A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
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A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
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Focus: art. 74 comma 2 Dlgs . n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il CdM con Dlgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 (pubblicato in G.Uff. Del 20 dicembre 2010) ha dato attuazione alla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE che sabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La parte terza viene dunque modificata in alcune sue parti e nell’allegato I.
Le modifiche di particolare rilevanza anche applicativa si rinvengono agli articoli 74 e 78 della parte terza.
Si declina di seguito breve schema delle modifiche apportate all’art. 74 al fine di segnalare alcune corpose novità.
Articolo 74 comma 2 Dlgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs. n. 219/2010 |
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Art. 74 comma 2 lett.z) Dlgs. n. 152/2006: sostituita | z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo statochimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;’ |
Art. 74 comma 2 Dlgs. n. 152/2006: inserite lett. uu-bis; uu-ter; uu-quater; uu-quinquies | uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita; uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco; uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate; uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali.’; |
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Mud relativo anno 2010 | 30/04/10 |
Mud relativo anno 2011 | 31/12/11 |
Adempimento anche obblighi ex articoli 190 e 193 (registri carico e scarico e formulari) | 31/05/11 |
1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, (..) sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.
La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.
Soggetto | Violazione |
Sanzione |
Riferimenti normativi |
Chiunque | Abbandono o depositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. | Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio | Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06 |
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice | Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) | Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta | Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06 |
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice | Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta | Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06 |
Chiunque | In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 | Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile | Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06 |
Chiunque | In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. | Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile | Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06 |
art. 39 Dlgs. n. 205/2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri
L’art. 39 comma 3 del Dlgs. n. 205/2010 precisa le norme che verranno abrogate e dunque espunte dal testo del Codice Ambiente alla parte IV.
Articoli abrogati a partire dal 25.12.2010 | |
Art. 181bis Dlgs. n. 152/2006 | Materie e sostanze e prodotti secondari: l’articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 18-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L’abrogazione si giustifica per il nuovo assetto e la completa riscrittura del “sottoprodotto”. |
Art. 210 Dlgs. n. 152/2006 | Autorizzazioni in ipotesi particolari: articolo che ha subito modifiche e sostituzioni dal Dlgs. 16 gennaio 2008 n. 4 |
Art. 229 Dlgs. n. 152/2006 | Combustibile da rifiuti e da Cdr e cdr q |
art. 3 Dlgs. Del 30.4.1998 n. 1731 – | Smaltimento di rifiuti agricoli |
Allegati abrogati dal 25.12.2010 | |
Allegato A | Categorie di rifiuti (da Q1 a Q16) |
Allegato G | Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*) |
Allegato H | Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato I: |
Riformulata la parte IV del Dlgs. n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri
La parte IV del Dlgs. 152/2006 è stata modificata ed integrata dal Dlgs. 3.12.2010 n. 205; decreto di recepimento della Direttiva 2008/98/CE.
Il decreto è stato pubblicato nella GU 10.12.2010 n. 288 ed entrerà in vigore il 25.12.2010.
Molte le novità introdotte e fra tante la previsione delle responsabilità e delle sanzioni in materia di procedura Sistri (ex artt. 188 ss. e 260 bis ss. Dlgs. 152/2006).
Seguiranno sul sito opportune schede di approfondimento.
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
È al vaglio del Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo che andrà a revisionare la parte IV del TUA (Dlgs. 152/2006) a fronte del recepimento della direttiva Comunitaria 2008/98; e ciò a seguito delle prescrizioni ed i pareri formulati dalle Camere sullo schema del testo normativo presentato dal Governo.
Non è buona regola commentare o anticipare modifiche di testi legislativi non ancora definitivi poiché l’iter di approvazione può riservare modifiche radicali che pongono nel nulla ogni commento.Tuttavia nel caso di specie il Dlgs. di recepimento, sebbene ancora modificabile, si distingue per la riscrittura completa dell’art. 32 ovvero dell’art. 260 bis del Dlgs. 152/2006 sul “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
La normativa, infatti, sopperisce alla lacuna del DM SISTRI e successivi correttivi che non hanno stabilito alcuna sanzione per l’inosservanza delle condotte e degli obblighi prescritti in tema di tracciabilità dei rifiuti.
DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 34)
Anche l’articolo 34 dello Schema di DLgs. di recepimento è stato “sostituito”.
Recita l’art. 34 comma 1 che le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo sui Rifiuti saranno applicabili solo a partire dall’ 1.01.2011 (giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 12 DM SISTRI come novellato dall’ultimo correttivo – DM 28.9.2010) (art. 34 comma 1).
Sul punto si attende già proroga. È previsto un periodo di applicazione del sistema del controllo della tracciabilità dei rifiuti: l’art. 34 comma 2 prescrive, fermo l’obbligo di iscrizione e di pagamento del relativo contributo – iscrizione e/o pagamento contributo al SISTRI entro il 30.6.2011: sanzione del 5% dell’importo annuale per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;- iscrizione e/o pagamento contributo al SISTRI entro il 31.12.02010: sanzione del 50% dell’importo annuale per ciascun mese o frazione di mese di ritardo- fino al 31.12.2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario[1] (art.34 comma 7-bis)
Art. 32 (art. 260 bis Dlgs. 152/2006)
Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria e quanto alle sanzioni per fatti diversi alla mancata iscrizione e/o pagamento contributo, le sanzioni articolate dallo Schema in commento saranno le seguenti (se emanato il Decreto Legislativo):
TIPOLOGIA Art. 260 bis Dlgs. 152/2006 |
RIFIUTINON PERICOLOSI | RIFIUTI PERICOLOSI |
Omessa iscrizione nei termini (comma 1) | da € 2.600 a € 15.500 | da € 15.500 a € 93.000 |
Omesso pagamento del contributo (comma 1-bis) | da € 2.600 a € 15.500 | da € 15.500 a € 93.000 |
Omessa compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione nei termini e forme previste (comma 2) | – da € 2.600 a € 15.500 per imprese con >15 dipendenti- da € 1.040 a € 6.200 per imprese con < 15 dipendenti[2]: | – da € 15.500 a € 93.000 + sospensione da 1 mese ad 1 anno della carica rivestita dal reo per imprese con >15 dipendenti – da € 2.070 a € 12.400 per imprese con <15 dipendenti[3] (comma 3) |
Informazioni incomplete, inesatte, alterazione fraudolenta di un dispositivo tecnologico, accessorio al SISTRI, ovvero chi ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento (comma 2) | – da € 2.600 a € 15.500 per imprese con >15 dipendenti- da € 1.040 a € 6.200 per imprese con < 15 dipendenti | – da € 15.500 a € 93.000 + sospensione da 1 mese ad 1 anno della carica rivestita dal reo per imprese con >15 dipendenti- da € 2.070 a € 12.400 per imprese con <15 dipendenti[4] (comma 3) |
Indicazioni incomplete o inesatte MA non pregiudicanti la tracciabilità dei rifiuti (comma 2) | da € 260 a € 1.550 | da € 520 a € 3.100 (comma 3) |
Ulteriori obblighi imposti dal SISTRI (valenza residuale) (comma 4) | da € 2.600 a € 15.500 | da € 15.500 a € 93.000 |
Certificato di analisi rifiuti con false indicazioni su: natura rifiuto, composizione e caratteristiche chimico-fisiche (comma 5) | Art. 483 c.p.[5] | Art. 483 c.p. |
Inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini SISTRI | Art. 483 c.p. | Art. 483 c.p. |
TRASPORTATORE
Il Decreto Legislativo Rifiuti stabilisce altresì peculiari sanzioni a carico del trasportatore:
TIPOLOGIA Art. 260 bis Dlgs. 152/2006 |
RIFIUTI NON PERICOLOSI | RIFIUTI PERICOLOSI |
Trasporto senza la copia cartacea della scheda sistri-movimentazione e, ove necessario, il certificato analitico di identificazione del rifiuto (comma 6) | da € 1.600 a € 9.300 | Art. 483 c.p. |
Utilizzo di certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto (comma 6) | Art. 483 c.p. | Art. 483 c.p. |
Trasporto accompagnato da copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione fraudolentemente alterata (comma 7) | Combinato disposto artt. 477[6] e 482[7] c.p. | Combinato disposto artt. 477 e 482 c.p. MA la pena è aumentata fino ad un terzo. |
Se le condotte sopra indicate non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti (comma 8) | da € 260 a € 1.550 | da € 260 a € 1.550 |
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Si auspica una rilettura di TUTTO il testo normativo alla luce degli emendamenti del Parlamento, perché sussistono incongruenze a scapito del principio di legalità e di certezza del diritto.
Il comma 1 dell’art. 260 ter fa riferimento a violazioni di cui al comma 9 dell’art. 260 bis, che però è STATO espunto dalla revisione operata dalle Camere.Verosimile che si tratti di un mero errore materiale dovuto al mancato coordinamento, ma si spera in una correzione prima dell’emanazione del decreto legislativo.
Alla luce di quanto sopra indicato si riportano di seguito le sanzioni amministrative accessorie agli illeciti descritti:
VIOLAZIONE | SANZIONE ACCESSORIA |
Comma 1 art. 260 bis (comma 3) | Fermo amministrativo per 12 mesi del mezzo utilizzato dal trasportatore. La revoca del fermo NON può essere disposta laddove sia accertata la mancata iscrizione e il versamento del relativo contributo. |
Commi 8 e 9 (da leggersi quali commi 7 e 8 ??) (comma 1) | Fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto SE al responsabile è contestata la recidiva ex art.99 c.p.[8] o art. 8 bis[9] L.689/1981. |
Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi (comma 4) | Confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto ex art. 240 comma 2 c.p.[10] SALVO che gli stessi appartengano a persona diversa non fittiziamente. |
Art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/2006 (comma 5) | Fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto SE al responsabile è contestata la recidiva ex art.99 c.p. o art. 8 bis L.689/1981. Confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto ex art. 240 comma 2 c.p. SALVO che gli stessi appartengano a persona diversa non fittiziamente. |
Segnalazione certificata di inizio attività
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il processo di riforma della Legge sulla semplificazione amministrativa non si è ancora concluso: il 6 ottobre 2010 è entrata in vigore la L. 1.10.2010, n. 163 (G.U. 233 del 5.10.2010), con la quale il Legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 19 L. 241/1990 con il comma 4-bis
Di seguito la riforma introdotta con gli artt. 1-quinques L. 163/2010.
Il comma 5 dell’art. 19 offre esempio di confusione legislativa .
Ed invero il comma 5 veniva abrogato per intero dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104.
Qualche giorno dopo veniva nuovamente inserito il comma 5 dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis (in vigore dal 31.7.2010): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
Ebbene, il legislatore forse dimentico della L. n. 122/2010, ha inserito il comma 4-bis con la L. 163/2010 del 1.10.2010 che sembra replicare il comma 5 prima parte…
POST L. n. 69/2009 ART. 19 Dichiarazione di inizio attività |
POST D.Lgs. 2.7.2010 N. 104 e L. 30.7.2010 n. 122 ART. 19Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia |
L. n. 163 del 1.10.2010 (in vigore dal 6.10.2010) ART. 19Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia |
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ilcui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. | 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per leiscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipendaesclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiestidalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non siaprevisto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumentidi programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalleamministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalledichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche diCompetenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevedel’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituitidalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. | 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per leiscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipendaesclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiestidalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non siaprevisto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumentidi programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalleamministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalledichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche diCompetenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevedel’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituitidalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. |
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essereiniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazioneall’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. | 2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. | 2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. |
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti,nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato | 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza deirequisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto dinotorieta’ false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche’ diquelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo’ sempre ein ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. | 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza deirequisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto dinotorieta’ false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche’ diquelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo’ sempre ein ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. |
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte della amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. | 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, perla sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessimediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente. | 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, perla sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessimediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente. |
4-BIS” Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58″. (inserito L. 163/2010 in vigore dal 6.10.2010) | ||
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. |
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo’riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. Comma dapprima ABROGATO dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104. Poi inserito dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis | 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo’riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. Comma dapprima ABROGATO dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104. Poi inserito dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis |
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano lasegnalazione di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni | 6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano lasegnalazione di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni |
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
È stato pubblicato sulla Gu del 15 agosto il Dlgs 13 agosto 2010, n. 155, recante recepimento della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria (2008/50/CE), che disciplina l’intera materia della valutazione e gestione della qualità dell’aria nei paesi Ue.
Il Dlgs 155/2010 reca il nuovo quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, cioè “l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro”.
Dal 30 settembre 2010 le molteplici normative che si occupavano dell’aria saranno abrogate assieme ai provvedimenti ministeriali attuativi quali: Dlgs 351/1999 (qualità dell’aria); Dlgs 183/2004 (ozono); il Dlgs 152/2007 (arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e idrocarburi policiclici aromatici); Dpr 203/1988 (impianti industriali, già soppresso in realtà dal Dlgs 152/2006 con alcune eccezioni transitorie, fatte comunque salve dal Dlgs 155/2010).
Il provvedimento, si precisa, interviene a fissare i valori e gli obiettivi di qualità dell’aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l’ozono.
Due gli obiettivi che vengono raggiunti:
1) razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità;
2) responsabilizzare tutti i soggetti interessati all’attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da un’apposita istruttoria risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dell’aria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa. In tal caso si procede all’adozione di misure di carattere nazionale sulla base dei lavori di un comitato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il recepimento della Direttiva UE si affianca alla recente modifica del codice ambiente varata dall’esecutivo il 24 giugno. “Si realizza in questo modo – afferma il MinAmbiente – la prima parte dell’azione di contrasto dell’inquinamento atmosferico, che sarà a breve completata dal Governo italiano con il Piano anti-smog”.
Il nuovo decreto prevede la “zonizzazione”, ossia la suddivisione del territorio nazionale – soggetta al controllo del ministero dell’Ambiente – in spazi uniformi all’interno di ciascuna regione, fondata su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, quelle meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.
Viene prevista inoltre una valutazione della qualità dell’aria basata, sempre in ciascuna regione, su un programma nel quale devono essere definiti la rete di misurazione ufficiale, le misure indicative e le simulazioni. L’intera rete deve essere poi soggetta alla gestione o almeno al controllo pubblico assicurata dalle regioni o su delega dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Le attività di pianificazione, volte a garantire il raggiungimento dei valori limite (concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche per evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente) o i valori obiettivo (una sorta di media annua) sulla qualità dell’aria,dovranno fare riferimento alle “sorgenti di emissione” intervenendo con misure in modo “mirato”, senza cioè l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o di limitarsi a quest’ultimo.
Sarà possibile tuttavia adottare misure di risanamento nazionali qualora tutte le misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori previsti.
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europacon il D. Lgs 13.08.2010, n. 155, pubblicato in: G.U. n. 216 del 15 settembre 2010, Suppl. Ordinario n. 217.
Il decreto entrerà in vigore il 30.09.2010 e da quel momento Regioni e Province autonome dovranno valutare il territorio di competenza ai fini della zonizzazione e dell’elaborazione di piani di risanamento per il rispetto dei valori tabellari stabiliti dalla Comunità Europea.
Il decreto abroga altresì il DM 20.5.1991 che stabiliva le linee guida per i piani di risanamento dell’aria da adottarsi da ogni singola Regione e Provincia Autonoma, i quali, laddove esistenti dovranno essere adeguati ai nuovi criteri imposti dalla Direttiva recepita nel termine di quattro mesi (art.3 co.2 D. Lgs. 155/2010).
Nessun termine viene, invece, stabilito per l’adozione della zonizzazione ed i piani di risanamento di nuova elaborazione Il legislatore statale, inoltre, non stabilisce le modalità con le quali “zonizzare” il territorio, richiedendo soltanto che la stessa sia preceduta dall’individuazione degli agglomerati urbani: sembra sussistere, quindi, una connessione tra le scelte urbanistiche e quelle relative alla qualità dell’aria ben più forte rispetto a quanto statuito, ad esempio, in tema di zonizzazione acustica.
Stante il silenzio legislativo e l’ampia discrezionalità lasciata alle Regioni, non è dato sapere se l’analisi del territorio e la relativa suddivisione in zone, nonché la stesura di eventuali piani verrà svolta autonomamente oppure se saranno coinvolti anche i Comuni e le Province.
A ciò si aggiunga che il D. Lgs 155/2010 non dispone alcuna sanzione in caso di inadempimento ed è ragionevole ritenere che non si assisterà ad una ….corsa alla zonizzazione.Fondato è quindi il pericolo che il Decreto Legislativo non venga attuato, per lo meno non nel breve periodo e, soprattutto, che la zonizzazione rimanga a c.d. macchia di leopardo, vanificando l’intera direttiva: la zonizzazione dell’intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente. (Art. 1 co. 4, lett.c).
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
In data 24/06/2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (Aria) del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
Definizione di Ambiente e Sviluppo sostenibile
All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente e vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione.All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale.
Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005. All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia. Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma. Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 157). – Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1). art. 3 comma 1 lett. c) |
COMUNITARIA 2009 (12.5.2009) non ancora pubblicata (DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B ART. 20 (modifiche al Dlgs. 30.5.2008 n. 117) Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne’ sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche’ l’ecotossicita’ dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita’ delle acque superficiali e sotterranee; |
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;». 2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, è aggiunto l’allegato III-bis, di cui all’allegato 1 alla presente legge.
|
Allegato 1
(articolo 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1,
lettera c))
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d’informazione».
A cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Chi effettua raccolta e trasporto RAEE deve essere iscritto al SISTRI? Un dubbio operativo.
La domanda, la cui risposta è dubbia, impone di precisare alcuni distinguo e obbliga a mettere in relazione le discipline del SISTRI (DM 17.12.2010 allegato III scheda gestore RAEE) del Regolamento RAEE (DM 8.3.2010) e del futuro articolo 188 ter comma 4 dello schema del Dlgs. di recepimento della direttiva 2008/98/CE.
Vero è che l’intreccio normativo impone di porre molta attenzione ai soggetti destinatari dei provvedimenti che paiono non essere del tutto coincidenti.
Si precisa subito che il DM 17.12.2009 ss.m. (SISTRI) prevede apposita scheda per i Gestori RAEE ed i Gestori (allegato III).
Il richiamo alla operatività e obbligo del SISTRI per i gestori non è dubbia.
Tuttavia tale obbligo mal si concilia con l’ultimo Regolamento RAEE che tace completamento sulla procedura SISTRI generando dubbi di applicazione.
Ebbene con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, è stato emanato il Regolamento RAEE. Il decreto entrerà in vigore il 19 maggio 2010 e diventerà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno. Dal 18 giugno, quindi, gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio/distributore in cui effettuano il nuovo acquisto. In pratica sarà possibile uno scambio “uno contro uno” con i negozianti/distributori, che si assumeranno l’onere della “raccolta/trasporto” dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini.
Per lo svolgimento di tali attività è prevista, un’iscrizione semplificata all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Inoltre al fine di garantire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni del decreto, è prevista a breve l’emanazione di un’apposita Delibera dell’Albo nazionale che definirà la modulistica per l’iscrizione.
È importante evidenziare che il Regolamento “RAEE” (4.5.2010) essendo successivo al Dm 17 dicembre 2009 (e successive modifiche) istitutivo del “SISTRI” apporta di fatto una deroga in riferimento ai soggetti obbligati all’iscrizione ed agli adempimenti “telematici” in carico alle imprese di trasporto di rifiuti pericolosi.
Il Regolamento “RAEE”, infatti, conferma la vecchia modulistica cartacea riguardo il ritiro ed il trasporto di rifiuti e quindi conferma il registro di carico e scarico ed il formulario di trasporto; e ciò sembra esonerare le imprese dalla disciplina dettata dal DM 17 dicembre 2009 (Sistri).
All’articolo 1 comma 3 del Regolamento: “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegati I, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
All’articolo 2 comma 2 del Regolamento: “Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all’articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee”.
Ad oggi quindi sembra che i soggetti destinatari del Regolamento RAEE (pur esentati dal MUD) non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI come trasportatori di rifiuti speciali pericolosi.
Dlgs. recepimento direttiva 2008/98/CE
Infine si segnale il collegamento RAEE/SISTRI previsto all’articolo 15 dello Schema di Dlgs. recante norme per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 . L’iter di recepimento peraltro è ancora pendente e pertanto il futuro articolo 188 ter può costituire un punto di arrivo ad oggi non ancora operativo:
“Articolo 15 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) … Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)) 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con legge 26.3.2010, n. 42 (in G.U. n. 72 del 27-3-2010) il D. L. 25.01.2010 n. 2, disponendo la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriali entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge (27.03.2010).
Dal 27 marzo 2011, pertanto, le Autorità ex art. 148 e 201 del D. Lgs 152/2006 non saranno più operative ed esistenti ed i relativi provvedimenti dichiarati nulli. Si riporta testualmente l’art. 1-quinquies L. 42/2010, sopra commentato:
“1-quinquies:All’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, e’ inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale e’ da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»
Giova la lettura degli articoli 148 e 201 del Dlgs. 152/2006 ss.. al fine di comprendere l’importanza della previsione normativa oggi in commento.Si riportano di seguito gli articoli 148 e 201 D. Lgs 152/06 che verranno abrogati dal 27.03.2011:
art. 148 Autorità d’ambito territoriale ottimale 1. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1. 2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato. 3. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Autorità d’ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell’ente, e sono trasmessi all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall’adozione delle relative delibere. 4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell’Autorità d’ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’Autorità d’ambito. 5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorita’ d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e’ facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita’ d’ambito competente. |
art. 201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 1. Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 2. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3. L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d’ambito in conformità a quanto previsto dall’articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall’Autorità d’ambito, sono affidate, ai sensi dell’articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. 5. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. 6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. |
La L. 42/2010 statuisce altresì che entro il medesimo termine -27.03.2011- le regioni dovranno ridistribuire le competenze oggi in capo alle ATO, precisando, però, che fino all’emanazione del provvedimento di attribuzione rimangono in ogni caso efficaci le disposizioni degli articoli 148 e 201.
Il testo di legge non specifica a chi tali funzioni debbano essere attribuite, ma la ratio dell’intera normativa e il richiamo ai principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza fanno presumere che i destinatari delle funzioni saranno Province, Comuni, ovvero Autorità già esistenti.
(GU n. 9 del 13 gennaio 2010) “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell‘articolo 189 del Dlgs. N. 152 del 2006 e dell‘art. 14 bis del DL n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009“ (Gazz. Uff. n. del 27.2.2010).
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il decreto correttivo (cfr. sul sito www.sistri.it) cerca di porre chiarezza ad alcune disposizioni che hanno generato incertezza applicativa tra gli operatori; a ciò si deve anche il rallentamento dei tempi dell’accordo Unioncamere-Associazioni imprenditoriali nonché lo scarso numero di richieste di iscrizione da parte delle imprese nonchè alcune interrogazioni parlamentari.
Tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive rientrano:
PROROGA TERMINI (art. 1): L’articolo concede proroga di 30 giorni sui termini relativi all’iscrizione al Sistri previsti per le varie categorie di soggetti di cui all’art,olo 3, comma 1 del DM 17 febbraio 2009.
NUOVI SOGGETTI TENUTI AL SISTRI (art. 3): Sono tenute alla iscrizione anche a) le imprese od enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; b) e che risultino produttori di rifiuti (ex art. 184 comma 3 lett. G) a prescindere dal numero dei dipendenti
Delegato (art. 12): Viene chiarito il ruolo del “delegato” modificando la pregressa definizione (cfr. Allegato IA del DM 17.12.2009) e riportando così tale figura nell’ ambito di “referente” e non di “responsabile”. L’attuale definizione precisa: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica….”;
VIDEOSORVEGIANZA (art. 2): l’estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento dei rifiuti oltre che alle discariche; anche gli impianti di incenerimento rifiuti devono dotarsi degli appositi dispositivi così come previsto dall’articolo 1 comma 5 del DM 17 dicembre 2009;
USB/SEDE LEGALE – unità locale (art. 4): E’ prevista la possibilità, per quanto riguarda l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del Dlgs n. 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo allasola sede legale o in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale; fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale , il contributo dovrà essere versato per ciascuna di essere;
MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTI (art. 5): E’ stata inserita importante e corposa integrazione all’allegato II del Dm 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiariti per ciascuna categoria di soggetti i dubbi interpretativi che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema;
POSTA ELETTRONICA: tra le modalità previste per l’iscrizione (Allegato IA al DM 17 dicembre 2009) è prevista la posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione;
MODULI DI ISCRIZIONE: sono stati riformulati i moduli di iscrizione per correggere refusi ed errori segnalati dagli operatori; restano salve le iscrizioni effettuate fino all’entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al DM 17 dicembre 2009
COMUNICAZIONE MOVIMENTI: E’ stato modificato il termine per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali; mentre per il trasportatore le 4 ore previste passano a 2 ore.
Una società Ligure nell’ambito della esecuzione di lavori subiva il sequestro giudiziario del fondo di sua proprietà in quanto risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori di riempimento e successivo livellamento di terreno…”
Il Comune Ligure, a mezzo del DIRIGENTE dei lavori pubblici ed urbanistica, ingiungeva alla società la rimozione dal fondo di proprietà delle terre e rocce sparse.La società impugnava il provvedimento del Comune.
Nel corso della istruttoria le analisi disposte precisavano che il materiale riutilizzato per i riempimenti e livellamenti era idoneo all’uso.Il TAR tuttavia ritiene che le terre e rocce da scavo possano essere escluse dal novero dei rifiuti SOLO se sottoposte alla verifica amministrativa indicata dall’art. 186 Dlgs. 152/2006 ss.m..
Se manca la verifica amministrativa le terre sono e rimangono rifiuti.Poco importa, dunque, che in sede di successivo accertamento (ex post) le terre risultino idonee e dunque conformi a quanto prescritto dalla legge.Precisa il TAR che esiste una vera e propria PRESUNZIONE che le terre e rocce siano rifiuti (ax art. 186 comma 5 Dlgs. 152/2006) e solo la procedura amministrativa di accertamento prevista permette di escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti.Il TAR si spinge oltre.
Se è vero che la società non ha seguito la procedura amministrativa che permette di superare la presunzione sulla natura dei rifiuti e dunque le terre e rocce sparse trovate sul fondo della società sono rifiuti è anche vero che la società dovrà rispondere ex art. 192 Dlgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).
Ne deriva che l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti oggetto di impugnazione avanti al TAR non è di competenza del DIRIGENTE bensì del SINDACO.
Il TAR dunque ANNULLAVA l’atto sotto il profilo della incompetenza e rimetteva gli atti al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.
… è reato.
(Cassazione penale n. 9465 del 3.3.2009)
A cura dell’avv. Cinzia Silvestri
L’art. 212 comma 8 Dlgs. n. 152/2006 (come modificato dal Dlgs. n. 4/2008) stabilisce che le disposizione di cui al comma 5 (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), 6 (rinnovo iscrizione) e 7 (garanzie) non si applicano :
1) ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
2) ne’ ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi
a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti…
Il legislatore introduce, dunque, un regime agevolato che prevede l’iscrizione in apposita sezione dell’Albo.
L’iscrizione agevolata – che non richiede ad esempio la prestazione di garanzie, il controllo sulla capacità finanziaria e la nomina del responsabile tecnico – è riferibile a quelle imprese che producono rifiuti propri (nelle ipotesi sopra descritte) e nell’ambito della propria organizzazione d’impresa .
La produzione del rifiuto proprio deve essere parte integrante ed accessoria dell’organizzazione d’ impresa.
Tale condizione, necessaria per poter ottenere la iscrizione agevolata, apre dibattito sulla questione del trasporto occasionale o che riguardi rifiuti propri ma non preventivabili in seno al ciclo produttivo.
Ed invero l’art. 212 sembra indicare l’obbligo ordinario o agevolato della iscrizione all’Albo a coloro che comunque svolgono un attività regolare e continuativa, tant’è che l’assenza di tale presupposto permette di ipotizzare che la produzione di rifiuto proprio “occasionale” esenta la società da ogni iscrizione all’Albo.
La sentenza , invece, afferma che qualora una società produca rifiuti propri non pericolosi ma con carattere di occasionalità e in modo non preventivabile all’origine è sempre tenuta alla iscrizione all’Albo in via agevolata o in via ordinaria .
In ogni caso qualora il rifiuto proprio esuli dall’ambito descritto dal comma 5 dell’art. 212 Dlgs. n. 152/2006 ss.m. ovvero non sia riconducibile alla attività svolta dall’impresa e, dunque, sia “occasionale”, la società non può mai operare il trasporto con mezzi propri ma deve rivolgersi a società regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo.
Ed invero l’eventuale trasporto operato integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
(Cassazione civile n. 21260 del 5.10.2009)
La sentenza si distingue per la rilevanza pratica ed operativa delle sue statuizioni; statuizioni riferite ancora al D.Lgs. n. 22/97 (art. 15 e 52 comma 3) ma ad oggi ancora attuali sotto la vigenza del D.Lgs. 152/2006 ss.m..
Ed invero l’art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 15 D.Lgs. n. 22/97) ha ribadito che “i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati…”.
Rispetto alla dizione di cui all’art. 15 pregresso la parola “almeno” indica che l’elenco di cui alle lettere a) b) c) d) e) costituisce requisito di base e meramente indicativo del contenuto del FIR.L’art. 193 comma 6 lett. a) richiama espressamente proprio il DM 1.4.1998 n. 145 applicabile “sino alla emanazione del decreto del Ministero…”.
Ebbene la sentenza precisa alcuni punti:
1) Formulario: bisogna indicare anche l’orario
La Corte afferma che il DM n. 145/98 ha natura integrativa del precetto contenuto nell’art. 15 DLgs. n. 22/97 (articolo che conteneva l’espressione “in particolare”) .Motiva la Corte che l’art. 1[1] della legge n. 689/81 pone per le sanzioni amministrative una riserva di legge che impedisce che le sanzioni possano essere comminate da disposizioni contenute da fonti normative subordinate. Tuttavia qualora il precetto imposto dalla legge sia sufficientemente individuato (come nel caso dell’art. 15 e odierno art. 193) può essere utilmente integrato da fonte regolamentare delegata proprio in ragione della tecnicità della richiesta. Ne consegue che poiché il DM 145/98 (ancor oggi applicabile) prescrive al punto 10 la indicazione dell’orario, l’ eventuale omissione integra la violazione dell’art. 52 comma 3 D.lgs. 22/97 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.).
2) Formulario: risponde anche il produttore
La Corte precisa inoltre che nel caso di formulario completo o inesatto risponde della sanzione di cui all’art. 52 comma 3 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.) anche il produttore (detentore). La norma sanziona infatti la condotta di “chiunque effettua il trasporto senza formulario” ovvero “ indica nel formulario stesso dati completi o inesatti”. Tale dizione coinvolge nella filiera delle responsabilità il produttore tenuto alla compilazione stessa del FIR ed il trasportatore.La Corte non affronta il problema della corresponsabilità dei soggetti tenuti alla firma del FIR. Ed invero si consideri che il FIR viene compilato proprio dal produttore (detentore) e che il trasportatore è tenuto a dovere di controllo della regolarità dello stesso a pena di corresponsabilità.