CURA E SOSTEGNO AI CARGIVER
Segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri
La legge regionale veneta n. 26/2026 rende il caregiver una parte riconosciuta della rete pubblica di cura e prevede sostegni concreti, pur senza introdurre automaticamente un assegno individuale. La LRV affronta principalmente il tema sociale, il riconoscimento della figura, l’utilità familiare ed evidenzia il fenomeno importante e cerca di colmare l’assenza della amministrazione.
Al Cargiver (o assistente familiare) vengono riconociuti alcuni benefici che restano però circoscritti all’ambito del sostegno, dell’assistenza. La Legge sembra elargire un “aiuto”, un riconoscimento, un sostegno, ma non si sostituisce al Cargiver, lo accompagna con alcune misure. E’ già molto.
- il caregiver può partecipare, con il consenso dell’assistito, alla valutazione e alla definizione del percorso assistenziale. Il piano deve indicare sia le attività di cura svolte sia gli ausili, le prestazioni e i supporti garantiti dai servizi.
- AULSS e ATS devono fornire informazioni sulle condizioni assistenziali, le cure, l’accesso alle prestazioni e le risorse disponibili sul territorio.
- sono previsti addestramento e materiali formativi per svolgere la cura in modo appropriato e sicuro, anche a distanza quando possibile.
- la legge prevede reti solidali e di vicinato, supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo aiuto, soprattutto nei casi più complessi.
- possono essere attivati interventi di sollievo programmati o urgenti; nelle situazioni che cambiano stabilmente, il PAI e il progetto di vita possono essere ridefiniti.
- sono previste, se vi sono difficoltà di spostamento, visite specialistiche e diagnostica a domicilio, oltre a telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio.
- Tutela della vita lavorativa: la Regione promuove accordi con imprese e sindacati per flessibilità oraria, lavoro agile e welfare aziendale, con l’obiettivo di evitare discriminazioni legate al ruolo di cura.
- l’esperienza di cura maturata nel PAI può essere validata e certificata per favorire l’accesso o il rientro al lavoro. Per i giovani caregiver fino a 24 anni sono previste misure per conciliare studio e cura, anche con crediti formativi.
- Possibili agevolazioni assicurative: la Regione può promuovere accordi per premi agevolati su coperture per infortuni, responsabilità civile e previdenza complementare.
L’attuazione pratica passa dai Punti Unici di Accesso (PUA) nelle Case della comunità, dagli ATS e dalle AULSS. La legge istituisce inoltre un Fondo regionale caregiver e prevede linee guida regionali per rendere operativi i servizi.
Tutto questo si muove nell’ambito della normativa nazionale che già nel 2017 definiva il caregiver familiare come la persona che assiste gratuitamente un coniuge, convivente, familiare o affine non autosufficiente o con grave disabilità.
In ogni caso bisogna sottolineare che legge riconosce e organizza il sostegno, ma non istituisce un diritto generalizzato a un’indennità economica né per il caregiver né per la persona assistita.Quindi il beneficio economico può essere solo indiretto: minori costi o minore perdita di lavoro grazie a servizi domiciliari, sollievo e flessibilità lavorativa. Ma dipende dall’effettiva attivazione dei servizi e dalle risorse territoriali.
Esiste un punto da approfondire: il testo contempla espressamente l’ipotesi della incapacità del soggetto (ad esempio Alzheimer). Il consenso dell’assistito è richiesto quando la persona è in grado di esprimerlo, ma la legge stabilisce che, per riconoscere il caregiver, fornire informazioni sanitarie e coinvolgerlo nel PAI, il consenso può essere dato da chi esercita tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Per una persona con Alzheimer, dunque, il punto non è che debba necessariamente firmare o manifestare un consenso personale: se non è capace di provvedere ai propri interessi, opera il rappresentante nominato secondo gli strumenti di protezione giuridica applicabili. La previsione serve soprattutto a rispettare riservatezza sanitaria e autodeterminazione nei casi in cui l’assistito conservi capacità decisionale.
Resta una criticità pratica: finché non vi è un amministratore di sostegno, un tutore o un curatore, il caregiver può incontrare ostacoli nell’accesso alle informazioni e nella formalizzazione del ruolo, anche se svolge già l’assistenza quotidiana. La legge rinvia infatti al consenso dell’assistito o del suo rappresentante, senza disciplinare un meccanismo rapido per le situazioni in cui l’incapacità è evidente ma la protezione giuridica non è ancora formalizzata.
