ENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E
“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.
- QUADRO NORMATIVO: CENNI
Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.
In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:
- la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
- il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
- il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
- La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
- INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.
Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente