Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul Lavoro: Circolare INL del 16.2.2022 

L’ispettorato chiarisce la mini riforma del d.lgs. 81/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Circolare dell’ Ispettorato Nazionale Lavoro chiarisce alcuni punti sulla operatività delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale DL 146/2021 convertito in legge 125/2021; mini riforma che ha modificato 17 articoli del Codice Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006), tra i quali anche l’art 37 sulla formazione del Datore di Lavoro.

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Cinzia SilvestriSicurezza sul lavoro: mini riforma
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Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Riqualificazione urbana, territorio e paesaggio.

Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale Veneto sulla LRV 14/2019 e modifiche alla LRV 11/2004.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata sul BUR Regionale Veneto la DGR 470/2021 che ha approvato la Circolare 1/2021 che ha l’intento di chiarire alcuni nodi della normativa riferita. Scrive la Regione sul proprio sito: Con detta circolare si è inteso garantire una corretta lettura delle norme di nuova introduzione e, nel contempo, renderne agevole ed uniforme l’applicazione su tutto il territorio veneto. Trattandosi di un testo normativo complesso, la stesura della Circolare  ha preso spunto dalle numerose istanze di chiarimenti pervenute agli uffici dall’entrata in vigore della nuova normativa, individuando i temi di interesse generale e cercando di fornire risposte alle richieste più frequenti.

Cinzia SilvestriTerritorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021
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Conferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"

Circolare 4/2018 – Conferenza di Servizi
Ministero P.A. – chiarimenti
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lodevole la Circolare dell’Avvocato Buongiorno – e Ministro della Pubblica Amministrazione – , che cerca di porre chiarimenti esaustivi al procedimento della Conferenza Servizi. Circolare del 3.12.2018, pubblicata sul sito del Ministero, e composta di 4 schede riassuntive, esplicative che riportano “domande e risposte”. Nei limiti della valenza di una circolare, priva di contenuto normativo, il Ministero ha fornito chiarimenti attendibili che certamente aiutano gli operatori quantomeno ad uniformare l’applicazione di tale istituto.
Si allega testo della Circolare 4/2018 Min. P.A —->  Circolare Buongiorno

adminConferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"
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Sicurezza: aumento importo sanzioni dal 1.7.2018

Sicurezza: aumento sanzioni dal 1.7.2018
Decreto Direttoriale Ispettorato Lavoro e Circolare del 22.6.2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con Decreto Direttoriale l’ispettorato del Lavoro ha indicato l’aumento dell’1,9% delle” ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.
Segue Circolare del 22.6.2018 che precisa l’ambito di applicazione e la tabella riepilogativa delle sanzioni.
Si allegano
Decreto dir. 12.2018 sanzioni
circolare sanzioni
riepilogo sanzioni

adminSicurezza: aumento importo sanzioni dal 1.7.2018
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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015
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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente

A.I.A.: CIRCOLARE Ministero Ambiente del 27.10.2014
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi– Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato in data 27.10.2014 Linee Guida sull’AIA con l’intendo di fornire chiarimenti alle modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014.
La Circolare propone Linee Guida prive, però, di valore cogente e prive di effettivo valore di chiarimento.
In relazione alle prime problematiche interpretative ed attuative emerse a seguito della pubblicazione della norma in parola, le Associazioni imprenditoriali hanno tempestivamente rappresentato le questioni sia al MATTM che alle Regioni, affinché le stesse fossero discusse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento tra Regioni e Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, e fosse fornito una interpretazione univoca a livello nazionale.
Le attività del Tavolo di Coordinamento svolte fino ad ora hanno prodotto la Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” consultabile sul sito.
La circolare in oggetto non…. continua lettura articolo ” Circolare AIA

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente
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Nuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia

Circolare Regione Lombardia del 4.8.2014: chiarimenti sulla nuova A.I.A.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Lombardia ha emanato Circolare, nel tentativo di chiarire alcuni punti oscuri del nuovo testo AIA.
Non sono interpretazioni cogenti ma indicano la problematica che dovrà essere poi chiarita dal Ministero.
Circolare  Regione Lombardia 

adminNuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia
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Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

adminSistri: pubblicata Circolare
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Circolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti

Ministero Ambiente: Circolare di chiarimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Le circolari creano sempre un certo timore. Lo sforzo di chiarire e’ meritevole ma l’interpretazione distorta e’ in agguato.
La Circolare tenta di chiarire alcuni punti che sono al vaglio della Unione Europea.
La circolare e’ indirizzata alle amministrazioni e indica la linea che dovranno seguire nel valutare i singoli casi.
Non ci resta che leggere:  Circolare ministero ambiente

adminCircolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti
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Tecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012

Tecnico responsabile Rifiuti: circolare Albo Gestori 1544/2012
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Con circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha chiarito gli effetti sull’impresa in caso di cessazione del rapporto professionale -o di lavoro dipendente – tra il responsabile tecnico Rifiuti e l’impresa; quest’ultima, nell’attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico, può proseguire l’attività per la quale risulta iscritta?
Il comitato Nazionale ha stabilito precise circostanze:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b)in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).
Decorso il periodi di cui alla lettera b), senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 18 del Dm, 406/98, per la cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

adminTecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012
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C.E.R.: Circolare Albo Gestori

CER: Circolare n. 95/2012 / Albo Nazionale Gestori Ambientali
Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con circolare del 24 gennaio 2012 il Comitato Nazionale dell’Albo, in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei codici Cer da utilizzare per l’iscrizione da parte delle imprese in alcune categorie.
In particolare:
Iscrizione alla categoria 4
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati)
Andranno utilizzati i codici riportati nel capitolo 20 del Catalogo europeo dei rifiuti per quanto riguarda i rifiuti non identificati ma comunque di provenienza urbana;
dovrà essere utilizzato il codice CER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per identificare le siringhe usate giacenti su strade o aree pubbliche o aree o strade private soggette ad uso pubblico.
Iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o
Iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Ai fini dell’iscrizione in categoria 4 possono essere individuati determinati rifiuti con i codici riportati nel capitolo 20 del CER, ma che per la loro origine possono essere classificati come rifiuti speciali, ossia:
20 01 01 –carta e cartone
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di mense e cucine
20 01 25 – oli e grassi commestibili
20 03 04 – fanghi da fosse settiche
20 03 06 – rifiuti da pulizia delle fognature
Tali codici possono essere utilizzati anche per l’iscrizione in categoria 5 qualora tale categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi così come regolamentato dal comma 7 dell’art. 212 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Viene infine disposta l’abrogazione delle circolari rispettivamente del 22 dicembre 1999 e del 15 dicembre del 2000.
Allegato: Circolare 24 gennaio 2012 prot. 0095

adminC.E.R.: Circolare Albo Gestori
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