Cani: lesioni personali, risponde solo il proprietario?

Prendersi cura di un cane randagio, può costare “caro”…
Responsabilità del mero detentore – Cass. penale 51448/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Una famiglia si prende cura di una cane randagio, un pastore tedesco, che provvede ad aggredire il vicino di caso provocandogli lesioni.
Il vicino di casa aziona richiesta di risarcimento del danno e denuncia penale per lesioni (art. 590 c.p.) nei confronti del detentore dell’animale..
Dalle risultanze processuali infatti emerge che i figli dell’imputato erano soliti portare al guinzaglio e dare da mangiare al cane che aggredì per strada il vicino. Interessante anche la valenza che assume in giudizio l’offerta bonaria alla vittima di un risarcimento ritenuto dalla corte “un elemento indiziario dal quale presumere indirettamente un riconoscimento …di una qualche forma di responsabilità…”. Non solo , compaiono anche foto con il cane tenuto al guinzaglio e legato ad una catena nel cortile dell’ imputato.
Risulta dunque accertata una relazione di fatto (espressione della teoria del contatto sociale) con l’animale tale da far sorgere un obbligo di custodia in capo all’imputato.
Il mero possessore dell’animale assume dovere di custodia e di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni dell’animale. Non basta neppure tenere il cane in un cortile recintato o con la catena e neppure la scritta “attenti al cane” è bastevole a sollevare di responsabilità anche il semplice detentore. Nessuna valenza alla mancanza di registrazione dell’anagrafe canina e all’apposizione di un microchip.
Affidare un cane peraltro randagio nelle mani dei propri figli, magari minorenni ed inadeguati a condurre il cane può provocare conseguenze importanti.
Così afferma la Cassazione pen. 51448/2017

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