A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

continua lettura articolo e schema di confronto e chiedi pw per accedere  scrivi a info@studiolegaleambiente.it

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriA.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze
Leggi Tutto