Autorizzazione Unica Ambientale : pubblicato il Regolamento DPR 59/2013
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Pubblicato (Gazz. Uff. 29.5.2013) DPR 13 marzo 2013 n. 59 che entrerà in vigore il 13.6.2013
Si riporta l’art. 3 del DPR che fissa a 15 anni la validità della AUA:
Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della
normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi
nell'autorizzazione unica ambientale.
3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i
relativi progetti.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento
delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente, la quale
puo' procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative
qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario. Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.