servizio idrico -pagamento canoni?

servizio idrico - pagamento canoni?Servizio idrico – pagamento canoni?

Cass. civ. ord. 15059/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Se il servizio di depurazione non è effettivo e concreto perché, ad esempio, mancano i sistemi di depurazione, l’utente non è tenuto a pagare il canone con il servizio di depurazione inesistente. L’onere di provare che il sistema di depurazione è esistente incombe a carico del gestore del servizio. La giurisprudenza  in passato aveva invece sostenuto che tale canone è comunque dovuto anche in assenza del sistema depurativo.

IL CASO

Il fatto che ha dato origine alla sentenza: la richiesta di un utente di fornitura idrica residente a Napoli, di ottenere la restituzione dei canoni di depurazione pagati nonostante il depuratore fosse inefficiente e non svolgesse la sua funzione di depurazione delle acque reflue. ​ La domanda si basava sulla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedevano il pagamento della tariffa di depurazione anche in assenza del servizio effettivo. ​ Nel giudizio sono intervenuti altri utenti con richieste analoghe, e sono stati chiamati in causa il Comune di Napoli, la Regione Campania e XXX CAMPANIA Spa. ​

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Società del Servizio Idrico integrato del COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE contro la sentenza del Tribunale di Napoli .

La Cassazione ha confermato che la Società  è tenuta alla restituzione dei canoni di depurazione agli utenti, in quanto soggetto che ha incassato le somme senza fornire il servizio di depurazione. ​ Inoltre, ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente la decisione, rispettando il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione delle sentenze. ​

La Corte ha anche dichiarato inammissibili alcuni motivi del ricorso per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione che le questioni sollevate fossero state dedotte nei gradi di merito. ​ Infine, ha confermato che spettava alla società  ​ fornire la prova degli oneri relativi alla progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa restitutoria degli utenti. ​

Scrive la Cassazione:

Il Tribunale, considerato che la domanda svolta dall’attrice e dagli intervenuti afferiva a un contratto di utenza idrica, rispetto al quale unico titolare dal lato passivo era A.B.C. concessionaria del servizio idrico integrato, …..in base al principio della scomposizione della fattispecie ha ritenuto l’appellante tenuto, al fine di procedere allo scomputo dal credito restitutorio, all’onere della prova quanto agli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria come peraltro enunciato da questa Corte già con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11270, puntualmente richiamata in motivazione. Quanto detto dal Tribunale deve essere inteso nel significato che ragionevolmente può essere attribuito all’espressione usata, ossia non che A.B.C. fosse tenuta a provvedere agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’ impianto, ma alla prova del relativo ammontare onde provvedere allo scomputo da quanto oggetto di restituzione per effetto del non regolare funzionamento dell’ impianto, per essere a ciò tenuta in base al contratto di utenza idrica….”

La Cassazione ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. ​

Cinzia Silvestriservizio idrico -pagamento canoni?