Sistri "sospeso" e FIR: quali conseguenze?

Sistri “sospeso” e FIR: quali conseguenze?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’articolo 52 del DL 83/2012 ha sospeso l’operatività del Sistri fino al 30.6.2012
Il Dlgs. 205/2010 ha innovato il Dlgs. 152/2006 definendo nuovi contenuti alla luce dell’intervenuto Sistri.
La parte IV Dlgs. 152/2006 sui rifiuti ha subito vera rivoluzione anche letterale.
La “sospensione” del sistema Sistri rende, di fatto, e per legge inapplicabile quel nucleo di norme pensate per sostenere il Sistema di Tracciabilità.
Dopo aver disposto la sospensione il Governo si preoccupa di dirimere la questione su ciò che deve essere applicato e scrive all’art. 52 DL 83/2012:
“…..fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all’osservanza della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del  3 dicembre 2010, n. 205….”.
Bisogna recuperare l’art. 190 e 193 vigenti prima della novella del 2010?
E che dire di tutti gli altri articoli disseminati nel codice ambientale che richiedono per la loro applicazione l’operatività del Sistri?
Accontentiamoci di Governo richiama espressamente solo gli articoli 190 e 193 “vecchia maniera”.
Si è portati dunque a riprendere il “vecchio” testo e considerarlo interamente applicabile (?).
Ci siamo dimenticati dell’art. 16 Dlgs. 205/2010 comma 2 ha condizionato la vigenza degli articoli 188, 188 bis e ter, 189, 190 e 193 alla operatività del Sistri.
Di fatto si devono considerare mai entrati in vigore tali articoli.
 
E’ visibile dalla lettura comparata del testo prima e dopo novella 2010, che alcuni commi sono rimasti invariati o  hanno subito cesure solo letterali (ad esempio il comma 2 e il comma 3 trasfuso nel nuovo comma 4 )
 
Vero è che il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 193 successivamente alla novella. Il recente comma 9bis, ad esempio, era stato inserito con la recente novella (DL 5/2012) e portava il beneficio della esclusione del FIR in capo alle imprese agricole a certe condizioni. Questo articolo non richiede la operatività del Sistri e dunque, bisogna chiedersi se è vigente.
 
 
La lettura dell’art. 193, come dell’art. 190, deve portare alla “sospensione” solo di quella parte del testo che richiede quale presupposto la operatività del Sistri?
 
Che dire a contrario del previgente art. 193 comma 4bis; comma che non risulta riportato nel nuovo testo del 193?
 
Si indica schema:
 

art. 193 Trasporto rifiuti

Testo vigente fino al 24.12.2010 e poi modificato e sostituito dal Dlgs. 205/2010. Testo introdotto dal Dlgs. 205/2010 e vigente dal 25.12.2010 (oggi “sospeso”) Note
  1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di  identificazione  dal  quale  devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
 

    1. Per gli enti e le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base  volontaria  al  sistema  di  controllo  dellatracciabilita’ dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis, comma 2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un formulario di identificazione dal quale  devono  risultare  almeno  i seguenti dati:a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c)impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1  deve  essere redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal produttore  o  dal  detentore  dei  rifiuti   e   controfirmato   dal trasportatore. Una copia  del  formulario  deve  rimanere  presso  il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e  datate  inarrivo dal destinatario, sono acquisite una dal  destinatario  e  due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  detentore.Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
 
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una  copia  del  formulario deve rimanere presso il produttore e le altre  tre,  controfirmate  e datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  devono essere conservate per cinque anni. *Applicabile il comma 2 che presenta continuità con il previgente
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi  devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti  in materia. 3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella Scheda  SISTRI  –   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le difformita’ riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura dell’incarico . *NON applicabile in parte.IPotrebbe applicarsi nella parte che richiama il comma 1 e seguente.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che  gestisce  il  servizio pubblico ne’ ai trasporti di rifiuti non  pericolosi  effettuati  dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e  saltuario,  che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. 4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita’  alle  norme vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze pericolose. *Il comma 4 nuova formulazione richiama invero il comma 3 previgente salvo la precisazione sulle sostanze pericolose.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi’ nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui  all’articolo  184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi  inmodo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale siastata stipulata una convenzione, purche’ tali rifiuti non eccedano la
quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri.
 
5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a), nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter, comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma 1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne’  ai  trasporti  di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi, in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita’  di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’  al  trasporto  di  rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta di cui  all’articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento chilogrammi o cento litri l’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SECONDA PARTE appare applicabile in quanto richiama e specifica il previgente comma 4.
 
5. La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al  presente articolo e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta  giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.  Sinoall’emanazione del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente  1°  aprile
1998, n. 145.
 
6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. *Il comma 6 rimane applicabile.
6. La definizione del modello e dei  contenuti  del  formulario  di identificazione e le modalita’  di  numerazione, di  vidimazione  ai sensi  della  lettera   b)   e   di   gestione   dei   formulari   di identificazione,   nonche’    la    disciplina    delle    specifiche responsabilita’ del produttore o detentore, del trasportatore  e  del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente  edella  tutela  del  territorio  e  del  mare tenendo  conto  delle specifiche  modalita’  delle  singole  tipologie  di  trasporto,  con particolare riferimento ai trasporti intermodali,  ai  trasporti  perferrovia e  alla  microraccolta.  Sino  all’emanazione  del  predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i  formulari  di
identificazione  devono  essere  numerati  e  vidimati  dagli  uffici
dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali
competenti in  materia  di  rifiuti  e  devono  essere  annotati  sul
registro IVA acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari  di
identificazione e’ gratuita e non e’  soggetta  ad  alcun  diritto  o
imposizione tributaria.
 
7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non  e’  soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il  formulario  di  cui  al  presente  articolo  e’  validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria  di  cui  all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta percorsa su territorio nazionale. *
8. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del  decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99,relativo  all’utilizzazione  dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di  cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono  essere  indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.  9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all’articolo  13  del decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa all’utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e’ sostituita dalla Scheda  SISTRI  –  Area  movimentazione  di  cui  al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della  tracciabilita’ dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato  IIIA  del  decreto legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  –  Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all’interno  di  aree  private  non  e’ considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto. *

 
 
 

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Legge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"

<h3>DL. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012
 

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente

La produzione normativa del Governo/Parlamento è incalzante.

Ultima in ordine di tempo è la conversione in Legge del Decreto Legge n. 5/2012 sulle “semplificazioni” (L. 35 del 4 aprile 2012 pubblicata Gazz. uff. 82 del 6 aprile 2012)

 

A dire il vero la lettura dei testi pare suggerire che il legislatore (o Governo) abbia inteso scrivere dei “canovacci” legislativi sui quali poi integrare, modificare. Sembrano, più che Leggi, dei buoni propositi, dichiarazioni di intenti che rimangono incompiuti e rimandano a futuri Regolamenti, future disposizioni.  L’effetto applicativo è complesso.

Si assiste in molteplici disposizioni all’intento di diminuire il contenzioso colpendo per lo più le tasche dei cittadini e di coloro che producono “contenzioso” (non importa se con ragione e nell’esercizio del loro diritto).

Poco si è fatto invece per ridurre il contenzioso all’origine redigendo NORME CHIARE, SEMPLICI ALLA LETTURA E DI CONCRETA APPLICAZIONE.

Si dimentica che la norma chiara e sottratta alla facile ed arbitraria interpretazione  riduce di per se’ il contenzioso .

Ebbene in questo contesto si segnalano le Leggi che interessano il settore ambiente :

DL. 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in Legge n. 27/2012 e già al vaglio del parlamento per nuove modifiche ed integrazioni

DL .2/2012″ Ambiente” convertito in Legge n. 28/2012

DL. 5/2012 “Semplificazioni” convertito in Legge n. 35/2012

adminLegge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"
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L. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale
DL 5/2012 art. 23 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)

a cura di avv. Cinzia Silvestri

Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012  il DL n. 5/2012 con poche modifiche. Si richiama e si aggiorna articolo già pubblicato su questo sito.

Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero

1)    PMI (piccole e medie imprese) e

2)    per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,

Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Ebbene

1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″

2) i soggetti interessati alla “semplificazione” sono a) le PMI ; b) gli impianti non soggetti alle disposizioni in  materia di AIA

3) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, la Legge non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini .

Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza. Scrive, dunque, testualmente il Parlamento “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″

4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….

6)PROPOSITI: La legge entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente la legge indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

adminL. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale
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Autorizzazione unica ambientale: Schema

Autorizzazione Unica Ambientale
art. 23 L. n. 35 del 4 apile 2012 – DL 5/2012 convertito in legge  (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012) 

a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012  il  DL n. 5/2012 con poche modifiche.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero per le
1)    PMI (piccole e medie imprese) e
2)    per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Sezione IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 23.

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

DL. 5/2012 art. 23

Art. 23 L. 35/2012

Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI,anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese,in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a)l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b)l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c)il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
adminAutorizzazione unica ambientale: Schema
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Proroghe: Legge n. 14/2012

Proroghe: e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il DL del 29.12.2011 n. 216 e’ stato convertito con Legge del 24/2/2012 n. 14 in vigore dal 28/2/2012.
Le proroghe incidono anche su materia ambientale e già si era anticipato su questo sito la proroga Sistri al 30/6/2012.
Con riserva di approfondimento si offre lettura del testo ampiamente modificato dalla Legge.
Confermata proroga Sistri al 30/6/2012.

adminProroghe: Legge n. 14/2012
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Trasporto rifiuti: modifiche DL n. 5/2012

Trasporto rifiuti – IMPRESE AGRICOLE
Il viaggio non è considerato trasporto ...se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo (Art. 193 comma 9 bis  Dlgs. 152/2006 e art. 28 DL n. 5/2012)
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il DL n. 5/2012 (semplificazioni) è all’esame della Camera ed in attesa di conversione.
L’art. 28 D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012)  modifica anche l’articolo 193 del  D.Lgs. 152/06 inserendo il comma 9 bis.
 AZIENDA AGRICOLA
Il Governo esclude  l’applicazione degli adempimenti relativi al trasporto in presenza di presupposti, quali:
1) “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti  alla medesima  azienda  agricola”: il Governo sottolinea la unicità del gestore; il trasporto avviene tra  fondi che appartengono alla medesima azienda. Il termine “appartenenza” non è giuridico e si presta a varia interpretazione.  Vero è che il Governo subito di seguito si esprime precisando la “disponibilità giuridica”.
2) “ancorche’  effettuati  percorrendo   la pubblica via”: i fondi possono non essere contigui e necessitare, per il raggiungimento, di percorrere, ad esempio, la pubblica via;
3) “Non e’  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente decreto”: viene esclusa dunque la normativa e gli adempimenti relativi al trasporto della parte IV del decreto; e ciò previa verifica o meglio “ qualora risulti comprovato”:
a)  “da elementi oggettivi  ed  univoci” : il riferimento apre le porte alla discrezionalità.
b)  “finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo” : il deposito temporaneo ha subito modifica proprio con il DL 5/2012 al successivo comma 2 dell’art. 28 in favore delle imprese agricole (si rimanda alla pubblicazione in questo sito). Il deposito temporaneo dunque si estende a fattispecie prima non comprese sia sotto il profilo del “luogo” sia con riferimento ai “soggetti”. Il deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 come riformato dall’art. 28 DL 5/2012) costituisce perno della intera disciplina. Il viaggio non è considerato trasporto solo e se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo.
c)  e la distanza fra  i  fondi non sia superiore a dieci chilometri: curiosa la precisazione e sfugge il criterio che ha prodotto tale affermazione.
 
COOPERATIVA AGRICOLA
ART. 183  e ART. 193 Dlgs. 152/2006
L’inciso finale dell’art. 193 comma 9bis deve essere letto in combinato disposto con le modifiche dell’art. 183 com. 1 lett. bb) (cfr. art. 28 DL 5/2012).
La modifica considera l’imprenditore agricolo socio di cooperativa agricola che
1)    deposita (temporaneo) presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) ; non necessariamene dunque il luogo di produzione.
2)    trasporta presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia)
 
Si nota che il Governo apre il secondo capoverso dell’art. 28 Dl 5/2102 dedicato alla cooperativa agricola con l’inciso ”Non  e’  altresi’  considerata  trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall’imprenditore agricolo …”.
Quasi a precisare ipotesi diversa da quella precedente e tale da poter escudere in questo caso che, ad esempio, i fondi debbano avere una vicinanza inferiore ai … 10 chilometri (?).
Sembra invero una fattispecie diversa da quella relativa alla azienda agricola.
Si nota, altresì,  l’inciso relativo alla “disponibilità giuridica” che evoca la esistenza di un titolo (contratto, proprietà, affitto ecc…).
 
Di seguito le modifiche apportate dal DL 5/2012 art. 28 commi 1 e 2

Deposito temporaneoArt. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006DL 5/2012 art. 28
Vigente al 10.2.2012
Trasporto rifiutiArt. 193 co. 9bis  Dlgs. 152/2006DL 5/2012 art. 28
Vigente al 10.2.2012
bb)  “deposito  temporaneo”:  il   raggruppamento   dei   rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono prodotti o,   
 
 
  
per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo  2135 del codice civile,  presso  il  sito  che  sia  nella  disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi  sono  soci,
alle seguenti condizioni: “….”
9-bis.  La  movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e’  considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci chilometri.Non e’ altresi’ considerata trasporto  la  movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola di cui e’  socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

 
 
 
 
 
 

adminTrasporto rifiuti: modifiche DL n. 5/2012
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Schema: modifiche deposito temporaneo

Schema : modifiche al deposito temporaneo.
Tabella di raffronto art. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 fino al DL 5/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Di seguito si riporta schema delle modifiche intervenute all’art. 183 del Dlgs. 152/2006 dal Dlgs. 4/2008 ad oggi ( tralascia il testo dell’art. 183 vigente dal 29.4.2006 al 12.2.2008).
 

Deposito temporaneoDal 13.2.2008 FINO al 24.12.2010(Dlgs n. 4/2008) Deposito temporaneoDAL 25.12.2012 Al 9.2.2012
(Dlgs. 205/2010)
Deposito temporaneoDal 10.2.2012
(DL n. 5/2012)
 Art. 183 comma 1 lettera m)   Art. 183 comma 1 lettera bb)    Art. 183 comma 1 lettera bb)
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 
 1)     i     rifiuti     depositati    non    devono    contenere policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita’ superiore a 2,5 parti per milione (ppm),   ne’  policlorobifenile  e  policlorotrifenili  in  quantita’ superiore a 25 parti per milione (ppm);    1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito non può avere durata superiore ad un anno;  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuto pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno,il deposito non può avere durata superiore ad un anno; 

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del MATTM, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo

 
 
 

adminSchema: modifiche deposito temporaneo
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Deposito temporaneo: modifiche DL 5/2012

Deposito temporaneo – IMPRESE AGRICOLE
Art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 e art. 28 DL n. 5/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il DL n. 5/2012 (semplificazioni) è all’esame della Camera ed in attesa di conversione.
L’art. 28 D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012)  modifica l’articolo 183 comma 1 lett. bb) del  D.Lgs. 152/06 .
Gli imprenditori agricoli “creano” deposito temporaneo non solo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (limite presupposto della disciplina) bensì anche presso il sito che “sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci”.
Il deposito può avvenire non solo nel luogo dove è prodotto il rifiuto ma anche in sito (suggerisce il Governo) diverso.
L’articolo richiama la “disponibilità giuridica” del sito e ciò evoca il sito “di proprietà” o “in affitto” e altro; sito,  certamente, destinato all’uso proprio della “cooperativa agricola”.
La cooperativa agricola a dire il vero sembra il soggetto giuridico a cui è destinata la norma, imponendo anche l’appartenenza alla stessa come soci.
 
La modifica ha certo l’intento di agevolare l’imprenditore agricolo che può considerare deposito temporaneo anche i rifiuti raccolti in sito di propria appartenenza.
Per riassumere:
Il  deposito di rifiuti è definito temporaneo se consiste in:
–       raggruppamento di rifiuti
–       effettuato prima della raccolta
–       nel luogo di produzione dei rifiuti
–       nel sito nella disponibilità della cooperativa agricola
 
con rispetto delle condizioni indicate nell’art. 183:
 
–       i rifiuti sono suddivisi per categorie omogenee;
–       a scelta del produttore: deposito non superiore ai 3 mesi ovvero i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso non superiore a 1 anno.
–       sono rispettate le norme in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose, nonché le norme specifiche dettate per peculiari caratteristiche di rifiuto
 
La modifica all’art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 offre l’occasione per percorrere la storia delle modifiche normative intervenute in merito al deposito temporaneo.
Schema che si pubblica su questo sito con separato titolo.

adminDeposito temporaneo: modifiche DL 5/2012
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Autorizzazione unica ambientale?

Autorizzazione Unica Ambientale?
Il Governo rinvia ad agosto 2012
DL n. 5/2012 art. 23
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Governo ribadisce l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri per le PMI (piccole e medie imprese) e promette l’autorizzazione unica, che invoglia le imprese e le nutre di speranza.
Si deve precisare che si tratta di un Decreto Legge soggetto a Legge di conversione e che dunque potrebbe subire nel tempo rilevanti modifiche.
Ebbene il Governo promette e precisa:
1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″
2) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133
3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, il Governo non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini ( pensando che la proposta avvenga nella durata di questo Governo). Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza suggerita dal DL. Desta interesse inciso, frutto certo della confusione che ormai regna, in cui il Governo autorizza se stesso alla ….emanazione. Scrive, dunque, testualmente il Governo: “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″
4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese. Il preambolo racchiude, tra le molteplici righe, l’ intento del Governo espresso in poche e chiare parole.
5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….
6)PROPOSITI: il Governo entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente il governo indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.

adminAutorizzazione unica ambientale?
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Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente

Semplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
Prosegue la maratona “legislativa” (rectius governativa) a suon di Decreti Legge.
Dopo il DL n. 1/2012 sulle Liberalizzazioni, il DL n. 2/2012 sull’Ambiente, la L. n. 3/2012 (sovraindebitamento), il DPR n. 227/2012 (semplificazioni acqua e rumore) arriva l’atteso decreto sulle semplificazioni che dovrebbe allegerire il carico degli adempimenti anche ambientali sin dal 10.2.2012.
Lo Studio Legale Ambiente offre alla lettura il Decreto legge segnalando gli articoli 23 e 24 in materia di semplificazioni ambientali e riservandosi il commento in altra comunicazione.

adminSemplificazioni: DL n. 5/2012 è vigente
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SISTRI: NUOVO TESTO DAL 5 GENNAIO 2012

 
Sistri: DM 10 novembre 2011 n. 219
modificato il Testo Unico Sistri
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 Gennaio 2012, è stato pubblicato il Decreto 10 novembre 2011, n. 219 che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 cd. Testo Unico Sistri.
Il decreto correttivo, che regolamenta la fase transitoria e le modalità operative tra tutti i soggetti coinvolti, obbligati e non, introduce nuove procedure di utilizzo, di cessione o variazioni relative alle aziende iscritte, con la possibilità, da parte dell’Ispra, di aggiornare la banca dati contenente i dati e le autorizzazioni e comunicazioni degli impianti di recupero o smaltimento iscritti.
Queste le principali novità:
regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra tutti i soggetti;

  • introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
  • definizione di “unità operativa”;
  • possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
  • individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
  • attenuazione delle responsabilità del delegato;
  • procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
  • procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
  • procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
  • modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.

 
Per ogni approfondimento si rimanda alla sintesi seguente che evidenzia, nel dettaglio, le principali modifiche ed integrazioni .

Regolamentazione delle modalità operative nella fase transitoria

I soggetti tenuti ad aderire al Sistri, fino allo scadere del termine fissato per la piena operatività del sistema (2 aprile 2012), qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda SISTRI –  AREA MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del rifiuto, che e’  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.
Introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure

Le aziende che utilizzano gestionali interfacciati al SIS potranno richiedere un dispositivo USB particolare. Tale dispositivo e’ abilitato alla firma delle operazioni create tramite il software precedentemente accreditato ed e’ tenuto fisicamente presso i relativi server.

È previsto, in particolare, che gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possano richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all’iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali e/o unità operative, il dispositivo USB per l’interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Qualsiasi variazione del luogo di custodia del dispositivo USB per l’interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

Definizione di “unità operativa” ed “unità locale”

Viene introdotta per la prima volta la definizione di «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, da cui originano in maniera autonoma rifiuti. Per quanto riguarda il concetto di unità locale questo viene esteso andando a ricomprendere “qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività”.
Possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi
Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati i dispositivi elettronici previsti.
Con la consegna dei dispositivi previsti gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche sono da individuarsi tra persone diverse da quelle già inserite in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale / unità operativa / attività soggetta all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede
Generalmente, al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo-accessi, previa comunicazione effettuata per iscritto al SISTRI, è possibile tenere i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Attenuazione delle responsabilità del delegato
La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde del solo corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell’organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti. Precedentemente la persona fisica cui era associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, era il titolare della firma elettronica ed anche il responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
Procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o
3)   per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per
3)   assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni, specificando i soggetti coinvolti.
In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata.
Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI.
Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
 

Procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda

In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi,
3)   ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile,
4)   ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale,
gli operatori iscritti devono comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le settantadue ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese dell’evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
In tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella
1)   titolarità dell’azienda o
2)   del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità (quali, a titolo esemplificativo, cessioni o affitti di azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori o fusioni),
gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
Procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto
Cambiano gli obblighi generali di comunicazione al Sistri da parte dei trasportatori. È previsto, in particolare, che tali soggetti, in caso di variazioni dovute a
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività o
3)   cessazione dell’azienda o del ramo di azienda, nonché a
4)   variazioni relative ai veicoli a motore,
debbano comunicare tali variazioni direttamente alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione (per i quali i soggetti provvedono alle modifiche rivolgendosi direttamente presso il registro delle imprese), per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, sentito il SISTRI.
 

Modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento

L’ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato in banche dati.
A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all’ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dell’iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell’impianto, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione o l’iscrizione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione o dell’iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all’entrata in vigore del decreto, sono comunicate all’ISPRA dalle amministrazioni competenti. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
 
 

adminSISTRI: NUOVO TESTO DAL 5 GENNAIO 2012
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