P.A. e obbligo di provvedere…

oggligo P.A.P.A. e obbligo di provvedere

Emissioni acustiche e odorigene – Art. 2 L. 241/90

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 29.8.2026


Accade spesso che il privato chieda l’intervento della pubblica amministrazione in presenza di molestie odorigene o acustiche (ma anche altri settori ambientali). In effetti qualche volta l’amministrazione perde di vista il proprio dovere di intervenire o comunque di valutare l’istanza del privato e si trincera in un silenzio protratto nel tempo o in risposte non pertinenti lasciando il privato in balia degli eventi.

Il silenzio dell’amministrazione è pesante e produce conseguenze in ogni settore. Il privato ha la possibilità di contestare il silenzio e tuttavia, laddove sia costretto ad adire il giudizio per il rispetto dell’obbligo, significa che la tutela è vanificata e comunque tardiva rispetto ai bisogni. Il privato deve onerarsi di costi ulteriori (non sempre disponibili), subire la molestia odorigena o acustica, per tempi lunghissimi, attendere l’esito dei processi (penale, amministrativo ecc..). 

  • Istanza a provvedere

Allora è bene ricordare che il privato che subisce emissioni può rivolgere istanza di controllo e di intervento, a diversi soggetti pubblici:

  1. Il Comune che ha un potere ordinario di vigilanza e controllo sugli impianti autorizzati ma anche un potere di ordinanza contingibile urgente ex articolo 54 comma 4 TUEL; potere attivabile in presenza di gravi pericoli per l’incolumità pubblica; attivabile solo davanti a casi di straordinaria urgenza imprevedibilità.
  2. La provincia o la regione possono essere autorità competenti per le autorizzazioni degli impianti, hanno il potere poi di riesaminare e modificare l’autorizzazione in caso di violazioni acustiche e odorigene e prescrivere anche misure di contenimento e di monitoraggio
  3. L’arpa non ha poteri di amministrazione attiva nel senso che accerta, misura e riferisce alle autorità competenti ma non potrebbe emettere provvedimenti sanzionatorio prescrittivi autonomi; la sua funzione è quella di accettare e verificare e misurare ed esprimere pareri tecnici di particolare rilevanza all’interno dell’istruttoria.

Dunque, il privato che subisce molestia – ed in questo contesto non vogliamo distinguere il rumore dall’odore, pur avendo quest’ultimo precise peculiarità – può individuare i soggetti che possono essere tenuti ad intervenire o comunque a gestire la segnalazione.

2) obbligo di provvedere e conseguenze

L’ art. 2, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 sancisce il principio continua lettura articolo obbligo di provvedere P.A.: L. 241/90

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