Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Acque/fanghi: DM Ambiente 15.1.2014

Acque/Fanghi: DM Ambiente del 15.1.2014
Modifiche al Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente


 

Il Ministero dell’Ambiente pubblica in Gazzetta Ufficiale del 10.2.2014 Decreto che modifica l’allegato IV, parte I della parte V del Dlgs. 152/2006. 

La parte V disciplina la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare l’art. 272 comma 1 si occupa degli “… gli impianti e le attivita’ con emissioni scarsamente rilevano  

agli effetti dell’inquinamento atmosferico”.

Ebbene l'allegato IV prevede, alla lettera p) della  parte  I,  tra gli impianti e le attivita' con emissioni scarsamente
rilevanti  agli effetti dell'inquinamento atmosferico, «gli impianti  di  trattamento acque, con esclusione delle linee di
trattamento fanghi»;
 Il DM a mezzo della modifica dell'allegato citato propone  le linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento
delle  acque  reflue che si  caratterizzano  per  la  presenza  di  emissioni  scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico;
  Si precisa che le linee di  trattamento  dei  fanghi  che  operano nell'ambito  di  impianti  di  trattamento  delle
acque  a  fini  di potabilizzazione  non  producono,  per  la  natura  stessa  di  tali attivita', emissioni in atmosfera,
con  la  conseguenza  che  non  e' necessario prevedere tali linee nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta
decreto legislativo n. 152 del 2006;

DM Ambiente 15.1.2014

adminAcque/fanghi: DM Ambiente 15.1.2014
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Gas Florurati: interrogazione

Gas Florurati – interrogazione parlamentare
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi- Studio Legale Ambiente

Con l’interrogazione parlamentare 4/00658, presentata  alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio 2013 dall’On. Ermete Realacci, sono stati ufficialmente chiesti chiarimenti al Ministero dell’Ambiente sugli adempimenti previsti dal d.p.r. 27 gennaio 2012, n.43 in materia di Gas fluorurati.
L’interrogante ha rilevato le difficoltà connesse  alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione disciplinata dall’articolo 16 del d.P.R. 27 gennaio 2012, n.43 (31 maggio) e la materiale impossibilità per le imprese di adempiere tempestivamente alla comunicazione. Al riguardo, è stato evidenziato che il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati è stato reso disponibile tardivamente, solo a seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, mentre il registro dell’impianto previsto dall’articolo 15 del d.P.R. è stato istituito con comunicato dell’11 febbraio 2013.
Inoltre, mentre l’articolo 16 del citato d.P.R. prevede l’obbligo trasmettere le “informazioni riguardanti  la  quantità  di  emissioni  in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente  sulla  base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto”, a seguito  del comunicato del 14 maggio 2013, sul sito del Ministero dell’ambiente, nella pagina internet dedicata è richiesto, invece agli operatori, di trasmettere la comunicazione prevista dall’articolo 16, con riferimento alle sezioni anagrafiche del formato.
L’interrogante, quindi, prevedendo che l’adempimento previsto dall’articolo 16 è evidentemente funzionale al censimento dei dati in materia di emissioni relativi all’anno precedente, ha condiviso la valutazione della sostanziale inutilità ed onerosità di una diversa dichiarazione, su dati non richiesti per legge.
Più in generale, preso atto delle segnalazioni formulate delle organizzazioni rappresentative delle imprese circa la necessità di una semplificazione del sistema previsto dalla normativa nazionale, ha rimarcato la necessità di mettere le imprese, con efficacia ed efficienza, in grado di adempiere agli obblighi di legge e di valutare opportune semplificazioni.
Il Ministero, quindi,  è chiamato ora a rispondere su quali iniziative intenda assumere al fine di risolvere le problematiche indicate, ed a valutare l’opportunità di fornire necessari chiarimenti sull’applicazione della normativa, precisando che l’obbligo di invio della dichiarazione di cui all’articolo 16 decorre a partire dal prossimo anno, anche al fine di superare l’incertezza derivata dal comunicato apparso sul sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas(con il quale si avvisano gli utenti che il sistema on-line per la compilazione e trasmissione della dichiarazione ai sensi dell’Art. 16 comma 1 del DPR 43/2012 sarà ancora disponibile nel mese di giugno in evidente contrasto con la scadenza fissata dal decreto al 31 maggio) ed evitare l’applicazione di inique onerose sanzioni per gli operatori.
adminGas Florurati: interrogazione
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