Direttiva IED – 2024/1785 emissioni
Recepimento Legge delega 91/2025
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .
Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.
La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.
- Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
- Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva.
- Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria.
- Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva.
- Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva.
Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;