Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …

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