CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S SCUOLA CIVICA E AMMINISTRATIVACIVE-S/Scuola Formazione Civica e Amministrativa

Fonti rinnovabili e non solo…..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una bella iniziativa. Una Scuola, destinata ai giovani amministratori pubblici, con la finalità di prepararli ai temi di attualità e alla amministrazione. Un corso che trova luogo in Liguria ma con un modulo on line (in aprile 2025) che permette maggiori connessioni.

Diego Borri è ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’. 

Studio Legale Ambiente (Cinzia Silvestri) ha il piacere di partecipare alla sessione ON LINE DEL 23.4.2025 ORE 18 

Il tema che sarà trattato dai relatori è molto attuale: fonti rinnovabili. L’attenzione è sul d.lgs. 190/2024 che ha semplificato l’intero sistema normativo, caotico, e declinato le procedure amministrative da seguire in caso di fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili e a cosa servono. L’attenzione si pone anche sui concetti di pubblica utilità e pubblico interesse che scandiscono l’intera normativa. Insomma un momento di riflessione per tutti.

LEGGI PROGRAMMA SCUOLA CIVE-S 2025 Locandina 

Cinzia SilvestriCIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa
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NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

NEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

neutralità climaticaNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO

Regolamento n. 2021/1119 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 7.4.2025


Il concetto di “neutralità climatica” si riferisce all’obiettivo di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra con la loro rimozione dall’atmosfera, raggiungendo un equilibrio tra le emissioni prodotte e quelle assorbite. Questo concetto è centrale nelle politiche climatiche a livello internazionale e dell’Unione Europea.

La “neutralità climatica” è stata formalmente definita e integrata nel quadro normativo europeo attraverso il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come “Legge europea sul clima”, che stabilisce l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Questo regolamento è stato pubblicato il 30 giugno 2021 e rappresenta uno dei primi atti normativi a definire chiaramente l’obiettivo di neutralità climatica a livello dell’Unione Europea

In sostanza la neutralità climatica prevede lo sforzo comune di tutti gli stati a porre in essere politiche incentivanti a contrastare quei fattori che incidono sul cambiamento climatico e ripristinano uno stato di “normalità”.

Si riporta il considerando 22,23 del Regolamento 2021/1119 che indica attività operative da porre in essere evocando i “pozzi di assorbimento del carbonio”.

“I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto.

Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verdeper ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio.

Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2021 L 243/5 per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

(23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

Precisa il considerando n. 29 rinnovando l’impegno alle “energie rinnovabili” che si muovono appunto nell’ambito della “neutralità climatica”

Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

leggi articolo sul sito relativo al significato di GREEN DEAL

Leggi Regolamento UE 2021/1119 neutralità climatica

Cinzia SilvestriNEUTRALITA’ CLIMATICA: SIGNIFICATO
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RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

RESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante

responsabile tecnicoRESPONSABILE TECNICO/DISPENSATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

effetti della riforma ambiente L. 191/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 191/2024 (che ha convertito il DL 153/2024)  ha introdotto il comma 16-bis all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 stabilendo testualmente che “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.

Così l’Albo gestori Ambientali con nota del 6.3.2025 rivede i criteri per dispensare il legale rappresentante e riscrive:

 a) 5: “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa
iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa
per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
(trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione
regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
b) 5ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la
Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F,
ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.

Leggi nota dell’Albo Gestori del 6.3.2025 (gazzetta. uff. 5.4.2025)

Cinzia SilvestriRESPONSABILE TECNICO: dispensato il legale rappresentante
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FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

RIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

rifiuti a base di gessoRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW

schema decreto: aperte consultazioni

segnalazione a cura: Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rifiuti a base di gesso: EOW. E’ aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto relativo ai rifiuti a base di gesso e al recupero che conduce in End of Waste (EOW)- fine della natura di rifiuto. La consultazione è aperta fino al 10.4.2025.

E’ ormai lungo l’elenco dei “rifiuti” che trovano, attraverso il recupero, la fine della natura di rifiuto. Alcuni riguardano proprio i rifiuti da costruzione e demolizione che si prestano, per loro natura, al recupero e dunque esiste l’esigenza di semplificare. Semplificare è forse parola che non risponde al sistema di controllo che questi decreti attuano e tuttavia risponde alla esigenza di evitare rifiuti che possono essere recuperati e avere nuova vita. Si elencano i DM di interesse che hanno trovato conclusione.

Il testo nuovo apre con un “considerato” che riassume l’intento: “…che esiste un mercato per il gesso recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tale materiale è utilizzabile nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;…”

Il testo indica inoltre la definizione rifiuto a base di gesso:

a)“rifiuti a base di gesso”: rifiuti a base di gesso provenienti da attività di costruzione e demolizione, da stampi a base di gesso e dalla produzione di manufatti in gesso di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.;
b) “gesso recuperato”: rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui al presente regolamento;
c) “lotto di gesso recuperato”: un quantitativo di gesso recuperato non superiore a 500 tonnellate.

vai alla lettura dello schema del decreto sui rifiuti eow gesso economia_circolare/schema_decreto_eow_gesso_consultazione_pubblica.pdf

 

Cinzia SilvestriRIFIUTI A BASE DI GESSO: EOW
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Concessioni idrauliche….

Concessioni idrauliche….

StudiolegaleambienteCONCESSIONI IDRAULICHE…

L.R. VENETO N. 1/2025 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La L.R. Veneto n. 1/2025 modifica l’art. 4 della Legge R. Veneta n. 7/2020. “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. Pochi incisi ma determinanti soprattutto nell’espungere dal testo le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Rimangono soggette alla legge regionale dunque le piccole derivazioni. 

Le GRANDI derivazioni e concessioni trovano riferimento nel comma 1bis inserito nella norma che indica la necessità di una gara pubblica.

Così recita il nuovo articolo 4 L. R. Veneto 27/2020 come riformato:

Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1.   Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, (31.7.2029) ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024,(31.7.2029) il concessionario è tenuto, ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.

2.   Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all’assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3.   Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l’occupazione del demanio idrico.

4.   Per l’anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.

Va alla lettura delle LRV di riferimento.

LR veneto n. 7/2020 del 3.7.2020

LR Veneto n. 1/2025 del 10.2.2025

 

 

Cinzia SilvestriConcessioni idrauliche….
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RIPRISTINO AMBIENTE?

RIPRISTINO AMBIENTE?

recupero energeticoRIPRISTINO AMBIENTE?

Cosa significa Ripristinare l’Ambiente?

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Non è chiaro a tutti il significato dell’ordine di ripristinare l’ambiente tanto più se indicato in una sentenza penale. Quando si subisce la condanna al ripristino dell’ambiente sorge sempre un moto di sorpresa a carico dell’imputato che magari non aveva concordato la pena su questo punto (ritenendo di poterlo concordare). 

Ripristinare significa riportare alle condizioni originarie il sito e può assumere infinite modalità a seconda del luogo inquinato (non solo luoghi). La sentenza in commento sembra anche dire che il ripristino richiede una valutazione sul danno precisando che questa valutazione di danno è solo riferita alle misure ripristinatorie non al reato di riferimento che rimane , ad esempio nel caso trattato di “traffico illecito di rifiuti” sempre un reato di pericolo.

Il Giudice penale invero può ordinare in sede di condanna o di patteggiamento anche il ripristino dello stato dell’ambiente. Tale ordine è spesso confuso con la pena accessoria mentre è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa che può essere ordinata d’ufficio in quanto consegue alla commissione del reato. Il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies comma 4 c.p.) ad esempio prevede proprio questo tipo di sanzione che è dunque sottratta alle regole che disciplinano le pene accessorie.

Vediamo i punti interessanti della sentenza penale della Cassazione che conferma, in parte, la sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Sentenza della Corte di appello di Venezia con sentenza del 19/04/2021 n. 39511, ha applicato  la pena concordata per il reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p., ordinando il ripristino dello stato dell’ambiente. ​

  1. Ricorso per cassazione: Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, contestando l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale sanzione senza giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione. Le parti avevano concordato la pena del patteggiamento e la Corte di appello aveva poi ordinato il “ripristino dello stato dell’ambiente” quale elemento nuovo rispetto alla condanna di primo grado. Gli imputati trattano la condanna al ripristino dello stato dell’ambiente come se fosse una pena accessoria, contestando la riformatio in peius ecc…. 
  2. Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, specificando che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. ​ 452-quaterdecies c.p. ​: in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’ illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale. La sanzione dunque può essere ingiunta anche in secondo grado e a prescindere dalla pena concordata.
  3. Necessità di specifica motivazione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede una specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente : ” Ne consegue che perchè possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
  4. Annullamento con rinvio: La sentenza impugnata è stata rinviata a Giudice di appello per precisare la motivazione del ripristino dell’ambiente sotto il profilo del “danno”.
Cinzia SilvestriRIPRISTINO AMBIENTE?
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RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
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Regione Veneto: Regolamento VINCA

Regione Veneto: Regolamento VINCA

VASRegione Veneto: Regolamento VINCA

Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:

  1. Oggetto e finalità del regolamento (Art. ​ 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. ​
  2. Livelli di valutazione (Art. ​ 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione. ​
  3. Parere motivato (Art. ​ 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. ​ È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A. ​
  4. Programma di Monitoraggio (Art. ​ 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche. ​
  5. Oneri istruttori (Art. ​ 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere. ​

I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.

Regolamento VINCA

ALLEGATO_Regolamento_VINCA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VINCA
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Regione Veneto: Regolamento VAS

Regione Veneto: Regolamento VAS

VASRegione Veneto: Regolamento VAS

Regolamento attuativo VAS del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Anche il Regolamento attuativo VAS della Regione Veneto è munito  di Allegato che indica le varie fasi del procedimento e si riporta a stralcio le prime fasi:1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (articolo 6 del regolamento)
La procedura per la Valutazione Ambientale Strategica di piani/programmi e loro modifiche si articola, in
conformità con l’articolo 13 del TUA, nelle seguenti fasi.
FASE 1: Trasmissione della documentazione preliminare
1. L’autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, tramite
il proprio indirizzo di PEC istituzionale:
a) il modulo correttamente compilato di presentazione dell’istanza, disponibile sul sito web della Struttura a
supporto della Commissione regionale per la VAS;
b) il Rapporto Preliminare comprensivo delle eventuali informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dei
precedenti atti di pianificazione o programmazione, della descrizione e delle informazioni sui possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma, degli obiettivi generali che si intendono
perseguire e delle scelte strategiche pertinenti in rispondenza dei criteri di cui all’Allegato I del TUA.
FASE 2: Verifica della completezza documentale
1. La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della
documentazione trasmessa e, laddove si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa,
comunica all’autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell’istanza che deve intervenire nei
successivi 10 giorni. Qualora l’autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel
termine previsto, l’istanza viene archiviata. Resta nella facoltà dell’autorità procedente presentare nuovamente
l’istanza, corredata della documentazione necessaria al suo esame, con nuova decorrenza dei termini per la
conclusione del procedimento.

Regolamento VAS Regione Veneto

ALLEGATO_Regolamento_VAS

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento VAS
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Fonti Rinnovabili: semplificazioni

Fonti Rinnovabili: semplificazioni

fonti rinnovabiliFonti Rinnovabili: semplificazioni

d.lgs. 190/2024 – Gazz. uff. 12.12.2024

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12.12.2024, il d.lgs. 190/2024 (con vigenza al 30.12.2024) che ha lo scopo di incentivare e soprattutto semplificare le procedure amministrative utili all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Il d.lgs. 190/2024 spinge nell’unica direzione possibile ovvero quella di accelerazione, semplificazione in modo da rendere veloce lo sviluppo delle rinnovabili. Vero è che tale d.lgs. 190/2024 è frutto di una disposizione che risale ancora al 2022 e che dunque ha impiegato ben due anni per venire alla luce. Non proprio in linea con le esigenze di celerità e semplificazione. In ogni caso, ora il d.lgs. esiste e va letto attentamente. Si riporta stralcio iniziale del Dossier parlamentare del settembre 2024 che spiega i buoni propositi del documento:  

Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell’economia. La produzione e il consumo di energia sono responsabili – secondo le stime della Commissione europea – di oltre il 75% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione europea. Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile viene pertanto considerato elemento essenziale per conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione europea – a cui ciascuno Stato membro deve concorrere – di consumare una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030. Obiettivo, quest’ultimo, a sua volta funzionale a conseguire la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, fissato nella c.d. legge europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119). Uno dei fattori che favoriscono la diffusione degli impianti di energia rinnovabile e, in particolare, l’aumento della capacità di generazione installata per la produzione di energia elettrica da FER, è la definizione di procedure amministrative semplificate per l’installazione di nuovi impianti, per il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio e la salute, tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti.

LEGGI D.lgs. 190/2024

Cinzia SilvestriFonti Rinnovabili: semplificazioni
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Riforma Ambiente: L. 191/2024

Riforma Ambiente:  L. 191/2024

Riforma Ambiente – L. 191/2024

L. 191/2024 del 13.12.2024 – DL 153/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2024 la Legge n. 191 del 13.12.2024 e vigente dal 17.12.2024 di conversione del Decreto Legge n. 153/2024 che modifica alcune parti del d.lgs. 152/2006: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

La Legge di conversione interviene su alcuni punti del DL 153/2024 inserendo alcune novità.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato nella parte relativa alla VIA, AIA, nella prima parte del testo si citano gli articoli 8,19,23,24,25,26bis,29sexies. Per ogni articolo è necessario apposito commento. Prosegue il DL modificando anche le norme della parte terza sulle acque (arti..47,77,104,141 d.lgs. 152/2006..) Prosegue con la parte IV Rifiuti del d.lgs. 152/2006 e con le bonifiche. Una riformulazione che si impone, a detta del Governo ,per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.

Scrive il Governo: “Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;..”

DL 153/2024 convertito legge n. 191/2024

Cinzia SilvestriRiforma Ambiente: L. 191/2024
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art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto

verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 153/2024 convertito in legge n. 191/2024 del 13.12.2024 in vigore dal 17.12.2024.

La legge di conversione non ha modificato il testo del DL 153/2024.

La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.

Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19 inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.

«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del    provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;

Leggi Tabella di confronto  art. 19 D.lgs. 152:2006 dopo Legge conversione

Cinzia Silvestriart. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
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Dichiarazione e mendacio

Dichiarazione e mendacio

DICHIARAZIONE E MENDACIO

WEBINAR 16.10.2024 – DM 127/2024 – INERTI – RELAZIONE INTERVENTO

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente ha pubblicato l’intervento tenuto durante il webinar del 16.10.2024 – sul rifiuti inerti ed il nuovo regolamento 127/2024 – sulla rivista lexambiente.it che si è offerta di ospitare la relazione. L’intervento riguarda le conseguenze della dichiarazione non veritiera, indica il significato della dichiarazione sostitutiva, le differenze tra il vecchio DM 152/2022 ed il nuovo DM 127/2024. Una breve riflessione sulla importanza delle dichiarazioni ex art. 46,47 DPR 445/2000.

Cinzia SilvestriDichiarazione e mendacio
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Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

DL. 152/2024 – riforma Ambiente

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo ha pubblicato il DL n. 153/2024 che revisiona, modifica ampliamente anche il Codice Ambientale. Bonifiche, Acque, Energia ed anche Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 19 Dlgs. 152/2006 si occupa della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di quel periodo di tempo dedicato a verificare se un certo progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di VIA. Un periodo di passaggio che dovrebbe essere veloce, semplice e soprattutto dare certezza all’istante della propria sorte. Il tempo è denaro per le imprese.

La formulazione dell’art. 19 previgente lasciava spazio a molte critiche. I tempi innanzi tutto. Procedure di assoggettabilità lunghe alcuni anni. La procedura che dovrebbe decidere sulla assoggettabilità a VIA si trasforma in un lungo calvario. Quelle poche regole che esistono non vengono fatte valere perché l’esercizio del diritto produce altri costi ed altri tempi.

Vero è che il Governo si apre affermando” …Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti  di  valutazione  ambientale  per   la   promozione   di investimenti in settori strategici per lo sviluppo  del  Paese  e  la tempestiva realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)  ..;

Quale è il termine perentorio per la pubblica amministrazione per esprimere il provvedimento? La risposta è: dipende.

–  continua lettura articolo – art. 19 d.lgs. 152/2006 DL 153:2024

Cinzia SilvestriAssoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma
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RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

RIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?

 3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento. 3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784). 3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b). 3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. - Ministero dell’Ambiente - 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.RIFIUTI TESSILI – Sottoprodotti?

Cass. pen. 35000/2024 – Esclusione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Interessante sentenza che chiarisce la destinatzione dei rifiuti tessili ed esclude che possano essere trattati come sottoprodotti (art. 184 bis Dlgs. 152/2006) o EOW – cessazione qualifica rifiuto /art. 184 ter Dlgs. 152/2006.

Percorsi diversi.

La sentenza, negli ultimi punti, chiarisce la differenza ed il significato delle 2 categorie giuridiche (sottoprodotto e EOW) e soprattutto sottilinea la necessità della prova: se l’imputato ritiene di indicare il tessuto come sottoprodotto deve darne prova in giudizio.

Si riporta estratto della sentenza che chiarisce il percorso logico/giuridico:

“3.17. La deduzione difensiva che il rifiuto tessile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima tessile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18. Ed infatti, delle due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .. di deposito temporaneo di rifiuti …, di terre e rocce da scavo (… di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali … di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali …., di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee …., di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali ….
3.19. Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20. Allo stesso modo, la cessazione della qualifica di rifiuto dell’indumento usato (o comunque del rifiuto tessile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – Ministero dell’Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero…”

Cinzia SilvestriRIFIUTI TESSILI – SOTTOPRODOTTI?
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DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

DELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Esiste l’errata convinzione che la delega, anche ambientale, esima da ogni responsabilità il delegante (con il semplice conferimento).

La delega, certamente, permette di trasferire ad altro soggetto il dovere ed obbligo di intervento, di azione e le conseguenti responsabilità, ma il comportamento del delegato e del delegante deve rispettare regole complesse, che l’atto di delega deve tenere in considerazione.

Accade spesso di vedere conferire delega dall’organo collegiale (consiglio di amministrazione) ad un amministratore “delegato”  e dunque quest’ultimo risponde in via personale dei poteri a lui conferiti . Vero è però che esiste una responsabilità solidale che comunque coinvolge gli amministratori senza deleghe. L’amministratore senza deleghe invero può essere a conoscenza dell’illecito anche ambientale, ad esempio a mezzo di comunicazioni direttamente effettuate del delegato. Ecco che il delegante viene coinvolto nella responsabilità, si badi non per la sola posizione  per il proprio ruolo a prescindere, ma in quanto ha contribuito con la sua condotta “consapevole” alla causazione del reato, dell’illecito.

La prova è complessa perché il delegante risponde nella misura in cui la sua omessa condotta, la sua inerzia, l’omesso intervento è causale all’illecito.

Prova complessa ma non impossibile e che tuttavia costringe alla difesa.

Lo schema della responsabilità del delegato anche ambientale trova riferimento in norma del codice civile (artt. 2392,2381 c.c.) ma dialoga con altri sistemi di responsabilità penali (art. 40 c.p.) ed anche ambientali. Bisogna ricordare invero che nel sistema ambientale una precisa definizione delega ambientale o disciplina, non si trova. La delega viene mutuata dalle disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006) che nel tempo hanno tracciato bene i confini tra delegato e delegante dedicando apposite norme e regole, che hanno ispirato anche la delega ambientale.

Vero è che la delega ambientale ha ad oggetto il trasferimento di poteri relativi a illeciti che incidono spesso non solo sull’inquinamento “ambientale” ma anche sulla “salute” e dunque la ripartizione delle responsabilità acquista maggiore attenzione e richiede un approccio integrato di alcuni sistemi normativi dislocati in plurimi settori del diritto (civile, penale, normative settoriali ecc…).

Cinzia SilvestriDELEGHE AMBIENTALI: RESPONSABILITA’
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Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024

Webinar on line – 16.10.2024 – Inerti e nuovo DM 127/2024 

abrogato il DM 152/2022 dal 26.9.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Webinar on line – gratuito – Inerti DM 127/2024 – costruzioni e demolizioni.

Dal 29.9.2024 è vigente il nuovo Regolamento DM 127/2024 che ha abrogato il precedente DM n. 152/2022. Il Webinar si propone di offrire un primo focus su alcuni temi sottolineando le differenze con il precedente testo. La lettura del Decreto e il confronto con il precedente testo portano in luce alcuni passaggi di non facile comprensione. Il DM, il Regolamento invero vuole essere operativo ed esecutivo dell’art. 184 tre d.lgs. 152/2006. Punto di partenza. Il Webinar è breve e si concentra (1 ora circa) su alcuni punti.

Iscriviti al Webinar ISCRIVITI SCARICA Modulo iscrizione 16.10.2024

Cinzia SilvestriWebinar on line – 16.10.2024 – Inerti – Nuovo DM 127/2024
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DIRETTIVA IED 2024/1785

DIRETTIVA IED 2024/1785

Direttiva 2024/1785 – IED

Emissioni industriali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Direttiva UE 2010/75 entra nella storia e viene modificata e sostituita dalla nuova direttiva IED 2024/1785.

Cambia già la titolazione della Direttiva che promette un campo più vasto

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

 

DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

 

Prima di affrontare le modifiche sostanziali della nuova Direttiva IED è utile sempre uno sguardo al primo considerando della Direttiva che indica le finalità, l’intento europeo. Il Considerando cita i soliti punti di riferimento (Green Deal, neutralità climatica) ma riassume, verso la fine, un’insieme di strategie, impegni, propositi, finalità discussi in seno europeo che camminano verso un unico obiettivo. Certo interessante l’inciso sulla guerra in Ucraina che ha evidenziato il problema Energia, e la necessità di creare nuovi fonti, diversificate. Le parole hanno un peso.

” La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall’Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L’Unione sostiene inoltre l’accordo di Parigi (4), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell’Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell’ottobre 2020 e il piano d’azione verso l’inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l’impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l’iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell’ambito della risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un’azione comune europea per sostenere la diversificazione vvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare efficienza energetica.

DIRETTIVA IED 2024/1785

Cinzia SilvestriDIRETTIVA IED 2024/1785
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

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Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale ambiente

Direttiva 2024/1203/UE 

Recepimento entro il 21.5.2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stata pubblicata la nuova direttiva 2024/1203/UE, sulla tutela penale ambiente ,  che invita anche l’Italia a rivedere i reati ambientali a precisarli, modificarli, a precisare il sistema amministrativo -penale secondo nuovi indicatori che esprimono maggiore durezza verso coloro che realizzano determinate condotte. La nuova Direttiva impatterà dunque sul nostro sistema penale, e non solo.

Prima di analizzare i reati che verranno e l’impatto che avranno sul nostro ordinamento, è utile riassumere i tempi di attuazione di questa complessa Direttiva.

Quando interviene una nuova Direttiva (tutela penale dell’ambiente) la comprensione degli effetti non è immediata. Eppure, mette in modo un meccanismo Nazionale di adeguamento, a prescindere dagli effetti diretti.

La Direttiva invero sostituisce la Direttiva 2008/99/CE e la direttiva 2009/123/CE. Il processo di valutazione e revisione ha impiegato almeno 15 anni.

La nuova Direttiva ammette l’insufficienza delle misure della precedente direttiva al considerando n. 4 : “le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE …non sono state sufficienti a garantire la conformità ….tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante…sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive… che esprimano maggiore riprovazione sociale … “.

È interessante il richiamo alla “riprovazione sociale” che evoca quasi una punizione morale, pubblica.

L’art. 28 della Direttiva precisa ….continua lettura dell’articolo ...

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Cinzia SilvestriTutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE
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Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza ambientale

Carabinieri: competenza Ambientale

Decreto 11.4.2024 – Ministero Difesa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Ministero della Difesa indica le competenze ambientali “..del personale ispettivo con  compiti  di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri e criteri  generali  per lo svolgimento delle attività ispettive…”

Il decreto indica l’elenco delle attività ispettive che si sostanziano in vigilanza, prevenzione e anche repressione, di seguito riassunte:

  1. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ..
  2. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale,  ..
  3. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela all’inquinamento atmosferico, idrico e   acustico,   alla

salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio  ecologico,  ..

  1. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;
  2. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti,  nonche’  della  repressione  dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai  sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni  attribuite,  ai  sensi dell’art.  197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. vigilanza, prevenzione e repressione attinenteal  rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle  radiazioni  ionizzanti  e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo  e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Cinzia SilvestriCarabinieri: competenza ambientale
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DNSH – Guida operativa 14.5.2024

DNSH – Guida operativa 14.5.2024

Guida operativa DNSH del 14.5.2024

CAM, acque reflue, biometano, idrogeno……

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata, nel sito del Ministero (MASE), la guida aggiornata DNSH ( Guida-Operativa_terza-edizione)

La Guida aiuta alla applicazione del principio DNSH che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH). Tale principio, di vasta portata e di difficile definizione, deve trovare una applicazione concreta e dunque viene declinato in molteplici settori, ben indicati nella Guida.

Si pone subito l’attenzione a determinati settori che vengono poi “guidati” da schede, mappature, quasi a porre un controllo dell’ipotizzato danno.

Interesse principale per i CAM, ma anche per le acque, produzione di biometano, impianti di recupero rifiuti, idrogeno ecc….

Con riserva di approfondirne alcuni temi, è utile una visione d’insieme del testo per trovare le coordinate che ci interessano e per comprendere la finalità di una guida che non ha valore normativo ma certamente è compilativa, descrittiva, e necessita dell’importanza  che merita.


L’introduzione delle Guida ricorda i sei settori di azione e così si esprime:

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo)3. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo: 

 alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 

 all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

 all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

 alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

 alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea. 

leggi Guida-Operativa_terza-edizione

Cinzia SilvestriDNSH – Guida operativa 14.5.2024
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EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
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