Sottoprodotto, pietrame?
Cass. Pen. n. 50499/2023
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026
FATTO
Una società subiva il sequestro di un terreno, una cava e di altri beni nell’ambito di un’indagine per reato ambientale relativo alla gestione illecita di rifiuti e violazione edilizie ed in riferimento alla lavorazione di lastre di pietra. Gli scarti, il pietrame, derivante dalla lavorazione delle lastre e dunque residui venivano utilizzati per riempire una depressione presente nell’area.
ll tribunale qualificava questi materiali come rifiuti e non come sottoprodotti, rilevando l’assenza di un’autorizzazione edilizia (CILA anziché permesso di costruire) e ambientale, per il riempimento.
La società, sosteneva che il pietrame era un sottoprodotto perché veniva riutilizzato nello stesso sito produttivo per il riempimento della depressione. Il riempimento con gli scarti di pietrame rappresentava, secondo la società, la prova dell’utilizzo nel circolo produttivo e non uno smaltimento illecito.
Si aggiunge anche il fatto che è presente una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA, che secondo la società legittimava l’attività di riempimento.
Veniva anche sostenuto che la destinazione urbanistica dell’area consentiva un’attività estrattiva e produttiva e che il materiale utilizzato era solo e proprio il pietrame.
Queste argomentazioni, utili a sostenere la natura di sottoprodotto del pietrame utilizzato per riempimento della depressione, non vengono accolte dalla Cassazione….