Focus 5 – Elenco rifiuti – art. 7 Direttiva UE 2018/851

Elenco rifiuti – Focus  5
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Schema confronto art. 7 Elenco Rifiuti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva lascia quasi inalterato l’art. 7 della Direttiva 2008/98.
L’art.7 Direttiva 2008/98 è così modificato:

art. 7 Elenco Rifiuti

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 38 bis per
integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;
L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento. «2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;
3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.
 
4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dell’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. soppresso
6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7. La Commissione provvede affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

 

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Rifiuti pericolosi: Ecotossico (H14)

RIFIUTI PERICOLOSI – Ecotossico (H14)
L. n. 28/2012 di conversione del DL n. 2/2012 art. 3
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
L’ allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152  del 2006, il punto 5 e’ stato sostituito da nuova formulazione con L. n. 28/2012 di conversione del DL 2/2012.
La modifica del punto 5 dell’allegato D coinvolge anche H14 (ecotossico) .
E’ noto che le modifiche apportate dal Dlgs. 205/2010 hanno provocato incertezze applicative ingenti.
Noto è il parere ISS/ISPRA del 29.11.2011, in vigenza del Dlgs. 205/2010, che ha tentato con parere e dunque in assenza di alcuna forza legislativa di dare indirizzo e interpretazione alla questione.
Ebbene, il legislatore proprio con riferimento all’H14 (L. 28/2012) precisa che “..Nelle more dell’adozione, da  parte  del  Ministero dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  uno specifico  decreto  che   stabilisca   la   procedura   tecnica  per l’attribuzione  della   caratteristica   H14,   sentito   il   parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″)).
L’accordo ADR dunque assurge a fonte interpretativa per volontà legislativa.

Allegato D punto 5 del Dlgs. 152/2006 parte IV

 

Dlgs. 152/2006dal 29.4.2006 al 24.12.2010 Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 205/2010 ed in vigoredal 25.12.2010 al 24.3.2012 Dlgs. 152/2006 come riformato dalla L. 28/2012 ed in vigoredal 25.3.2012
5. Se un  rifiuto e’  identificato  come   pericoloso   mediante riferimento specifico o generico a sostanze  pericolose  e  come non pericoloso  in  quanto  “diverso”  da  quello  pericoloso  (“voce   a specchio”),esso e’ classificato come pericoloso solo se le  sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad  esempio,  percentuale  in peso), tali da conferire al rifiuto in questione  una  o  piu’  delle proprieta’ di cui all’allegato III  della  direttiva  91/689/CEE  del Consiglio. 
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si  applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre
le caratteristiche H1,  H2, H9, H12, H13 e H14 non devono  essere  prese  in  considerazione,  in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a  livello  nazionale,  e  si  ritiene  che  la  classificazione   di pericolosita’  possa   comunque   essere   correttamente   effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4.  La  classificazione di un rifiuto identificato da una “Voce a specchio” e la  conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore  del rifiuto.
 
5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e’ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire  al  rifiuto  in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato I.  “5. Se un rifiuto e’  identificato  come  pericoloso  mediante riferimento specifico o  generico  a  sostanze  pericolose, esso e’classificato  come  pericoloso  solo se le   sostanze   raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in  questione una o piu’ delle proprieta’ di  cui all’allegato I. 
 
 
 
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di  cui
all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del  presente allegato.
Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,  di  cui
all’allegato I, la  decisione  2000/532/CE  non  prevede  al  momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da  parte  del  Ministero
dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  uno specifico  decreto  che   stabilisca   la   procedura   tecnica  per l’attribuzione  della   caratteristica   H14,   sentito   il   parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondo
le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″).

 
Si ricorda:
– Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I, cioè le caratteristiche contrassegnate dalla lettera H (art. 183 comma 1 lettera b)[1], definizione ripresa anche dall’art. 184 comma 4 T.U.A.).
– Ai sensi dell’art. 184 comma 5 T.U.A.[2], però, anche l’allegato D, che descrive i codici CER, deve ritenersi “vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi” .
La pericolosità di un rifiuto, dunque, deriva dalla applicazione combinata degli allegati D e I: un rifiuto è pericoloso per definizione (all. D) oppure perché contiene una data percentuale di sostanze pericolose (all. I).
A dire il vero l’allegato D prevedeva già un rinvio all’allegato I, laddove al punto 5 stabiliva quando un  rifiuto dovesse classificarsi
Infiammabile o facilmente infiammabile (H3A e H3b)
Irritante (H4)
Nocivo (H5)
Tossico (H6)
Cancerogeno (H7)
Corrosivo (H8)
Tossico per la riproduzione (H10) le percentuali di sostanze pericolose conteneva determinate circostanze di sostanze pericolose, tali da conferire al rifiuto una o più proprietà di cui all’allegato I (tossicità, infiammabilità, ecc…).
Mancavano però le linee guida per una corretta applicazione dell’allegato I, fornite appunto, seppur in via transitoria, dall’art. 3 comma 6 D.L. 2/12 modificato:
 
a) H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11:
si applica il punto 3.4. allegato D:
 
– punto di infiammabilità < o = 55 °C,
– una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
– una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
– una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
– una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
 
b) H1, H2, H9, H12, H13:
non applicabili, perché la decisione 2000/532/CE nulla disciplina in merito.
 
c) H14 (ecotossicità):
in attesa di un Decreto del MATTM tale caratteristica è attribuita secondo l’ADR per la classe 9 M6 e M7.
 
L’ADR è un accordo sancito a livello europeo, che disciplina il trasporto delle merci pericolose, imponendo misure per l’imballaggio e (allegato A dell’accordo) e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli (allegato B dell’accordo).
 
Le merci sono suddivise in classi a seconda dei rischi derivanti dalla loro manipolazione e contatto.
La classe 9 è una categoria residuale che comprende la pericolosità non descritta nelle altre classi:
 
– Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione
– Classe 1b – Oggetti caricati con materie esplosive
– Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e merci analoghe
– Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
– Classe 3 – Materie liquide infiammabili
– Classe 4.1 – Materie solide infiammabili
– Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea
– Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile
– Classe 5.1 – Materie comburenti
– Classe 5.2 – Perossidi organici
– Classe 6.1 – Materie tossiche
– Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni
– Classe 7 – Materie radioattive
– Classe 8 – Materie corrosive
– Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi
Le materie incluse nella classe 9 sono poi al loro volta suddivise in sottoclassi:
M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute;
M2 Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possono formare diossine;
M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;
M4 Pile al litio;
M5 Congegni di salvataggio;
M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:
M6 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, liquide;
M7 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, solide;
M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;
M9-M10 Materie trasportate a caldo:
M9 Liquide;
M10 Solide;
M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun’altra classe.
Le materie M6 e M7 di cui alla classe 9 sono dunque: “materie pericolose per l’ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l’ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati” (punto 2.2.9.1.9 ADR).
 


[1] Art. 183 comma 1 lett. b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

 

[2] art. 184 comma 4 e 5 Dlgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs. 205/2010:
(4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto)).
((5.  L'elenco  dei  rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del  presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi e tiene conto dell'origine  e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori  limite  di  concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione  dei rifiuti da considerare  pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco  non  significa  che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma  restando  la  definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla  presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida  per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.))

 

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