Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Modello 231 e messa alla prova della “Società”

Sentenza del GIP di Bologna, Modena e Milano – riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.12.2020


E’ oggetto di attenzione la particolare figura della messa alla prova (istituto sulla estinzione del reato) e la sua applicazione anche alle Società (articolo su questo sito 10.11.2020 – La Società può compiere lavori socialmente utili?). L’articolo metteva in luce la problematica confusa e le decisioni confliggenti sul tema dei Tribunali di Milano e di Modena. Con ciò ponendo in primo piano il dramma dell’interpretazione che porta disparità di trattamento laddove il legislatore non è chiaro e lascia varchi, “buchi” che permettono decisioni ugualmente sostenibili.  Al dibattito si è aggiunto anche il GIP di Bologna con ordinanza del 10.12.2020 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di messa alla prova della società per il reato di induzione indebita.

Si riporta dunque l’articolo già pubblicato ed in calce la posizione del GIP di Bologna che offre motivazioni diverse anche da quelle del GIP di Milano.

messa alla prova e 231*

Cinzia SilvestriSocietà, modello 231 …messa alla prova? (2)
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Nuovi reati ambientali: Novità per la "231"

Modificato l’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001
Nuovi reati ambientali: novità per il “modello 231”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il DDL relativo alla introduzione di nuovi reati ambientali.
Il legislatore infatti ha inserito nel codice penale gli articoli 452bis c.p. e ss. prevedendo per tali reati anche la pena della RECLUSIONE.
Il legislatore ha peraltro modificato anche il Dlgs. 152/2006 con riferimento particolare agli articoli 260,257 e 242…. continua lettura 231 Nuovi reati ambientali
**Assistenza Redazione Modello 231

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Modello 231: Linee Guida Confindustria 2014

Linee Guida 2014 Confindustria: modello organizzativo ex Dlgs. n. 231/2001
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Approvato in data 21.7.2014 dal Ministero Giustizia le linee Guida sulla responsabilità amministrativa ex Dlgs. 231/2001 di Confindustria aggiornate al 2014.
Linee Guida Confindustria 2014
Linee Guida Confindustria parte speciale

documenti tratti da sito confindustria
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Modello "231": quali responsabilità?

 Modello “231” – Responsabilità dell’Ente /Società: un chiarimento
Nota a sent. Cass. pen. Sez. VI, Sent. del  16-07-2010, n. 27735
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 La sentenza della Cassazione penale n. 27735/2010 precisa la natura della responsabilità della Società.
Con chiarezza espositiva riassume l’orientamento maggioritario e declina i passaggi fondamentali della disciplina.
Si riporta tra “virgolette” il testo della sentenza che esprime i passaggi logici e giuridici che permettono l’attribuzione di responsabilità alla Società, precisando anche in merito all’onere probatorio.
Di interesse il passaggio che riguarda l’adozione del Modello “231”; ovvero del modello organizzativo volto a prevenire la commissione dell’illecito da parte delle persone apicali (e non apicali) della Società.
Qualora l’accusa (PM) provi la commissione dell’illecito della persona fisica (es. dirigente) nell’interesse  (ad esempio) della Società accade che la stessa sia responsabile per non aver adottato tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare l’evento e dunque sia colpevole nella sua “dis-organizzazione” e tenuta a rispondere in proprio dell’illecito, a mezzo del pagamento della somma statuita dal Giudice.
La non obbligatorietà/non adozione del Modello “231” si traduce nella:
1)perdita di prova liberatoria;
2) colpa in “organizzazione”.
La Cassazione dribla il dogma della responsabilità oggettiva che… incombe.
In particolare:
1) RESPONSABILITA’ PROPRIA DELLA SOCIETA’
La Cassazione precisa la natura propria della responsabilità che si fonda nel rapporto di immedesimazione organica. Ciò permette che la società risponda di fatto commesso da altro soggetto.
“Il fatto – reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della societas, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questa, è qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; nè la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all’ immedesimazione.
2) TERTIUM GENUS
“Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un’autonoma responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione 3^ da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato “è fatto della società, di cui essa deve rispondere“.
Conclusivamente, in forza del citato rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l’ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.).
3) RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
 “Nè il D.Lgs. n. 231 delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo”.
4) ONERE DI PROVA
“Grava sull’Accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo.
5) MODELLO 231 – EFFETTO LIBERATORIO
“Militano, inoltre, a favore dell’ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D.Lgs. n. 231, art. 6, e, specificamente, l’onere per l’ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, “che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 6, lett. a) e che, sulla base di tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive lettere del citato art. 6.
Nessuna inversione dell’onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’Accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell’ente. Quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria.

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