Sottoprodotto, questo sconosciuto….

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Riflessione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


Il legislatore cerca di evitare la produzione del rifiuto.

Esiste un reticolo normativo importante e complesso che permette di escludere un residuo di produzione dalla normativa sui rifiuti. Tuttavia, il percorso non è semplice.

Art. 184 bis Dlgs. 152/2006

Bisogna partire dalla norma madre dell’art. 184 bis del decreto legislativo 152 del 2006; norma a tutti nota, ma la cui applicazione non è affatto semplice e sottoposta alla interpretazione non solo delle amministrazioni e dei pubblici controllori, ma anche della giurisprudenza.

Terre e rocce da scavo

Il legislatore è riuscito a disciplinare qualche settore come quello delle terre rocce da scavo, imponendo una disciplina a livello nazionale (DM 120/2017) che ha comunque uniformato i comportamenti e indicato anche il percorso amministrativo da seguire per poter rispettare proprio l’articolo 184 bis sopracitato.

Sottoprodotto

Laddove non esiste una norma a livello nazionale, l’unico riferimento rimane l’articolo 184 bis che non è così semplice da applicare per una società. Si aggiunge il DM 264/2016 che precisa alcuni adempimenti.

Il percorso che porta al sottoprodotto genera responsabilità perché l’errore, magari contestato dall’amministrazione e poi accertato in sede giudiziale, può costare molto non solo economicamente.

Regione

Allora ci sono dei percorsi che vengono ragionati assieme alle pubbliche amministrazioni, in particolare all’arpa e alla Regione, per giungere a una decisione concordata che ponga a riparo, quella determinata società in relazione a quel determinato procedimento; che consente di considerare quel percorso utile e verificato (sottoprodotto) anche per altre aziende. ……continua lettura articolo sottoprodotto riflessioni 

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