Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discariche – cosa cambia

Dlgs. n. 36/2003 art. 1 – Finalità

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 27.9.2020


E’ tutto collegato.

L’art. 1 del Dlgs. 36/2003 è stato modificato dal Dlgs. 121/2020 che replica l’art. 1 della Direttiva 2018/850 in vigore già dal 4.7.2018. Siamo nell’ “economia circolare” che impone dialogo tra le diverse Direttive di settore per il fine comune.

La Finalità, che si pone il Decreto, è ora più decisa in quanto vuole garantire la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti tanto più se si tratta di rifiuti riciclabili o recuperabili.

Rimane la tensione a ridurre il più possibile nella consapevolezza che non esiste il livello “zero” in materia ambientale (tutto inquina)…continua lettura e schema comparato art. 1 d.lgs. 36/2003 – discariche

Cinzia SilvestriDiscarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020
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Parlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti
Discarica? no grazie
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il P.E. ha pubblicato risoluzione sulla Gestione dei Rifiuti.
Leggi Risoluzione P.E. 4.4.2019 gestione rifiuti.
Il testo, snello, richiama l’economia circolare, pone l’incenerimento quale penultima scelta e solo prima della discarica, e scrive:

  1. invita gli Stati membri a compiere maggiori progressi nella definizione di piani e progetti efficaci in materia di prevenzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio, in quanto essi sono fattori essenziali per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti, traendo benefici economici dall’economia circolare e migliorando l’efficienza delle risorse; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione, anche attraverso l’assistenza tecnica e i fondi dell’Unione; suggerisce di adottare strumenti economici adeguati, come stabilito nella direttiva quadro sui rifiuti, e di attuare regimi di responsabilità estesa del produttore efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per favorire la transizione verso l’economia circolare;
  2. invita gli Stati membri ad adottare misure per depurare i rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti (raccolta, cernita e riciclaggio) e ad adottare strumenti economici e campagne per prevenire la dispersione dei rifiuti;
adminParlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019
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Quando la discarica è abusiva?

Quando la discarica è abusiva?
Discarica abusiva e abbandono rifiuti – differenze – Cassazione penale n. 18399/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza è chiara nel porre in evidenza il fatto che per avere discarica “abusiva” non occorre che l’area sia oggetto di opere o allestimento dell’area a tale fine essendo sufficiente la reiterazione della condotta e la presenza di quei requisiti indicati dalla legge e dalla giurisprudenza.
Il Tribunale di Asti, ha assolto C.F. dal reato di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti il quale rileva che:
1) il giudice, “pur ritenendo provata la materialità dei fatti, …….continua lettura articolo discarica

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Discarica: ammessi rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg

Discarica: ammessi Rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.
Dlgs. 221/2016: abrogata lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche)
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge sulla “Green Economy” (L. 221/2016) pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18.1.2016 vigente dal 2.2.2016 all’art. 45 ha abrogato la lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche) che così recitava:
L’art. 6 comma 1 lett. p) non ammetteva in discarica: p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 29 febbraio 2016 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Dal 2.2.2016 dunque sono ammessi (rimangono ammessi) in discarica i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.

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Discariche: nuovi criteri ammissibilità

Nuovi criteri ammissibilità in Discarica
Decreto Ministero Ambiente 2015
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 il Decreto del Ministero Ambiente che ha modificato il Decreto del 27.9.2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato sostituito completamente l’allegato 3 del decreto.
 
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto, riguardano:

  • il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
  • l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

  • eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
  • chiarire l’applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

*Si rimanda alla lettura del Decreto MinAmbiente 24.6.2015.
 
 
 

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RAEE,TARES,Discarica rifiuti: novità nel DL 1/2013

RAEE, TARES, Rifiuti in Discarica, sisma Emilia e altre novità nella legge di Conversione in legge del DL 1/2013
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
Tra le principali disposizioni:
Rifiuti in discarica
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con Pci (Potere calorifero inferiore) superiore a 13 kJ/Kg. Il divieto avrebbe impedito di portare in discarica una quantità rilevante di rifiuti, come quelli dell’industria alimentare, cartaria, tessile, che secondo una direttiva europea andrebbero smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione per potenziare il recupero energetico.
Tares
L’articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Raee
Vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE). La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013. Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).
Gestioni commissariali
Proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012[13], le gestioni commissariali riguardanti:
• gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell’O.P.C.M. 3891/2010);
• la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006);
• il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998/2012 e art. 2 dell’O.P.C.M. 4023/2012);
• l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie (art. 17 dell’O.P.C.M. 3738/2009).
Sisma Emilia
Modifica della disciplina per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. La norma è volta a modificare i parametri per la concessione dei contributi al fine di consentire un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.
Emergenza Campania
Viene prorogata al 30 giugno 2013 la fase transitoria (scaduta il 31 dicembre) durante la quale è previsto che le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati continuino ad essere gestite dai comuni della regione Campania. Fino al medesimo termine le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati continueranno ad essere svolte dalle società provinciali a livello di ambito territoriale ottimale. Dopo il 30 giugno si applicheranno anche sul territorio della regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Vai al testo del DL 1/2013 come modificato

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Direttore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?

Direttore dei lavori: obbligo di vigilanza “ambientale”?
Cassazione penale n. 44457/2009
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Sempre più spesso accade che la responsabilità in materia ambientale venga attribuita per il solo fatto di rivestire una certa mansione, carica, ruolo; e ciò a prescindere dalla individuazione delle precise responsabilità.
L’obbligo di vigilanza deve essere previsto da una norma di legge, da un contratto…
Se l’obbligo di vigilanza non trova fondamento non si può imputare ad un soggetto la responsabilità solo in quanto riveste la qualifica, ad esempio, di “Direttore dei lavori di cantiere” (o di legale rappresentante, dipendente, o altra mansione).
La responsbailità ambientale dovrà trovare prova nelle regole del processo penale e dunque andrà verificata la effettiva partecipazione del “direttore dei lavori” all’illecito, il concreto apporto causale all’evento, la partecipazione diretta, nel caso di specie, al deposito del materiale.
****
Ebbene.
Il Tribunale dell’ Aquila condannava il titolare della ditta ed il direttore dei lavori di cantiere, ciascuno per il reato di cui all’art. 184, 192, 256 comma 1 lett. a) per avere, a seguito della costruzione del capannone, “…illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell’area del cantiere.
Il Tribunale riteneva responsabile proprio il DIRETTORE DEI LAVORI – nella sua qualità – quale soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere.
Il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione rilevando che :
1) non veniva contestato il concorso nell’illecito assieme al titolare dlla ditta
2) veniva contestata una condotta autonoma per la sua qualità di direttore lavori.
3) nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
4) Inesistenza di obbligo di vigilanza o di denuncia a carico del Direttore lavori
Il direttore dei lavori rilevava che il DPR 380/2001 art. 29 comma 1 individua i compiti e le responsabilità a lui dedicate.
Cita la Cassazione “…..Al di fuori delle espresse previsioni dell’art.29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l’opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
E’ indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per il deposito incontrollato proprio e solo per la sua “qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta”.
Prosegue la Corte: “ La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il direttore dei lavori ….non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.
Continua la Corte: “…Il Tribunale avrebbe….. dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell’imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta.

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RAEE e sanzioni: il punto.

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come evidenziato da precedenti comunicazioni è stato pubblicato in G.U: 4 maggio 2010 n. 102, il Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Particolare attenzione riviste il quadro sanzionatorio disciplinato dall’articolo 10 del decreto secondo cui i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.
E’ opportuno richiamare il contenuto delle sanzioni citate senza pretesa di completezza ed al solo fine di porre attenzione alla condotta.
L’art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 si riferisce a fattispecie tra loro estremamente differenti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione), ma che presentano un minimo comune denominatore: tutte, infatti, sono caratterizzate dall’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L’illecito rappresentato dall’attivita` non autorizzata di gestione di rifiuti costituisce un reato di pericolo presunto, sicche´ la mera assenza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla legge (natura formale dell’ illecito) fa presumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere (l’ambiente), attraverso la tutela, seppur indiretta, della funzione amministrativa.
La norma distingue le sanzioni prescritte a seconda che l’attivita` illecita abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi: in entrambi casi si tratta di contravvenzioni, ma con alcune differenze.
Rifiuti non pericolosi
Nel caso dei rifiuti non pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 3 mesi a 1 anno) oppure in via alternativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000);
Rifiuti pericolosi
Nell’ipotesi di rifiuti pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 6 mesi a 2 anni) –  esattamente il doppio rispetto al caso precedente- ed anche in via cumulativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000).
La maggiore gravità della sanzione prevista per i rifiuti pericolosi è insita anche e proprio nel cumulo della pena detentiva e pecuniaria.
Omessa osservazione delle prescrizioni della autorizzazione
Ebbene il successivo comma 4 richiama le sanzioni base previste nel comma 1, ma le dimezza qualora, pur in possesso della prescritta autorizzazione, non vengano osservate le prescrizioni nella stessa contenute o anche semplicemente richiamate; e si incorre nelle medesime sanzioni (dimezzate) in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all’albo gestori ambientali) o per le comunicazioni (ad es. autosmaltimento di rifiuti).
Discarica abusiva
Il comma 3 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della c.d. «discarica abusiva», ovvero della discarica posta in essere in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge.
Un accenno è utile alla differenza tra «discarica abusiva» e “abbandono/deposito incontrollato di rifiuti”. La giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, pero` , si tratta di una condizione ormai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce, sicche´ i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:

  • accumulo ripetuto di rifiuti;
  • stesso luogo;
  • tendenziale carattere di definitivita` .

Miscelazione
Posto poi che l’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti e contemporaneamente ammetta la sua deroga in presenza di determinate condizioni, l’art. 256, comma 5 prevede che:«chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attivita` non consentite di miscelazione di rifiuti, e` punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».Fatta salva l’applicazione di questa specifica sanzione, l’art. 187, comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di miscelazione sia altresı` tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che cio` sia tecnicamente ed economicamente possibile.
L’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” disciplina le sanzioni relative agli adempimenti documentali.
L’art. 258 comma 1 richiama l’art. 189 comma 3 con  duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall’art. 258 comma 1 sono di due tipi:
1) la mancanza della comunicazione e
2) l’effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600  a € 15.500 .
In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che cio` integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell’omissione della comunicazione, sempre che questo ritardo sfori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex Legge n. 70/1994.
Diversamente l’art. 258, comma 1 prevede la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 26  a € 160 .
Comunicazione incompleta o inesatta
Il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, pero` , dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 Euro a 1.550 Euro.
In tema di registri di carico e scarico, l’art. 258, comma 2 richiama l’art. 190 comma 1 con duplice scopo:
1) individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e
2) ricordare l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede.
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 2 sono di due tipi:
1) la mancata tenuta del registro e
2) la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 2.600  a € 15.500 .
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria e` aumentata da 15.500 Euro a 93.000 Euro e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 Euro a 6.200 Euro; dell’85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 E a 12.400 E) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero).Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte.Qualora dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5 equipara la sanzione anche alla ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.
Formulario
Per quanto riguarda il Formulario l’art. 258, comma 4 richiama direttamente l’art. 193 allo scopo di ricordare l’obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c’e`, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono individuate dall’art. 193, comma 4 relativamente al soggetto gestore del servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantita` di 30 Kg o 30 l).
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 4 sono di due tipi:
1) il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed
2) il suo utilizzo con l’indicazione di dati incompleti o inesatti sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 1.600 € a 9.300 €.
Falso
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all’art. 483 cod. penale (falsita` ideologica commessa dal privato in atto pubblico – fino a 2 anni di reclusione).La dottrina si e` interrogata se il rinvio operato dall’art. 258 D.Lgs. n. 152/ 2006 all’art 483 cod. pen. riguardi solo la pena o l’intera fattispecie, perche´ in questo secondo caso, trattandosi di un delitto, si pone il problema di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) richiesto dalla fattispecie. Si ritiene che il rinvio operato all’art. 483 c.p. sia solo riferibile alla pena (quoad poenam), in quanto piu` aderente al dettato della norma.
Peraltro, proprio perche´ la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilita` dei rifiuti trasportati, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all’art. 483 cod. pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonche´ a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto.In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo e` un reato che prescinde dall’attivita` di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena e` ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l’art. 258, comma 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.
 

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