REGIONE VENETO: Bando rottamazione auto al 31.5.2019

Rottamazione Autoveicoli Inquinanti Bando 2019

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto pubblica bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti per i cittadini veneti e così scrive sul sito della Regione:
“La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, con deliberazione n. 328 del 26.03.2019 pubblicata sul BURV n. 29 del 29.03.2019 ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 3.500 Euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale.
La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 31.05.2019.
Leggi con attenzione il bando per appurare se sei in possesso dei requisiti per accedere al contributo, gli uffici rimangono comunque a disposizione per risolvere eventuali altri dubbi dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:00.
Per verificare la classe emissiva della tua auto (euro 0, euro 1, etc) accedi al portale dell’automobilista ed inserisci il numero di targa…”
scarica la delibera di approvazione del bando
scarica il bando

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Incentivi acquisto auto elettrica e non solo….

Incentivi acquisto auto elettriche e non solo….
DM 11/2/2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
In sordina ed in esecuzione di disposizione legislativa dimenticata o non conosciuta dai più ( att. 17 DL 83/2012 SS. M.) il Ministero dello sviluppo emana decreto ministeriale di incentivo all’ acquisto di veicoli, definiti all’ art. 1, a basso impatto di inquinamento.
Merita la lettura e un po’ di fortuna per coloro che decideranno di far valere tale decreto dal punto di vista pratico…
Vedi anche articolo pubblicato su questo sito
Decreto Ministero sviluppo Economico del 11/2/2013

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Incentivi auto (L.134/2012): non tutti sanno che….

Incentivi auto: non tutti sanno che…
Segnalazione a cura Studio legale Ambiente
Il Legislatore (L 134/2012 vigente dal 16/9/2012, di conversione del DL 83/2012)
ha dedicato gli articoli 17 SS.. alla incentivazione delle auto elettriche, promuovendo la installazione in luoghi pubblici e privati delle colonne di ricarica…
Si offre alla lettura ad esempio l’ art. 17 decies che promette incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni …
Art. 17-decies – Incentivi per l’acquisto di veicoli
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,da almeno dodici mesi, e’ riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia’ immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e’ corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita’ di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
Societa’ e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprieta’ e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta’ del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta’ relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell’automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera d).))

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