
Altra utilissima funzione presente nella gestione Azienda è quella relativa alla “Lista categorie associate”. Selezionando dal menu GESTIONE PRATICA tale collegamento, viene mostrato il riepilogo delle Unità Locali di afferenza, con il dettaglio delle Categorie, Tipologia di Rifiuto, e relativi Delegati di sede.
 
Si ricorda, inoltre, che per poter operare con efficienza, è assolutamente necessario che gli utenti che non hanno ancora aggiornato il software SISTRI installato sui dispositivi USB completino tale aggiornamento con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio. La procedura di aggiornamento è lanciata automaticamente con l’inserimento dei dispositivi elettronici in un computer collegato in rete, e, in funzione della velocità della rete, può richiedere diversi minuti. Tale procedura è descritta in dettaglio nei documenti “Guida per l’aggiornamento del software del dispositivo USB” e “Guida per l’aggiornamento del software del browser SISTRI”, disponibili nella sezione Documenti – Manuali e guide.
 

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AATO – REGIONE VENETO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



La L. 26.2.2011, n. 10, di conversione del D.L. 225/2010 aveva posticipato al 31.3.2011 la soppressione delle AATO, affidando alla potestà legislativa regionale la riallocazione delle funzioni da esse svolte.

In ottemperanza alla L. 26/2011 la Regione Veneto aveva disposto un elenco di Commissari regionali cui sarebbero stati attribuiti i poteri ed i compiti fino ad oggi esercitati dalle AATO: tale elenco era contenuto nell’allegato A della DGRV 343 del 29.3.2011.
Tale delibera, però, non è mai stata pubblicata nel BUR ed anzi è stata sospesa dalla DGRV n. 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011.
Nelle more, infatti, con DPCM 25.3.2011 “ulteriore proroga dei termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, in G.U. n. 74 del 31.3.2011, la soppressione delle AATO è stata differita al 31.12.2011.
Sulla scorta di tale slittamento la Regione Veneto ha deciso di “sospendere …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011).
Si precisa che il DPCM non è fonte legislativa primaria e come tale non può modificare quanto disposto con legge…


 

adminAATO – REGIONE VENETO
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