Sistri: operativo dal 3 marzo 2014?

SISTRI
Riattivata l’operatività del sistema, ma solo dal 1° ottobre 2013, per i rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri rifiuti

a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del Sistri” che stabilisce le modalità per il riavvio operativo del Sistri.
Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 52 del decreto legge 83 del 22.06.2012, convertito dalla legge 7.08.2012 n. 134, è stato elaborato sulla base dei rapporti dell’Agenzia per l’Italia digitale e del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il riavvio del SISTRI avverrà in modo graduale e progressivo; ciò consentirà agli operatori di verificare i dati inseriti all’interno del sistema ed aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni già segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
In particolare, per l’entrata in operatività del Sistema, sono previsti i seguenti due periodi:

  1. dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi; le imprese più grandi e meglio organizzate, sono tenute ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema In questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

Per queste imprese il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 2013.

2• dal 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014 gli altri operatori. Anche in questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo per tutti gli operatori.
Inoltre, in considerazione dell’esigenza di aggiornare i costi di funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto dispone la sospensione del pagamento dei contributi per l’anno in corso.
 

adminSistri: operativo dal 3 marzo 2014?
Leggi Tutto

Affidamento nei pareri della PA: quali conseguenze?

Affidamento nei pareri della P.A.: quali conseguenze?
Cass. pen. Sez. III n. 21918/2012
Art. 137 comma 1 Dlgs. 152/2006 – autorizzazione scarichi industriali

A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente

La sentenza evoca le infinite situazioni in cui un avvocato sente il proprio assistito rimandare a quello che l’amministrazione scrive, dice, afferma…. quasi fosse legge; e ciò crea affidamento.
L’amministrazione è punto di riferimento, ma anche fonte di sudditanza e di necessità burocratica .
La Cassazione nel caso in esame non ha dato alcuna importanza all’affidamento creato dalle considerazioni della Pubblica amministrazione, che ne esce indenne.
Paga invece le spese del suo incauto affidamento il gestore del lavaggio di auto, colpevole di non aver posto in dubbio le affermazioni dell’amministrazione.

In particolare.
Il gestore di un impianto di autolavaggio veniva condannato dal Tribunale ex art. 137 comma 1 Dlgs. 152/2006 per aver effettuato “ attività di lavaggio di autovetture in carenza della prescritta autorizzazione agli scarichi”
Accade che l’autolavaggio era munito di
a) una sola autorizzazione riferibile alle sole acque di dilavamento del piazzale dell’impianto derivante da precipitazioni meteoriche,
Non era munito come sarebbe stato necessario, attesa l’attività in concreto esercitata di autorizzazione
b) al conferimento in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di altre acque a queste ultime comunque assimilate.
Era necessaria l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Il Gestore invoca il comportamento della Pubblica amministrazione (che rispondeva a sua missiva interlocutoria) che aveva creato in lui il legittimo affidamento di non essere tenuto ad avere altra autorizzazione
L’amministrazione invero rispondeva “ non soggetta l’attività ad ulteriore e diversa autorizzazione rispetto a quella già rilasciata in precedenza…”.
La Corte invece imputa solo al gestore la colpa di non aver provveduto ad attivarsi in forza della sua professionalità e maggiore diligenza “ non potendo….. la necessità di un’ulteriore autorizzazione al conferimento in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di altre acque a queste ultime ..assimilate sfuggire al ricorrente quale operatore del settore dell’autolavaggio”.

adminAffidamento nei pareri della PA: quali conseguenze?
Leggi Tutto

Oli usati: circolare Ministero Ambiente

 Circolare del Ministero Ambiente: oli usati

segnalazione a cura Studio legale Ambiente

Il Ministero pubblica circolare su oli usati indicando le modalità relative agli obblighi di gestione di cui all’art. 183 comma 1 lett. c) :

“qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

La circolare si riferisce alle spedizioni transfrontaliere ma afferma che la gestione degli oli usati deve essere finalizzata alla rigenerazione, anche con riferimento al recupero energetico. 

Precisa inoltre che la rigenerazione costituisce una operazione di riciclaggio ex art. 183 comma 1 lett. u) che l’art. 216 bis comma 1 preferisce alle forme di recupero e allo smaltimento stesso.

Vai al documento

adminOli usati: circolare Ministero Ambiente
Leggi Tutto

Pagamenti P.A.? DL 35/2013 pubblicato

Pagamenti della P.a.

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’ atteso provvedimento e’ stato pubblicato ed entra in vigore il 9 aprile 2013.

Molti gli spunti di riflessione. L’art. 10 è dedicato alla TARES (vedi articolo pubblicato su questo sito).

Si rinvia alla lettura del testo.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013)

adminPagamenti P.A.? DL 35/2013 pubblicato
Leggi Tutto

TARES: novità

TARES
Approvato il decreto che fissa le rate del nuovo tributo

a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile2013  ha approvato il decreto legge “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” che contiene alcune disposizioni che riformulano l’entrata in operatività della Tares fissando le modalità di pagamento delle rate, le relative scadenze e le attribuzioni di competenza.

In particolare, l’articolo 10, comma 2 e 3, prevede disposizioni, in materia di TARES, che operano limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Ampia discrezionalità del Comune

Il comma 2, lett. a) attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio, prevista dal comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza. A tutela del contribuente, la norma prevede, comunque, la condizione che la deliberazione sia adottata e pubblicata, ai sensi di legge, dal comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

La lett. b) stabilisce che, ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

La norma precisa che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla successiva lett. c). Dal tenore e dalla finalità della disposizione in parola emerge che, anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un’unica soluzione a giugno, come previsto dal citato comma 35 dell’art. 14, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima.

In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate.

Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES.
La lett. c) del comma 2 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito relativo alla maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Conseguentemente, la lett. d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e la lett. e) opera le necessarie modifiche alla lettera c) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Anche in questo caso, detta maggiorazione è versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata della TARES, utilizzando il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.

La lett. f) della norma stabilisce che i comuni non possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

La lett. g) mira a risolvere le difficoltà dei comuni che, in regime di TIA, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l’entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3 della norma in esame, nel sostituire il comma 4 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. Per tale tributo, infatti, l’art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 escludeva dalla tassazione le aree comuni del condominio. Per quanto riguarda invece le aree pertinenziali delle attività economiche, la disposizione relativa alla TARSU era inserita nell’art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Successivamente, l’art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n.8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75, ha esteso tale disciplina anche agli anni successivi al 1998.

Pertanto, con la norma proposta le superfici scoperte operative sono tassabili per intero, mentre non sono tassabili

le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni,

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni,

le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma.

adminTARES: novità
Leggi Tutto

Proprietario incolpevole e sito inquinato

Il proprietario incolpevole e sito inquinato
note a TAR Veneto sez. III 8.2.2013

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Con ricorso e motivi aggiunti, la ricorrente proprietaria di uno stabilimento sito in un’area ricompresa all’interno del sito inquinato di interesse nazionale individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, impugna gli atti con i quali sono stati ordinati adempimenti nell’ambito della procedura, già avviata, volta al disinquinamento delle aree.

La sentenza pone interesse alla questione del proprietario incolpevole.
Il ricorrente lamenta che al proprietario incolpevole dell’inquinamento non possono essere ordinati adempimenti nell’ambito delle procedure volte al disinquinamento e alla bonifica delle aree inquinate.

La Corte però avvalla orientamento restrittivo (non del tutto condivisibile) nei confronti del proprietario non colpevole dell’inquinamento e afferma l’obbligo…di attivarsi.
Il proprietario, afferma la Corte, non può “ disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia”.

La Corte anzi richiama ed evoca,
1) dal punto di vista civilistico, la “…responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire che gli inquinanti presenti nell’area di pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante…”,
2) “…dal punto di vista della procedura amministrativa volta al risanamento ambientale, il proprietario, per l’art. 245 del Dlgs. n. 152 del 2006, è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 che, all’ultimo periodo del comma 1, specifica l’applicabilità delle procedure anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione…”

Giova ricordare che il richiamo della Corte è riferito alle “bonifiche” ovvero ai siti in cui si è rilevato il superamento delle Soglie di contaminazione (CSR).

La Corte ricorda anche che la disciplina relativa all’”onere reale “ ex art. 253 Dlgs. 152/2006 imcombe solo quando:
1) manca individuazione del responsabile o
2) infruttuosa escussione del responsabile

“….E’ vero che gli obblighi di
a) bonifica e ..
b) ripristino ambientale …
c) obblighi di riparazione per equivalente,
…gravano sul responsabile dell’inquinamento, ma …..nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui

1) sia impossibile identificare il responsabile o
2) esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa,
le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree…”

Qualora dunque non sia possibile identificare il proprietario o impossibile esercitare azione di rivalsa l’amministrazione può provvedere alla bonifica d’ufficio. Le spese di tale bonifica possono essere ripetute nei confronti del proprietario incolpevole ai sensi dell’art. 253 comma 3 Dlgs. 152/2006.

Come si giustifica tale richiesta di rimborso?
Continua la Corte precisando che la ripetizione dlela somma anticipata per la bonifica “ …trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata..”

La Corte sembra affermare che laddove non si trova il responsabile ..comunque “paga” il proprietario.
Tuttavia si ricorda che l’art. 253 comma 3 Dlgs. 152/2006 subordina ad attenta istruttoria e a provvedimento motivato “l’impossibilità di accertare la identità del soggetto responsabile….”

“…Resta ferma la possibilità per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito ….

Dunque il proprietario incolpevole – laddove non sia stato individuato con certezza il vero responsabile (si pensi alle contaminazioni storiche) – si trova a dover pagare comunque :

a) spontaneamente (salvo regresso sul responsabile se individuato)

b) forzatamente alla amministrazione (perchè beneficia della bonifica)

La Società proprietaria dell’area anche se dovesse risultare non responsabile dell’inquinamento, può comunque essere tenuta a sopportare le conseguenze della bonifica.

adminProprietario incolpevole e sito inquinato
Leggi Tutto

Sicurezza: RSPP – note a sentenza Cass. pen. 11492/2013

Sicurezza: RSPP – responsabilità
Cassazione penale n. 11492/2013 (e 2132/2010)

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente

Si pone nel solco della sentenza Cassazione penale 2132/2010 (già indicata su questo sito e che parzialmente si riporta) la sentenza della Cassazione penale 11492/2013.

Il caso (Cass. pen. 11492/2013) coinvolge RSPP e il dirigente di una ASL.
L’addebito era l’omissione di installazione (o di fare installare) e “…di mantenere in modo adeguato l’impianto elettrico del locale adibito a terapia, di avere omesso di garantire l’adeguato isolamento tra i conduttori dell’impianto elettrico, di avere omesso di predisporre la messa a terra delle parti metalliche, di avere omesso gli opportuni accorgimenti per proteggere l’impianto da sovraccarichi, di avere omesso di predisporre in modo visibile la tabella recante le istruzioni da seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate…”
Tali addebiti di colpa venivano ritenuti causalmente collegati con l’incidente: il paziente Q.O., che era sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale, a causa di una verificatasi sovratensione dell’impianto elettrico aveva ricevuto una forte scossa elettrica a seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-contusa al capo, con ricovero in ospedale per gg. 3.

La Corte evidenzia alcuni aspetti in relazione alla figura del RSPP al quale viene contestata la
1) “ negligente sottovalutazione dei rischi”, collegati alla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma, che provocava situazioni repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti che potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia pure di carattere lieve) e
2) nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo.

Le due sentenze (Cass. penale 2132/2010 e 11492/2013) riassumono con particolare chiarezza il ruolo del RSPP e ricordano che tale figura non è immune da responsabilità; responsabilità che può concorrere con quella del datore di lavoro ed anche divenire esclusiva.
La Cassazione ribadisce i caratteri tipici RSPP ovvero:
a) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e
b) “..lo stesso opera … quale “consulente” in tale materia del datore di lavoro..”
c) il datore di lavoro “..è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

DELEGA DI FUNZIONI
Entrambe le sentenze delineano la differenza tra il ruolo di RSPP e la delega di funzioni.
“…. la “designazione” di RSPP che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del cit. Decreto, art. 31 (individuandolo, ai sensi del successivo art. 32, tra persone i cui requisiti siano “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”), non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa…”
Dunque il datore di lavoro con la nomina del RSPP non delega, non trasferisce l’obbligo del rispetto della normativa antinfortunistica.
RSPP
a) “..è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale..”,
b) “..spettandogli solo di prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del decreto cit.).
Il datore di lavoro, quindi,
a) è il titolare della posizione di garanzia…,
b) ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (non delegabile) e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP
c) solo di datore di lavoro risponde della omessa valutazione del rischio

RESPONSABILITA’ CONCORRENTE
Ed invero così si esprime anche la Cass. penale 11492/2013 :
“…Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).
Ciò perchè, in tale evenienza, l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, ……ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 c.p. , e art. 41 c.p. , comma 1 dell’evento dannoso derivatone.
La Cassazione dopo aver delineato il rapporto RSPP e datore di lavoro precisa lo spazio di responsabilità “concorrente” del RSPP.

Il RSPP “…che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Ne consegue che il RSPP qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

Dunque la
a) “mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e
b) la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché
c) la mancata informazione e formazione dei lavoratori
può integrare una omissione rilevante e attribuire in concorso la responsabilità anche al RSPP.
IL RSPP ha il potere e dovere di segnalazione dei Rischi; l’omissione colposo di tali segnalazioni impedisce “…l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento…” e finisce per “…costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio.

adminSicurezza: RSPP – note a sentenza Cass. pen. 11492/2013
Leggi Tutto

Modello 231 e reati ambientali

Modello “231” : Interesse e vantaggio
Reati ambientali e difficoltà di individuazione del vantaggio e dell’interesse ex art. 5 Dlgs. 231/2001

A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri

La Circolare Assonime del 2012 riassume con chiarezza la problematica della individuazione dell’interesse e del vantaggio a favore dell’ente che costituisce presupposto per la imputazione della Società.

La circolare richiama l’ interpretazione offerta dalla giurisprudenza al fine di individuare il concetto di vantaggio e interesse e offre una propria indicazione nei confronti dei reati ambientali : “ .. non vi è interesse dell’ente a provocare un disastro ambientale né ciò può arrecargli vantaggio; tuttavia quando l’imprenditore non organizza l’attività in linea con le prescrizioni del Dlgs. 231/2001 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato presupposto… mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l’accettazione del rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese è ragionevole ritenere sussitente il “vantaggio” dell’Ente..”
La circolare poi conclude con prudenza ricordando la difficoltà di individuare l’interesse edil vantaggio nell’ambito dei reati ambientali e richiama l’attenzione alla “specificità imprenditoriale” e “al pericolo di gravare l’impresa di rischi che la politica imprenditoriale intende invece scongiurare…”

In particolare:
La relazione ministeriale al Dlgs. 231/2001 precisava
1) interesse è da interpretare in senso soggettivo verificabile ex ante
2) il vantaggio è da considerare in senso oggettivo ex post

Un esempio chiarisce l’intento: un amministratore corrompe con propri fondi un pubblico ufficiale al fine di vincere una gara di appalto. Tale condotta produce effetti positivi sulla societa (vince l’appalto).
La Società potrebbe difendersi adducendo l’autonomia dell’agire dell’amministratore o che nulla sapeva.
Vero è che tale illecito è reso possibile dalle lacune organizzative dell’Ente che ne diviene responsabile.
L’ente non risponde solo se il comportamento dell’amministratore ha eluso fraudolentemente l’assetto organizzativo dell’ente finalizzato proprio ad evitare quel reato (cfr. circolare assonime)

3) La società risponde dunque se il reato è commesso nell’interesse della stessa.
4) La Società risponde anche se la commissione del reato abbia portato a favore della società un interesse minimo . E’ il caso previso dall’art. 12 Dlgs. 231/2001 che prevede una pena ridotta per l’ente se il reato è stato commesso per un prevalente interesse dell’autore o di terzi. Il legislatore vuole colpire quelle condotte illecite che, seppure non finalizzate all’interesse pieno dell’Ente sono state commesse proprio per l’omessa vigilanza dello stesso.

Vantaggio. Il vantaggio viene individuato in “qualunque utilità patrimoniale oggettivamente apprezzabile”. Ad esempio il risparmi aziendale sui costi.
Quando una Società riceve vantaggio? Il vantaggio (economico) deve essere rilevante e superiore agli effetti negativi che la condotta illecita comporta.
Elemento determinante per poter affermare che la società ha conseguito quel vantaggio idoneo a rendere imputabile l’ente è la connessione tra:
Soggetto agente (es amministratore)→ reato → apparato organizzativo dell’ente.
Non si può sanzionare l’ente solo perché sia ad esso imputabile un qualche vantaggio economico derivante dall’illecito commesso (reato-→ vantaggio conomico) deve esserci connessione specifica tra soggetto/reato/ organizzazione dell’ente.

In tema di “Sicurezza” è di recente intervenuta sentenza del Tribunale di Tolmezzo 23.1.2012 che ha affermato: Nell’ambito dei reati colposi d’evento, i criteri dell’interesse e del vantaggio vanno posti in relazione alla condotta che viola le disposizioni poste a tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori, condotta che deve essere finalisticamente orientata verso un risultato favorevole per l’ente (interesse) o deve, comunque, aver comportato un concreto beneficio per la “corporation” (vantaggio) in termini di risparmio di costi aziendali.
La Corte di appello di Brescia ha affermato : Al fine di ascrivere all’ente il reato di lesioni colpose commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è necessaria la prova che la condotta del soggetto apicale fosse soggettivamente diretta ad avvantaggiare l’ente o abbia comunque oggettivamente comportato un beneficio per lo stesso, ad esempio in termini di risparmio dei costi o dei tempi di lavorazione.

adminModello 231 e reati ambientali
Leggi Tutto

CSS: modifiche DM 20.3.2013

 Combustibile solido secondario: modifiche

segnalazione a cura di Studio legale Ambiente

L’allegato X (disciplina dei combustibili) alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca la disciplina
dei combustibili consentiti negli impianti è stato modificato dal DM 20.3.2013 pubblicato nella Gazz. Uff. del 2.4.2013.

La modifica si coordina con il recente  regolamento del Ministro dell’ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato il 14 marzo 2013, con il quale, in applicazione dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati stabiliti i criteri
specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessano di essere qualificate come rifiuto;
 

DECRETO 20 marzo 2013
Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815) (GU n.77 del 2-4-2013)

adminCSS: modifiche DM 20.3.2013
Leggi Tutto

La Società risponde anche se il reato si estingue?

La Società risponde anche se il reato si estingue?
Art. 8 Dlgs. 231/2001 – autonoma responsabilità dell’ente

A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Recita l’art. 8 Dlgs. 231/2001 :

1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L’ente può rinunciare all’amnistia.

L’art. 8 sembra imporre autonoma responsabilità della società anche nei casi in cui il reato
1) si estingue (ad esempio a seguito di oblazione ex art. 162 bis c.p. – tipico il caso di reato ex art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006)
2) non è identificato il colpevole
3) il colpevole non è imputabile
4) casi di improcedibilità (remissione di querela)

E’ recente la sentenza del Tribunale di Molfetta 11-01-2010 relativa ad un infortunio sul lavoro che ha affermato: “ In virtù del principio di autonomia della responsabilità dell’ente, stabilito dall’ art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile anche quando il reato presupposto si estingue per morte del reo intervenuta prima della condanna”(cfr. Corriere del Merito 2010)

Vero è che alcuni autori hanno auspicato un chiarimento legislativo laddove la norma confligge con norme di senso nettamente contrario.
Le varie Linee Guida (ad esempio ABI Circolare 12.7.2012) affermano con convinzione la responsabilità dell’Ente in autonomia; Linee guida peraltro orientate ad una visione cautelativa e prudenziale …. non essendo tenute, per struttura, ad analizzare le complicanze giuridiche sottese.

Autore non identificato/non imputabile
La relazione ministeriale al Dlgs. 231/2001 giustificava tale autonomia in quanto il reato appare completo in tutti i suoi elementi ed anzi la mancata individuazione del reo è fatto tipico nella responsabilità di impresa….
Alcuni autori però hanno correttamente evidenziato che l’autonoma responsabilità dell’ente stride con i principi cardine posti dal nostro ordinamento primo tra tutti l’art. 27 Cost “La responsabilità penale è personale”.
Ai fini della responsabilità dell’Ente , il reato deve essere commesso nell’ interesse e/o a vantaggio. E si deve ricordare che la responsabilità della società è esclusa qualora gli autori abbiano “agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

“Come si potrebbe dimostrare questo interesse esclusivo se l’autore non viene identificato, tenuto conto che l’interesse – riguardante la volontà/proposito dell’autore materiale del reato – deve essere valutato ex ante?
In conclusione, la mancata individuazione dell’autore del reato comporterebbe la mancanza dei presupposti necessari per la sussistenza della responsabilità della società e per la qualificazione della sanzione” (cfr. testualmente da “D.Lgs. n. 231/2001: la responsabilità amministrativa delle società ed enti per reati commessi da dirigenti e dipendenti. Spunti di riflessione – [Fisco, 2005, 28 (commento alla normativa)] – Pietro Accardi, Massimiliano Giua, Giuseppe Mango…) 

L’art. 8 Dlgs. 231/2001 confligge con altre norme . Si pensi all’art. 37 c.p Casi di imrocedibilità .
1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità .
Ebbene  la remissione della querela è un caso di improcedibilità che avrebbe l’effetto di impedire l’azione penale nei confronti del reo ma …..non nei confronti dell’Ente ai sensi dell’art. 8 citato.

adminLa Società risponde anche se il reato si estingue?
Leggi Tutto

Delegato ambientale e responsabilità

Delegato ambientale e responsabilità: deposito incontrollato rifiuti

Cass. pen. Sez. III, n. 43773/2012

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La sentenza precisa il rapporto tra
a) il legale rappresentante della società ed
b) il proprio delegato ambientale.

Spesso il legale rappresentante ritiene di escludere la propria responsabilità con il mero conferimento della delega a soggetto idoneo.
Vero è che il Giudice è chiamato a valutare la responsabilità del legale rappresentante con riferimento al concreto verificarsi degli eventi e al suo contributo causale a prescindere dalla delega conferita.

Nel caso in esame invero, pur esistendo la delega ambientale che coinvolge il delegato, il Giudice ha verificato che il legale rappresentante era a conoscenza dei fatti e nulla ha posto in essere per evitare il reato.

In particolare:
La sentenza coinvolge due soggetti
1) l’amministratore unico di una società
2) il responsbaile in materia ambientale della stessa società
quali colpevoli, secondo il Tribunale di primo grado, ex artt. 192 comma 1 e 256 Dlgs. 152/2006 “per avere effettuato, in concorso fra di loro e nelle rispettive qualità ….., depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi …..e li condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno.

La difesa degli imputati, pur articolata, è di interesse nella parte in cui sostenevano che la “ …decisione ..era contraddittoria poichè affermava la responsabilità penale sia di ….rappresentante legale ….sia di…..responsabile in materia ambientale della predetta ditta. Invero – secondo la difesa dei ricorrenti – la responsabilità dell’uno escludeva quella dell’altro…”

La Cassazione respinge le difese.

Il Giudice di primo grado invero aveva accertato con “…un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali…” che il rappresentante legale e il procuratore speciale responsabile in materia ambientale della ditta – avevano effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, quali:
a) terre esauste di decolorazione per un quantitativo pari a circa 504 mc;
b) sansa esausta.

Trattavasi di rifiuti depositati a tempo indeterminato, senza un idoneo programma di smaltimento .
Ricorrevano pertanto nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, come contestato ai capi A) e C) della rubrica.
Sul punto della concorrrente responsabilità la cassazione precisa che sussiste la responsabilità penale di entrambi in quanto il legale rappresentante era a “…. conoscenza che il deposito dei rifiuti non pericolosi si protraeva da lungo tempo, senza che fosse stato predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti medesimi – non aveva posto in esser alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata all’interno dell’azienda gestita dallo stesso ……

adminDelegato ambientale e responsabilità
Leggi Tutto

Sistri: se ne parla ancora

SISTRI: Riparte il Sistri, al via il 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi, per tutti gli altri rifiuti speciali l’avvio è fissato a marzo 2014


a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi

Sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato pubblicato comunicato ufficiale che informa di  imminente decreto del Ministro Clini con il quale verrà riattivato il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014.

Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013.
Nel comunicato si ribadisce la volontà di utilizzare i sei mesi preparatori prima dell’avvio per i produttori di rifiuti pericolosi, per consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e per eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che sono state avvertite come un limite del progetto.
In particolare è prevista una specifica calendarizzazione:
· dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre;
· dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1 ottobre prossimo.

adminSistri: se ne parla ancora
Leggi Tutto

Studio Legale Ambiente ritorna on line

Studio Legale Ambiente

Il sito Studio Legale Ambiente ritorna on line (dopo quasi un mese) dopo essere stato oscurato da un criminale informatico (hacker è parola lieve)  .

Non è stato possibile recuperare la grafica precedente all’oscuramento e pertanto rivive con la grafica salvata su Facebook (del 2011).

Ben venga perchè questa impostazione ed immagine è di un giovane ragazzo di nome Simone e pertanto è un omaggio a lui.

adminStudio Legale Ambiente ritorna on line
Leggi Tutto

Registro: obbligo per condizionatori e gas …

Registro: Gas fluorurati ad effetto serra
È operativo il registro – DM 43/2012
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
In data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione.
Ricordiamo che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l’iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività:
1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni ed è necessaria per ottenere i certificati provvisori. Gli operatori dovranno poi conseguire, entro sei mesi dall’ottenimento del certificato provvisorio, una specifica certificazione previo superamento di un esame teorico e pratico. In seguito dovrà essere certificata anche l’impresa.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione. Sul sito del Registro è possibile inoltre accedere ai materiali di supporto (informazioni, quesiti, filmati didattici e la guida).

adminRegistro: obbligo per condizionatori e gas …
Leggi Tutto

Cosa si intende per recupero?

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Cosa si intende per recupero?: (punto 1.4.5 Linee Guida)
Recupero, rifiuti, inceneritori, R1, energia
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Le Linee Guida sembrano precisare concetti ormai acquisiti.
Vero è che, a fronte della semplicità discorsiva del testo, la Comunità Europea affronta questioni di particolare complessità richiamando la giurisprudenza comunitaria .
Nel paragrafo 1.4.5 delle Linee Guida il concetto di recupero – tratteggiato con apparente semplicità – si interseca con la problematica degli inceneritori e la vexata quaestio dell’R1.
Studio Legale Ambiente offre, di seguito, una “libera traduzione prosata”del testo di cui al punto 1.4.5 delle Linee Guida.
Cosa si intende per ‘recupero’? (punto 1.4.5)
La definizione di ‘recupero’ è uno dei concetti chiave della direttiva quadro.
Il termine recupero è l’opposto di “smaltimento” (che le stesse linee guida al punto 1.4.8 definiscono come ciò che .. non è recupero).
Entrambe le operazioni (recupero e smaltimento e la preparazione prima delle stesse) concretano l’operazione di trattamento come definito dall’art. 3 comma 1, 14) della Direttiva Quadro.
Le linee Guida precisano ciò che pare ovvio e non lo è: Ogni trattamento dei rifiuti può essere operazione di recupero oppure operazione di smaltimento; la CGUE ha affermato che nessuna operazione può essere classificata come smaltimento e di recupero, allo stesso tempo (Causa C-6/00 ASA (2002) .
Le linee Guida precisano che “..la classificazione di un’operazione ha conseguenze significative non solo per il rispetto della gerarchia dei rifiuti (ai sensi del capitolo 3), ma anche per ogni gestione dei rifiuti; la distinzione tra recupero e smaltimento è di estrema importanza per il comprendere le definizioni di cui agli articoli 10 (Recupero) e 12 (smaltimento) della direttiva quadro.
Le linee Guida precisano che la principale differenza tra recupero e smaltimento consiste nel fatto che “.. operazioni di smaltimento in primo luogo sono il risultato di operazioni di gestione dei rifiuti basato sul concetto di “sbarazzarsi dei rifiuti”, mentre il principale risultato di un’operazione di recupero dei rifiuti è quello definito al punto 15 ) art. 3 della direttiva quadro ovvero: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
In pratica, può essere difficile distinguere in alcuni casi, se un’operazione effettivamente risponde a questa definizione. Nel 2004, uno studio è stato pubblicato per conto della Commissione europea, valutazione degli attuali operazioni di trattamento dei rifiuti in Europa, come avvengono nella pratica e individuare criteri che possano aiutare con la corretta classificazione delle operazioni.
D’altra parte, il recupero è diviso in tre sottocategorie:
1) preparazione per il riutilizzo (v.Capitolo 1.4.5) ,
2) il riciclaggio (vedi capitolo 1.4.6), e
3) recupero di altro tipo (vedi capitolo 1.4.7).
Esempi di sotto-categorie si possono trovare nei rispettivi capitoli, vedi in particolare distinzione tra riciclaggio e il recupero nel capitolo 1.4.6.
Questa definizione di recupero, di recente introdotta nella direttiva quadro, prende spunto dalla giurisprudenza CGUE, dove il concetto di “sostituzione” come condizione preliminare per il “recupero” è stato sviluppato nelle sentenze Causa C-6/00 ASA 2002 E “Cemento e forno” CAUSA C – 228/00
Il fatto che i rifiuti devono svolgere una funzione utile ‘come risultato principale’ del recupero è un aspetto importante del recupero e elemento distintivo dallo smaltimento.
La giurisprudenza Europea – CGUE ha affermato – per quanto riguarda l’incenerimento dei rifiuti nei forni da cemento – che i rifiuti devono essere utilizzati principalmente come combustibile o come altro mezzo della generazione di energia; il che significa che la maggior parte dei rifiuti deve essere consumata durante il funzionamento e la maggior parte dell’energia generata deve essere recuperato e utilizzato.
Il criterio è stato introdotto per evitare abusi e recupero fittizio.
Secondo la definizione di recupero della nuova direttiva quadro (15), la “sostituzione” del materiale che è fondamentale per il recupero dei rifiuti, può avvenire non solo nell’impianto in cui i rifiuti siano trattati ma anche ‘nell’economia in generale’. L’obiettivo è di facilitare la classificazione degli inceneritori di rifiuti con la generazione ad alta efficienza energetica come operazioni di recupero.
Classificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti –
strutture dedicate al trattamento di rifiuti solidi urbani – è fondata sulla R1 formula dell’allegato II.

Va osservato che, secondo la definizione dell’articolo 3 (15) WFD, si ha recupero non solo quando il materiale “sostituisce” altri materiali, ma anche quando con processi di preparazione si ottiene un materiale di scarto in modo che esso non comporta più rischi correlati di rifiuti e pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi.
In alcuni processi produttivi, come co-trattamento, i rifiuti possono essere utilizzati in combinazione di due opzioni di ripristino di gestione dei rifiuti al tempo stesso. Il contenuto energetico viene recuperato (operazione R1) come energia termica, sostituendo così combustibili, mentre la
frazione minerale dei rifiuti può essere integrata (quindi riciclato) nella matrice del prodotto o materiale prodotto, clinker di cemento ad esempio, acciaio o alluminio (R4 o R5 operazione, visualizzare un elenco di operazioni di recupero di cui all’allegato II della direttiva quadro sulle acque).
L’allegato II della direttiva quadro stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Un’operazione
può essere recupero, anche se non è elencato nell’allegato II, se è conforme ai principi generali della definizione di recupero..”

articoli collegati

adminCosa si intende per recupero?
Leggi Tutto

Sicurezza: Rischio chimico ambiente lavoro

Agenti chimici: criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro
Approvazione documento
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il documento con il quale vengono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” e Capo II “Protezione da agenti mutageni e cancerogeni”).
Il testo recepisce le indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure derivanti dai Regolamenti comunitari:
• REACH (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals) regolamento CE n.1907/2006 sulla gestione dei prodotti attraverso un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
• CLP (Classification Labelling Packaging) regolamento Ce n,1272/2008 sull’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
• SDS regolamento UE n.453/2010 recante modifiche all’Allegato II del regolamento REACH e concernente le disposizioni sulle Schede di Dati sulla Sicurezza.
Il documento fornisce un indirizzo tecnico necessario per la corretta applicazione delle norme nell’ambito della valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni presenti nelle lavorazioni in azienda.
Il testo, riprendendo le suddivisioni contenute nel Titolo IX del D.lgs. 81/08 si compone di sei sezioni.
1)Sostanze pericolose
Nella prima “Sostanze pericolose” viene illustrata la ripartizione del Titolo IX nei tre capi (rispettivamente denominati agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione ad amianto) evidenziando origini e relazioni con la normativa europea.
2) Nella sezione II “Protezione da agenti chimici” si riportano le definizioni delle classi di pericolo, le indicazioni di pericolo previste nella nuova classificazione secondo il Regolamento CLP e i pericoli per la salute. La sezione viene completata da un paragrafo dedicato al confronto tra i sistemi classificativi CLP, d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
3) La III sezione descrive in che modo l’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP possano essere di supporto al datore di lavoro per una corretta valutazione del rischio chimico in quanto la loro applicazione produce le informazioni necessarie ad identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori. Nell’ambito del processo valutativo si dovrà tener conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che potrebbero rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.
Viene poi illustrata la scheda di sicurezza (SDS) quale strumento idoneo e necessario per ricavare e trasferire le informazioni relative alla pericolosità delle sostanze e delle miscele.
Gli ulteriori paragrafi della sezione sono dedicati ad approfondire le procedure e le disposizioni relative ai VLEP (valori limite di esposizione professionale) e al significato dei DNEL (Derived No Effect Level – indicante il livello di esposizione al di sotto del quale non si verificano effetti negativi sull’uomo) e dei DMEL (Derived Minimal Effect Level – indicante il livello dei rischi di riferimento che si ritiene susciti poca preoccupazione in relazione a un determinato scenario di esposizione ossia un livello di effetti tollerabile) nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori.
Viene quindi affrontato l’impatto dei nuovi regolamenti in merito all’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori.
4) La sezione IV affronta la parte relativa alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni a causa della loro presenza o impiego nell’attività lavorativa, tracciando una panoramica sugli aspetti generali e il campo di applicazione del Capo II Titolo IX del T.U. Sicurezza. Vengono riportate le definizioni previste dal Regolamento CLP per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni e posto a confronto il sistema di classificazione CLP con il d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e il d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
E’ descritto inoltre il processo di valutazione dell’esposizione e approfondito il concetto di VLEP (valori limite di esposizione professionale) per le sostanze cancerogene e mutagene.
5) La sezione V si occupa degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria evidenziando come le nuove SDS previste dal Regolamento UE n.453/2010 contengano elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente dovrà effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei “protocolli sanitari”.
6) Nella sezione VI “Autorizzazione e restrizione” viene infine ricordata una novità di rilievo introdotta dal regolamento REACH e riguardante alcune sostanze di particolare pericolosità, le cosiddette SVHC (Substance of Very High Concern) che potranno essere immesse sul mercato europeo solo dopo aver ottenuto una Autorizzazione all’Uso, che verrà rilasciata solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di sostituire nell’immediato la sostanza in questione e comunque assicurando le migliori condizioni di controllo e di limitazione dell’esposizione, in coerenza con quanto prevede la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento viene da ultimo completato con una lista di acronimi, un glossario e uno schema di allegati.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dello stesso.
Allegato: Documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro”Documento_agenti_chimici_09012013

adminSicurezza: Rischio chimico ambiente lavoro
Leggi Tutto

MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

adminMUD 2013: DPCM 20/12//2012
Leggi Tutto

Energia: limiti alle Regioni

Energia: limiti alle Regioni – prevalenza del diritto Comunitario
Consiglio di Stato 10 settembre 2012 n. 4768
A cura di Cinzia Silvestri-Studio Legale Ambiente
L’ ” Impatto Ambientale delle energie alternative/rinnovabili” e’ il tema del convegno organizzato da Studio Legale Ambiente, che si terrà ad Ecomondo – Sabato, 10 novembre 2012 alle 9.00/13.00 a Rimini -Ecomondo – Key Energy.
Il Convegno tratterà anche il difficile rapporto tra la normativa Nazionale e Regionale e la prevalenza del diritto comunitario.
Buon esempio della prevalenza del diritto Comunitario e’ la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4768/2012 che ha deciso su sentenza del TAR Basilicata di diniego di autorizzazione di impianto eolico.
LA SENTENZA
La Legge Regionale della Basilicata n. 9/2007 e’ in violazione “delle norme internazionali vigenti (protocollo di Kyoto) e comunitarie (articolo 3 direttiva n. 2001/77/Ce), le quali incentivano lo sviluppo delle suddette fonti di energia rinnovabile ed in particolare della direttiva 2001/77/Ce”.
LA LEGGE REGIONALE NON PUÒ FISSARE LIMITI DI PRODUZIONE
Cita la sentenza:” L’interpretazione ora riconosciuta alla normativa varata dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata 2001/77/Ce, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.
“…. I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l’uso delle fonti energetiche rinnovabili – articolo 4 – ed ancor più, soprattutto, andranno ridotti “gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili” – articolo 6.
A fronte di tale quadro di riferimento generale, si deve escludere che il Legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili….
…Il Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, recante recepimento nell’ordinamento interno della direttiva in parola, ha poi confermato i propositi del legislatore comunitario ed ha previsto inoltre che le Regioni — articolo 10 — possano adottare “misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali”, quindi senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti massimi di produzione.
È poi necessario il richiamo alla successiva direttiva 2009/28/Ce che ha sostituito la direttiva 2001/77/Ce, con cui si è tra l’altro precisato nelle premesse – punto 14 – che “la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori e creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri”.
DISAPPLICAZIONE
….
In conclusione, in accoglimento dell’appello in esame, l’articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l’articolo 6 della direttiva 2001/77/Ce con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ..”
Vai alla sentenza

adminEnergia: limiti alle Regioni
Leggi Tutto

AIA e VIA/biomasse e inceneritore

AIA, VIA e impianti di incenerimento
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 maggio – 17 ottobre 2012, n. 5299
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato precisa i rapporti tra AIA e VIA e soprattutto indica la differenza spesso dimenticata tra impianto di incenerimento e coincenerimento.
La sentenza e’ articolata ma si selezionano alcuni passaggi importanti e significativi:
RAPPORTI TRA VIA e AIA
Spesso si dimentica la finalità delle due procedure previste dal Dlgs. 152/2006; procedure che dialogano tra loro ma mantengono autonomia.
Cita la sentenza: “….In ordine ai rapporti tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale deve rilevarsi che mentre
-la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (C.d.S., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell’opera da realizzare),
-la seconda, introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante (assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco) e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto.
PROGETTO: ESATTA QUALIFICAZIONE
La questione discussa in sentenza trae origine dalla qualificazione dell’impianto come centrale di produzione elettrica da alimentare con fonti rinnovabili biomasse oppure impianto di incenerimento.
La sentenza precisa: “….Come si evince dal già menzionato Supplemento al Rapporto Istruttorio, la Società….. ha presentato in data 25 gennaio 2008, quale autorità proponente, la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”.
E’ solo rispetto a tale progetto che è stato avviato il relativo procedimento (con relativa pubblicità) ed è rispetto ad esso che, come risulta sempre dal predetto Rapporto, il Comitato d’inchiesta pubblica ha evidenziato (punto 1 e punto 10) che il combustibile da utilizzare previsto nel progetto rendeva l’impianto diverso da quello già esistente, trasformandolo da centrale di energia elettrica in inceneritore: sul punto lo stesso soggetto proponente, già in sede di osservazioni alle valutazioni del Comitato di inchiesta pubblica, ha sostanzialmente ammesso tale situazione, affermando, come riportato testualmente nel Rapporto, che “…la qualifica giuridica dell’impianto (inceneritore/coinceneritore) è irrilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato e non si traduce automaticamente in una omessa valutazione preventiva del progetto derivante dall’impiego dei rifiuti come combustibili.
QUALIFICA IMPIANTO
Continua la sentenza:”…La qualificazione dell’impianto come inceneritore oppure come un coinceneritore rileva esclusivamente in fase di esercizio e, dunque, è una valutazione tipica dell’autorizzazione integrata ambientale, tanto che il D. Lgs. N. 133/2005 impone prescrizioni di esercizio diverse in relazione alle due tipologie di impianti”.
Giova aggiungere che il Rapporto in questione sul punto in esame conclude nel senso che “…considerato che dagli elementi resi disponibili non si evidenzia una prevalenza certa della “funzione principale” dell’impianto nella produzione di energia, si ritiene che detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento. La qualificazione è coerente con la documentazione progettuale presentata in sede di VIA che descrive un impianto per il trattamento termico dei rifiuti (CDR). Tale qualificazione fornisce, inoltre, maggiori garanzie di tutela per l’ambiente e per la salute”.
8.2. Sennonché proprio tali conclusioni confermano la correttezza della sentenza impugnata.
Infatti, anche ammesso che nel corso del procedimento il progetto originariamente presentato dalla società Scarlino Energia s.r.l. non sia stato minimamente modificato, non può nondimeno negarsi che esso concerneva (solo) l’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica esistente e non già la realizzazione di (o la sua trasformazione in) un inceneritore.
Né è decisiva, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che la centrale elettrica fosse alimentata con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR o CDR-Q) e che in particolare, essendo il CDR ed il CDR – Q un rifiuto, si fosse evidentemente in presenza di un inceneritore.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che la materia dell’incenerimento dei rifiuti è oggetto di una speciale normativa (D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, di cui peraltro non vi è traccia di sicura e puntuale osservanza nella fattispecie in esame, non essendo sufficiente a tal fine meri generici riferimenti), dalla quale si evince che costituisce impianto di incenerimento (art. 2, lett. d), “qualsiasi unità o attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione” e che costituisce impianto di coincenerimento (art. 2, lett. e) “qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e di materiali che utilizzano rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. L’ultimo periodo della citata lett. e) dell’articolo 2 precisa che “Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d)”.
AMMINISTRAZIONE
Pertanto, l’amministrazione, appurata tale divergenza (che non è meramente formale e non rileva soltanto dal punto di vista terminologico), piuttosto che concludere il procedimento di V.I.A., imponendo prescrizioni ai fini del successivo rilascio dell’A.I.A., avrebbe dovuto invitare la società proponente il progetto a precisare e specificare effettivamente il progetto presentato, chiarendo se esso consisteva effettivamente in un ammodernamento di quello procedente oppure in una trasformazione di quello già esistente in inceneritore, ciò non solo ai fini della correttezza della fase di pubblicità, ma anche al fine di valutare la adeguatezza e la completezza del procedimento di V.I.A. (proprio in ragione della diversità dell’impianto).
Si rinvia alla sentenza

adminAIA e VIA/biomasse e inceneritore
Leggi Tutto

Requisiti autorizzazione: quesito

Quesito*
A cura Studio Legale Ambiente
Segnalazione di Dario Giardi
Ho richiesto alla Provincia per una societa’ che effettua recupero di rottami metallici, autorizzazione alla messa in riserva R13 e recupero R4; ottenute le autorizzazioni, provvederò alla Certificazione ai sensi del Reg. Ue 333/11 in modo tale da poter produrre “Non rifiuti”. L’iter è sempre stato: ottenimento autorizzazioni in Provincia e successiva Certificazione da parte di Ente Terzo.
La Provincia e’ in dubbio e mi oppone che prima di ottenere l’R4 la Ditta deve certificarsi….. ma nessuno ti certifica se prima non hai le autorizzazioni necessarie… ..
Chiedo a Lei quale sia l’iter corretto.
Risposta
L’iter fino ad ora seguito sembra corretto visto che l’articolo 208 del Dlgs 152/2006 individua espressamente, per l’ottenimento dell’ autorizzazione, una serie di condizioni e prescrizioni tra le quali non figura assolutamente il requisito della pre-certificazione. Tale documentazione rimane volontaria e pertanto non ostativa al rilascio dell’autorizzazione
* Le risposte ai quesiti sono indicative ed solo informative.

adminRequisiti autorizzazione: quesito
Leggi Tutto

Delega ambientale: focus

Delega ambientale: Cassazione penale n. 39729/2009
 A cura di Cinzia Silvestri   – Studio legale Ambiente
Accade spesso di travisare la funzione, il contenuto (ed omettere la forma) della “delega ambientale”.
Spesso la dirigenza di un settore ritiene di essere, in forza della propria funzione, il responsabile, il delegato anche “ambientale”; soggetto idoneo dunque a rispondere o meno dell’evento.
La delega  di responsabilità in materia ambientale  è  “cosa seria” .
Si tende ancora a sovrapporre la delega e le funzioni proprie della materia sulla sicurezza (ormai patrimonio di tutti) con la delega in materia ambientale (non codificata).
Inutile suggerire di affrontare la questione separatamente, di tracciare per iscritto compiti e responsabilità trasferite … spesso si trova opposizione nelle stesse società che non capiscono per quale motivo devono “fare qualcosa in più” di quello che esiste già….
Delegare significa attribuire responsabilità che la legge individua in un certo soggetto (legale rappresentante, ad esempio) ad altro soggetto in forza di un atto volontario (contratto, delega).
Il contenuto, la forma di questo “conferimento” è sottoposto a rigido controllo proprio perché “trasferisce responsabilità” (la giurisprudenza ha cesellato il concetto nel tempo con numerose sentenze; vedi anche commento della sottoscritta all’art. 188 Dlgs. 152/2006, Codice dell’Ambiente, Giuffrè ed., 2008).
In materia ambientale la confusione è diffusa a tutti i livelli; difficile far comprendere la necessità di esplicitare nelle dovute forme la delega; quasi impossibile far comprendere che la delega in materia ambientale non coincide con quella in materia di sicurezza e che dunque necessita di precisa indicazione.

Ebbene, utile a comprendere la delicatezza del “trasferimento” di responsabilità è la sentenza della Cassazione penale n. 39729.

La sentenza della Cassazione non riconosce valore alla delega conferita in quanto la stessa non presenta i requisiti idonei per essere ritenuta riferibile alla …materia ambientale.
La Sentenza della Cassazione puntualizza in merito alla commissione del reato ex art. 59 comma 1 (oggi art. 137 Dlgs. 152/2006) da parte di 2 imputati in quanto avevano “effettuato, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, prodotte dalla pulitura delle carrozze dei treni, nel sistema fognario esistente presso la stazione fognaria di (OMISSIS), e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda ciascuno[1].
IL TRIBUNALE
Il Tribunale affrontava l’individuazione dei soggetti responsabili e  riteneva “…..irrilevante che l’attività di lavaggio competesse a Trenitalia, competendo a Rete Ferroviaria Italiane (RFI), società titolare delle strutture costituenti l’insediamento produttivo e quindi della rete fognaria, quantomeno un onere di controllo sull’osservanza della normativa antinquinamento….”.
Il Tribunale concludeva che “….In ordine alla ripartizione di competenze all’interno della RFI rilevava il Tribunale che dagli atti prodotti dalla stessa difesa emergeva che il compito di adeguare la rete fognaria della stazione di (OMISSIS) alla normativa in materia di scarichi era stata assunta dalla Direzione Compartimentale Infrastrutture di Palermo, al cui vertice vi era l’ing. B., il quale, inoltre, con atto in data 1.3.2002 aveva delegato l’ing. Ba. ad assicurare il rispetto della normativa in materia ambientale.
LA CASSAZIONE
“…Il Tribunale è pervenuto all’affermazione della penale responsabilità del Ba., ritenendo che la delega in data 1 marzo 2002 attribuiva al predetto di “assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, impartendo a tal fine le necessarie diposizioni e vigilando affinchè sia evitato che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”, con “ampia autonomia di spesa nell’ambito del budget concordato”.
La Cassazione invero non concorda con l’affermazione del Tribunale che aveva riconosciuto validità alla delega e prosegue:
“…Dalla mera lettura dell’atto di delega risulta palesemente che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esso riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS). La delega, infatti, riguardava la sola materia antinfortunistica. Già nella intestazione dell’atto si faceva riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994: “Il responsabile dell’unità produttiva Direzione compartimentale Infrastrutture Palermo (Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994)”.
Anche con riferimento all’oggetto della delega veniva richiamato espressamente il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), secondo cui il datore di lavoro o il suo delegato “prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”.
Risulta evidente, quindi, che il riferimento al rispetto della normativa ambientale riguardava, comunque, le misure da adottare in sede di prevenzione antinfortunistica.
Il richiamo della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, sia nella intestazione che nel “contenuto” della delega, non può generare alcun equivoco o problema interpretativo.
Ritenere che la delega in questione riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS) costituisce, pertanto, palese travisamento della prova.
L’atto di delega delegava al Ba. soltanto la materia antinfortunistica e non certo la gestione degli scarichi fognari.

[1] Rilevava il Tribunale che “dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile che i liquidi che confluivano nella “platea di lavaggio” derivavano dall’attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni e che gli stessi, attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano nella fognatura senza che vi fosse alcun sistema di chiarificazione. Non poteva infatti ritenersi sufficiente che tali reflui, annoverabili tra gli scarichi da insediamento industriale, prima di essere immessi nella fognatura, passassero attraverso dei pozzetti (con profondità maggiore rispetto a quelli di entrata e di uscita), in quanto non era prevista alcuna attività di recupero periodica delle particelle più pesanti che andavano a depositarsi sul fondo dei pozzetti più vicini alla platea di lavaggio.
 
adminDelega ambientale: focus
Leggi Tutto