Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Leggi articolo pubblicato su rivista Recoverweb giugno 2020.

Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


La sentenza del TRGA sez. Bolzano n. 294/2016 richiama l’attenzione su tema delicato e poco compreso, anche perché legato agli impianti d’incenerimento, da sempre avversati dalla comunità. La questione affrontata dal TRGA riguarda la richiesta di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale dell’inceneritore di Bolzano in R1 (recupero – utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). Passaggio voluto dal legislatore del 2014 (D.L. n. 133/2014 e L. n. 164/2014 art. 35, comma 5) per tutti gli inceneritori che dunque sono tenuti a dismettere la destinazione allo smaltimento (D10). Il recupero di energia, dal 2014, è dunque finalità degli inceneritori.

Recupero energetico che aiuta gli inceneritori al passaggio, anch’esso voluto dal legislatore del 2014, dalla capacità nominale dell’impianto (tonnellate di rifiuti al giorno) che viene fissata dalla amministrazione, al “carico termico”, che permette all’impianto di viaggiare a saturazione, a pieno carico, senza limiti giornalieri.

La qualifica in R1 porta con se’ alcuni benefici: consente, ad esempio, di raccogliere maggiori rifiuti (che aiutano il carico termico) ed anche di abbattere l’ecotassa; benefici che trovano ragione proprio nell’evitare lo smaltimento.

FORMULA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il legislatore italiano (Dlgs. n. 205/2010), uniformandosi alla Direttiva CE 2008/98, riportava, nell’allegato C della Parte IV del Dlgs. 152/2006 la nota (4) che indicava la “formula” per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani; nel 2011 venivano emanate le Linee Guida UE sull’R1; Linee Guida che seppur non vincolanti sono state poste alla base delle valutazioni di efficienza.

La “formula” di efficienza energetica peraltro è mutata nel tempo. La prima formulazione della nota 4 sopra citata (Dlgs 205/2010) è stata sostituita dall’art. 1 comma1, DM 7 agosto 2013 e poi dall’ art. 1, comma1, D.M. 19.5.2016 n. 134. Modifiche che hanno introdotto il fattore climatico, non previsto nelle Linee Guida UE del 2011.

Ciò che più conta è che l’impianto d’ incenerimento, per sua vocazione recuperatore di energia, ottiene la qualifica in R1 tutte le volte che i calcoli di efficienza rispettano la formula e l’amministrazione è chiamata solo a “verificare” tale sistema.

LEGAME TRA CARICO TERMICO E R1

Permettere all’impianto il carico termico significa consentire di “bruciare” (anche se termine improprio) a pieno carico. La qualifica in R1, in termini di energia, è conseguenziale e facilitata anche dal carico termico. Sono due punti che dialogano ma non sono inscindibili. Significa che l’impianto che viaggia col carico termico potrebbe non raggiungere l’efficienza energetica di cui alla formula sopradetta (caso raro), senza però incidere sul “carico termico”. Il Carico termico aiuta la qualifica in R1 che a sua volta agevola il carico termico. Tuttavia non si può concludere che se non si ottiene R1 allora non si può viaggiare a carico termico. La conseguenza sarebbe il ritorno ad uno stato non permesso dal legislatore del 2014 ovvero la capacità nominale dell’impianto, che consente di “bruciare” solo alcune tonnellate di rifiuti al giorno (imposte dalla amministrazione) con la finalità dello smaltimento (D10).

Il CASO

In questo quadro di riferimento, la sentenza del TRGA Bolzano n. 294/2016 precisa alcuni contenuti a fronte delle contestazioni della associazione ambientalista che impugnava proprio la qualifica in R1 ottenuta dall’impianto di Bolzano.

Il Tribunale ripercorre la storia normativa e ricorda il compito di “verifica” delle amministrazioni sul punto: “ Poco tempo dopo entrava in vigore il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con L. 11 novembre 2014, n. 164. Per quanto di interesse nella presente causa, tale decreto legge prevedeva all’art. 35, comma 5, che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.

Modifica non sostanziale (R1)

La Società dunque presentava modifica non sostanziale per ottenere la qualifica in R1 che subito veniva concessa dalla amministrazione.

Si consideri che il favore del legislatore permette di considerare la richiesta di qualifica in R1 (che consegue ad almeno 1 anno di funzionamento dell’impianto) quale modifica NON sostanziale e dunque considerata priva di impatti ambientali.

Il Tribunale conferma la correttezza della  istanza di modifica non sostanziale in quanto “non si è in presenza di alcun incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia…La nuova classificazione dell’impianto da D10 a R1 non comporta quindi nessuna modifica all’impianto stesso, che del resto, come già detto sopra, sin dall’inizio era stato concepito per massimizzare l’efficienza energetica. …”.

Continua il TAR: “..Anche nel piano di gestione rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano (all. 2 della Provincia) si prevedeva espressamente l’utilizzo del calore dall’incenerimento dei rifiuti. … Con l’incenerimento il volume dei rifiuti si riduce a un decimo e a un terzo il peso. L’energia del processo d’incenerimento può essere utilizzata in forma di energia elettrica o calore. L’utilizzo di calore dall’incenerimento dei rifiuti sostituisce 1.500 m3/anno di metano” e al punto 5.3.2 che “per l’Alto Adige, dove è prevista la realizzazione di un unico impianto da 100.000 – 130.000 ton/anno e con una disponibilità di suolo per la realizzazione di nuove discariche estremamente limitata, si può affermare che il trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico è ambientalmente e economicamente migliore rispetto alle altre forme di pretrattamento”.

SMALTIMENTO

Il Tribunale inoltre sottolinea questione non ancora compresa: “ Del tutto infondata è al riguardo l’affermazione delle ricorrenti che “l’attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata come smaltimento”. Ed invero, la sentenza C-458/00 del 13.2.2003 della Corte di Giustizia Europea richiamata al riguardo dalle ricorrenti non è più applicabile al caso de quo, in quanto la Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica…A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali. Alla luce di quanto precede, appare corretta la decisione dell’Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 a R1 dell’impianto de quo come modifica non sostanziale….”

Cinzia Silvestri