Pubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014

Decreto Legge n. 133/2014 –  “Sblocca Italia”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge  n. 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”.
 
Molte le novità introdotte a cui seguiranno approfondimenti su questo sito, tra le quali:
Articolo 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico
In considerazione della violazione da parte dell’Italia dell’obbligo comunitario di dotare tutti i comuni e i relativi “agglomerati” di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane viene prevista la modifica all’articolo 124 del D.Lgs.vo 152/2006 che affida più poteri alle regioni per gli interventi sugli scarichi e sugli impianti di depurazione. Viene inoltre previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali effettuando dall’ente di governo appositamente disegnata (es: Autorità d’ambito). L’adesione all’ente di governo è rafforzata dalla previsione di affidare potere sostitutivo al Presidente della Regione. Sono inoltre, sempre in tema di servizio idrico integrato, apportate modifiche alle procedure di affidamento prevedendo che alla successiva scadenza della gestione di ambito, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Vengono inoltre aggiornati, in considerazione anche del ruolo dell’Autorità per l’energia in tema di servizio idrico, i rapporti in essere, basato su convenzioni tipo, tra l’ente competente e il soggetto gestore.
In aggiunta, è previsto lo sblocco di 2,3 miliardi di euro (la metà dei quali fondi europei) per interventi contro il dissesto idrogeologico e di 110 milioni di euro per sistemare i fiumi nelle aree metropolitane già colpite da alluvioni.
Articolo 8 – terre e rocce
È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall’estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.
Articolo 22 Conto Termico
Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell’ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato “conto-termico” introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012 che ha registrato risultati, in termini di numerosità delle richieste di incentivo, molto esigui.
Articolo 25 – autorizzazione paesaggistica
Eliminata l’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi di efficienza energetica e per impianti a fonti rinnovabili.
Articoli 33 e 34 – bonifiche
Introdotte misure di semplificazione degli interventi di bonifica, specialmente quelle da amianto, e avvio di un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia  sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le  bonifiche non si sono fatte in territori dove  il  binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone.
Tempi ultra-ristretti per l’iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. Dai 45 giorni di tempo concessi alle Agenzie Regionali Ambientali per verificare l’operazione di bonifica effettuata si passa ai 15 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.
 
Articolo 35 – incenerimento
L’articolo contiene misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani, considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
 
Articolo 36 Misure a favore di interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
La norma integra la disciplina del Patto di Stabilità interno prevedendo l’esclusione delle spese sostenute dalle Regioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, tenuto conto delle maggiori entrate riscosse dalla Regione dal meccansimo delle royalties.
Articolo 37 Misure urgenti per approvvigionamento e trasporto gas naturale TAP
La disposizione sancisce il carattere strategico dei gasdotti di importazione dall’estero, dei terminali Gnl, degli stoccaggi, delle reti nazionali e delle opere connesse. Sul fronte autorizzativo si prevede che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, partecipino attivamente all’iter indicando le modalità di attraversamento, ma, in caso di mancata comunicazione entro i termini, lo stesso soggetto che richiede l’autorizzazione potrà concludere comunque la procedura.
Infine, all’Autorità è dato mandato di introdurre a partire dal 2015 tariffe di stoccaggio che incentivino in particolare le prestazioni di punta.
Articolo 38 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Vengono potenziati gli strumenti autorizzativi per snellire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo che sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L’articolo inoltre introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e coltivazione di idrocarburi con termini perentori per la definizione del disciplinare tipo e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso. Previsti inoltre progetti sperimentali offshore fino a 5 anni in ambiti posti in prossimità di aree di alti Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi con l’obiettivo di accertare eventuali fenomeni di subsidenza.
 
 
 
 
 

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Materiali da riporto e terre: il punto

Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1)   DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2)   DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
 
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge  che dialogano e pongono legame tra
1)   i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2)   le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
 

art. 3 DL 2/2012
(materiali  riporto)
Art. 49 DL. 1/2012
(terre e rocce)
2. Ai fini dell’applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all’interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei.
1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
 
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
 
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
 
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
 
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1)    materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2)    materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro

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Silenzio della P.A.? nuovi rimedi dal DL n. 5/2012

(1) Silenzio della P.A.? nuovi rimedi dal DL n. 5/2012
Art.1 DL n. 5/2012 (semplificazioni e sviluppo) e art. 2 L. 241/1990 (conclusione procedimento)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il Dl n. 5/2012 all’art. 1 modifica e sostituisce i commi 8 e 9 dell’art. 2  L. 241/1990 ed aggiunge i commi da 9bis a 9-quinquies.
L’articolo 2 della L. 241/1990 ha subito già dal 2005 numerosi interventi legislativi di modifica (L. n. 15/2005, 80/2005, 69/2009, Dlgs. 104/2010).
 
Con tecnica “legislativa” ormai in uso, il Governo chiude l’art. 1 del Decreto Legge n. 5/2012 con il comma 2 che prevede la non applicazione dell’art. 2 L. 241/1990 in quanto normati da leggi speciali a:
1) procedimenti tributari
2) procedimenti in materia di giochi pubblici
Dunque il comune lettore (cittadino) non troverà tale esclusione nell’art. 2 della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) a completamento della disciplina e per chiarezza espositiva; ma dovrà conoscere il comma 2 dell’art. 1 del DL n. 5/2012!
 
Giova sempre ribadire che si tratta, ancora, di DL soggetto a Legge di conversione e dunque il testo può essere modificato.
 
Conclusione del procedimento: L. n. 241/1990 art. 2
L’art. 2 della L. 241/1990 impone alla amministrazione:
1)             obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso
2)             termine di 30 giorni, ove non espressamente specificato
I commi da 1 a 7 precisano e articolano diversi tempi di conclusione a seconda del procedimento.
 
SILENZIO DELLA PA
Per tutti coloro che operano con la PA è noto come il silenzio della PA sia un vero e proprio problema, sempre giustificato o giustificabile, e che il processo amministrativo in sede giudiziaria (TAR) che si apre per ottenere la “risposta” dovuta, onera sempre il cittadino di costi e tempi tali da defaticare l’azione stessa.
Forse questo è l’intento.
Il Governo sembra voler operare un controllo :
a)             a posteriori e sceglie la Corte dei conti quale controllore. Ed invero il ritardo/inadempimento crea costi anche alla amministrazione.
b)             Preventivo: attuando un meccanismo di sostituzione alla inerzia e di responsabilità per coloro che tardano alla emissione del provvedimento finale.
 
CORTE DEI CONTI
IL GOVERNO dunque prevede, modificando il comma 8 dell’art. 2 L. 241/1990 che “Le  sentenze passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso il silenzio inadempimento  dell’amministrazione sono  trasmesse,  in  via telematica, alla Corte dei conti.
 
RESPONSABILITA’
Non più solo la MANCATA emanazione del provvedimento costituisce elemento di Valutazione di responsabilità ma anche la TARDIVA emanazione dello stesso permette la valutazione anche disciplinare.
Il Governo allarga le maglie dei soggetti responsabili e richiama ipotesi di responsabilità disciplinare; passa dalla “valutazione della responsabilità dirigenziale” a:
“…La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini costituisce elemento di valutazione
1)   della  performance  individuale, nonche’
2)    di responsabilita’  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
 
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
Il cittadino dunque dovrà trovare all’interno della amministrazione il soggetto a cui fare riferimento in caso di inerzia del soggetto preposto al procedimento disatteso.
L’organo di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al 
1)   dirigente  generale o, in mancanza,
2)   al dirigente preposto all’ufficio o  in  mancanza 
3)    al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.
 
Termine di conclusione
Il dirigente individuato in sostituzione dovrà concludere il procedimento entro 15 giorni o altro dimezzato termine (con riferimento a quello richiesto dalla legge).

adminSilenzio della P.A.? nuovi rimedi dal DL n. 5/2012
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Autorizzazione unica ambientale?

Autorizzazione Unica Ambientale?
Il Governo rinvia ad agosto 2012
DL n. 5/2012 art. 23
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Governo ribadisce l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri per le PMI (piccole e medie imprese) e promette l’autorizzazione unica, che invoglia le imprese e le nutre di speranza.
Si deve precisare che si tratta di un Decreto Legge soggetto a Legge di conversione e che dunque potrebbe subire nel tempo rilevanti modifiche.
Ebbene il Governo promette e precisa:
1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″
2) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133
3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, il Governo non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini ( pensando che la proposta avvenga nella durata di questo Governo). Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza suggerita dal DL. Desta interesse inciso, frutto certo della confusione che ormai regna, in cui il Governo autorizza se stesso alla ….emanazione. Scrive, dunque, testualmente il Governo: “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″
4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese. Il preambolo racchiude, tra le molteplici righe, l’ intento del Governo espresso in poche e chiare parole.
5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….
6)PROPOSITI: il Governo entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente il governo indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

adminAutorizzazione unica ambientale?
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Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente

Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
Prosegue la maratona “legislativa” (rectius governativa) a suon di Decreti Legge.
Dopo il DL n. 1/2012 sulle Liberalizzazioni, il DL n. 2/2012 sull’Ambiente, la L. n. 3/2012 (sovraindebitamento), il DPR n. 227/2012 (semplificazioni acqua e rumore) arriva l’atteso decreto sulle semplificazioni che dovrebbe allegerire il carico degli adempimenti anche ambientali sin dal 10.2.2012.
Lo Studio Legale Ambiente offre alla lettura il Decreto legge segnalando gli articoli 23 e 24 in materia di semplificazioni ambientali e riservandosi il commento in altra comunicazione.

adminSemplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI E CONCORRENZA

 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI: art. 25 DL n. 1/2012
(Liberalizzazioni – concorrenza del Servizio)
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Lo Studio Legale  Ambiente offre breve scheda delle novità introdotte dall’Art. 25 DL. 1/2012 ancora in fase di conversione.
ARTICOLO 25 – Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
 
L’articolo introduce una serie di disposizioni a carattere generale in riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali finalizzate ad incentivare, ma anche imporre, una gestione concorrenziale di tali servizi.
Tra di queste si citano le seguenti:

  • viene imposto alle Regioni, a tutela della concorrenza e dell’ambiente come principi generali dell’ordinamento nazionale, di organizzare entro il 30 giugno 2012 lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali di dimensioni comunque non inferiori al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e massimizzazione dell’efficienza del servizio. Decorso tale termine, il Governo può subentrare all’ente locale nell’ambito dell’organizzazione del servizio pubblico locale;
  • a decorrere dal 2013 l’affidamento di servizi pubblici in base a procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento di valutazione nell’ambito dei parametri di virtuosità di cui al  patto di stabilità interno e ai sensi dell’art. 20 D.L. 98/2011;
  • viene introdotto il criterio di attribuzione prioritaria di eventuali risorse pubbliche statali in favore degli enti di governo ovvero direttamente in favore dei gestori negli ambiti ottimali in cui vi siano state procedure ad evidenza pubblica di selezione del gestore;
  • previsione dell’assoggettamento delle società in house e delle aziende speciali al patto di stabilità interno (modalità da definire con successivo D.M.) e obbligo di acquisizione di beni e servizi in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

 
In aggiunta l’articolo integra l’attuale disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 4 del D.L. 138/2011, prevedendo:

  • l’obbligatorietà del parere preventivo da richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’adozione, da parte dell’ente locale, della delibera di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  • l’abbassamento della soglia di cui al comma 13 dell’articolo 4 del D.L. 138/2011 che per i servizi con valore inferiore a 900.000 euro consentiva, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto. Tale soglia è ridotta a 200.000;
  • ulteriori modifiche al regime transitorio di cui al comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011 prevedendo la cessione degli affidamenti diretti non conformi alla nuova disciplina entro la data del 31 dicembre 2012 anziché quella prevista del 31 marzo 2012 ed entro il 31 marzo 2013  per le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblica e privata di cui alla lettera b) del comma 32 dell’articolo 4 del D.L 138/2011. Viene inoltre prevista un’ulteriore deroga alla regola generale del ricorso alla gara prevedendo che la gestione di un servizio affidato in house può essere consentita  per un periodo massimo di 3 anni solo nel caso in cui l’azienda affidataria del servizio, comporti, come esito di fusione aziendale,  un processo di riduzione del numero di aziende dirette presenti nell’ambito ottimale di riferimento;
  • l’inclusione del trasporto ferroviario regionale tra i servizi pubblici locali oggetto di riforma, sottoponendolo quindi tale settore alle procedure di affidamento basate sulla scelta del soggetto affidatario in base a gara e prevedendo un apposito regime transitorio che fa salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti già deliberati o sottoscritti in conformità sia del Regolamento CE 1370/2007 che dell’articolo 61 della legge 99/2009;
  • previsione di specifici obblighi di natura informativa in capo ai concessionari e agli affidatari di servizi pubblici locali che sono tenuti a fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l’affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi,  i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara. Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

 

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Decreto legge "salva imprese"

DL salva imprese! Misure contro il sovraindebitamento
A cura di avv. CINZIA Silvestri
E’stato pubblicato il 22 dicembre 2011 il DL che possiamo definire “salva imprese”. Decreto che offre utile strumento anche ad imprese medio/piccole per uscire dal grave indebitamento. La catena dei debiti
Crea altri debiti. Le imprese che lavorano con enti hanno difficoltà ad ottenere i pagamenti in tempo debito.
Con riserva di meglio approfondire si richiama il testo pubblicato al link sotto indicato.
Buona lettura
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00624511.pdf

adminDecreto legge "salva imprese"
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