RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

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Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – modifiche DL. N. 77/2021

Parere ARPA E ISPRA – Schema comparato articolo 184-ter Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.6.2021


Il DL n. 77/2021 ha modificato l’art. 184 ter Dlgs. 152/2006 – cessazione qualifica rifiuto, anche abrogando i commi 3-quater e 3-quinquies e modificando  i comma 3 e 3-ter.

Il DL n. 77/2021 è vigente dal 1.6.2021 (ma è in corso di conversione).

La modifica è giustificata dall’intento del legislatore di “semplificare” le procedure amministrative. Tuttavia il concetto di semplificazione è di difficile comprensione e spesso si attua facendo migrare il “controllo” nell’”autocontrollo” aziendale, con le conseguenti maggiori responsabilità a carico dell’impresa, del soggetto agente. Responsabilizzazione, dunque.

La cessazione della qualifica di rifiuto è sottoposta a controllo dell’amministrazione con apposita procedura, onerosa.

Si legge, dunque, nella relazione della Camera dei deputati del 31.5.2021 la motivazione sulle modifiche all’art. 184-ter che risiedono appunto nella semplificazione. Il controllo diviene preventivo, a carico di Ispra ed Arpa e si esprime a mezzo di parere obbligatorio. Così ………continua lettura articolo e leggi schema comparato art. 184ter DL 77.2021

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Rifiuto o non rifiuto?

Ricambi di auto usate  e traffico illecito di rifiuti ex art. 259 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. Sez. III, Sent., 16-09-2014, n. 37847
a cura di Cinzia Silvestri e Margherita Pepe – Studio Legale Ambiente


 
La Polizia giudiziaria in occasione del controllo di un container destinato all’esportazione in Egitto sequestrava 10 tonnellate di ricambi auto di due tipologie:
a) ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo;
b) ricambi non attinenti alla sicurezza dei veicolo.
Il sequestro veniva convalidato dal giudice solo per i ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo, sul rilievo che i ricambi auto non attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere oggetto di commercio ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, mentre le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedibili solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenente disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e dell’attività di autoriparazione. E non essendo la società in questione iscritta alle imprese esercenti attività di autoriparazione, era stato confermato il loro sequestro.
I reati ipotizzati:
traffico illecito di rifiuti (art. 259 del DLgs 152/2006[1)) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi dichiarati alla Dogana come “motori usati e loro parti”;
– falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 del codice penale[2]) per aver falsamente dichiarato, nella bolletta doganale emessa dalla Dogana di, che si trattava di “motori usati e loro parti”.
 
DECISIONE
Al fine di dirimere la questione è necessario inquadrare in che modo ciò che è rifiuto può cessare la sua qualifica ed essere per ciò sottratto alla disciplina sui rifiuti.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5 del medesimo DLgs, che classifica i rifiuti.
Secondo l’art. 184-ter del medesimo decreto, però, un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Inoltre l’art. 184-ter comma 4 richiama espressamente anche il DLgs 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.
Il fatto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione non incide sulle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto e la limitata commerciabilità delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso non esclude che possa esistere un mercato o una domanda per tali oggetti.
Non è possibile quindi concludere sulla persistente natura di rifiuto delle parti di autoveicolo attinenti alla sicurezza della veicolo recuperate e messe in commercio solo sulla base della limitata commerciabilità, che non è legata alla tipologia di rifiuto recuperato, ma esclusivamente a questioni di sicurezza.
Le parti attinenti alla sicurezza del veicolo, infatti, sono quei componenti “il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti” o quei componenti “il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia dei veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio” Questo spiega perchè tali parti di ricambio possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Ne consegue che, al fine di accertare la effettiva sussistenza del reato per il quale si procede, non rileva se le parti oggetto di spedizione attengano o meno alla sicurezza del veicolo, ma se sia, piuttosto, cessata o meno la qualifica di “rifiuto”.
Il giudice ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per riesaminarla.
 
[1] ART. 259 traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
[2] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

adminRifiuto o non rifiuto?
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