Rumore: autolavaggio rumoroso

Autolavaggio rumoroso: è reato?

Cassazione penale n. 39454/2017

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale condannava  per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659, comma 2, c.p., il conduttore di un autolavaggio che  disturbava le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare di una  famiglia  “.. perché aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui all’art. 4 DPCM 14.11.1997, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, …”
La sentenza della Cassazione riassume l’inquadramento giuridico che il rumore proveniente da attività commerciale/industriale può provocare. Tant’è che il Giudice deve primariamente indicare con motivazione congrua la qualificazione giuridica del fatto contestato. Nel caso in esame invece il Giudice di prime cure si era limitato a condannare (penale) solo sulla base dell’accertamento dell’Arpa che accertava il rumore fuori norma.
Ma essere fuori norma non basta per configurare il reato e la Cassazione ricorda con sintesi i diversi casi/ipotesi che si possono verificare:
“… in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La Cassazione riteneva che il Tribunale non avesse compiuto idonea indagine sul fatto per la dovuta qualificazione giuridica e dunque annullava l’impugnata sentenza e rinviava al primo giudice per la diversa valutazione.
 

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