DIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE

corruzione direttivaDIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE

Abuso d’ufficio?

Segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata la Direttiva 2026/1021 relativa alla lotta contro la corruzione.

La direttiva concede 24 mesi (2028) agli Stati membri per adottare gli utili strumenti e attuare la Direttiva. La riflessione immediata è sull’abuso di ufficio che è stato abrogato nel 2024 e tuttavia sembra rivivere sotto altre spoglie nel testo della Direttiva. L’art. 7 della direttiva ed il considerando n. 17 paiono colpire proprio quelle condotte che il nostro sistema ha abrogato. Condotte gravi e tuttavia impalpabili, difficili da provare e che richiedono un certo coraggio.

Utile la lettura del considerando n. 17 della Direttiva:

L’esercizio illecito di funzioni pubbliche rischia di minare la fiducia dei cittadini, lo Stato di diritto e l’equità economica e può arrecare grave pregiudizio all’interesse pubblico. Al fine di prevenire un tale danno, gli Stati membri dovrebbero individuare violazioni gravi della legge, siano esse azioni od omissioni, o entrambe. Tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parità di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l’applicazione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche a determinate categorie di funzionari pubblici. Nell’individuare le pertinenti violazioni gravi della legge, gli Stati membri potrebbero tenere conto di questioni quali, tra l’altro, la possibilità che la condotta sia stata commessa nell’intento di ottenere un indebito vantaggio per il funzionario in questione o per un terzo o al fine di ledere i diritti o gli interessi legittimi di una persona.

Così l’art. 7 della Direttiva:  Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.

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Cinzia SilvestriDIRETTIVA UE 2026/1021 – CORRUZIONE