Sistri e DM 24.4.2014: quesito

Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto?
a cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Quesito:
Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto? oppure non è dovuto se la cancellazione/registrazione è stata fatta entro un certo termine? qual è questo termine, se esiste?
Risposta
Le imprese non più tenute ad aderire al Sistri e che non intendono avvalersene in via volontaria, a norma del Decreto ministeriale 24 aprile 2014, devono seguire la procedura telematica implementata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA” del portale Sistri che permette, tra l’altro, anche la cancellazione dell’azienda.
Per tali soggetti, conseguentemente, non è più previsto il pagamento del contributo annuale (a prescindere dalla data con cui si effettua la cancellazione) che per i soggetti rimasti obbligati doveva essere effettuato, per il 2014, entro il 30 giugno.
Lo specifica un comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it. Nel comunicato si specifica, inoltre, che tale criterio si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Lo stesso comunicato rimanda a una successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box. Ad oggi tale comunicazione non è stata formalizzata.
Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
Non esiste un termine definito dalla normativa per la cancellazione. Il consiglio è però di effettuarla prima che entrino in operatività del pesanti sanzioni previste a partire dal 1 gennaio 2015.

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