Trasporto occasionale rifiuti: è reato

Trasporto occasionale rifiuti: è reato
Cass. penale 48574/2016 – segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale n. 48574/16 ritorna sulla dibattuta questione del trasporto occasionale di rifiuti stabilendo che tale condotta integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 che prevede alla lettera a) la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da € 2600 a € 20.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi (come nel caso trattato in sentenza).
Recita la Cassazione: “…Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, lettera A, del d. Igs. 152 del 2006.
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