T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – agevolazioni – utenze non domestiche

Decreto sostegno Imprese – DL 41/2021 art. 30

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Art. 30 del Decreto per il sostegno dell’impresa (DL 41/2021 e legge di conversione 69/2021) si occupa della TARI (Tassa sui rifiuti) e prevede una “deroga solo per l’anno 2021” (6 mesi per intenderci).

Viene inserito inciso che riguarda proprio l’art. 238 comma 5 del d.lgs. 152/2006; articolo dedicato alla Tariffa di gestione dei rifiuti urbani che si ricorda:

” Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale…”

Ebbene, per questa categoria, il Decreto sostegni prevede una comunicazione ai Comuni:

5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Cinzia SilvestriT.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

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