SISTRI: NUOVO TESTO DAL 5 GENNAIO 2012

 
Sistri: DM 10 novembre 2011 n. 219
modificato il Testo Unico Sistri
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 Gennaio 2012, è stato pubblicato il Decreto 10 novembre 2011, n. 219 che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 cd. Testo Unico Sistri.
Il decreto correttivo, che regolamenta la fase transitoria e le modalità operative tra tutti i soggetti coinvolti, obbligati e non, introduce nuove procedure di utilizzo, di cessione o variazioni relative alle aziende iscritte, con la possibilità, da parte dell’Ispra, di aggiornare la banca dati contenente i dati e le autorizzazioni e comunicazioni degli impianti di recupero o smaltimento iscritti.
Queste le principali novità:
regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra tutti i soggetti;

  • introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
  • definizione di “unità operativa”;
  • possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
  • individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
  • attenuazione delle responsabilità del delegato;
  • procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
  • procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
  • procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
  • modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.

 
Per ogni approfondimento si rimanda alla sintesi seguente che evidenzia, nel dettaglio, le principali modifiche ed integrazioni .

Regolamentazione delle modalità operative nella fase transitoria

I soggetti tenuti ad aderire al Sistri, fino allo scadere del termine fissato per la piena operatività del sistema (2 aprile 2012), qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda SISTRI –  AREA MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del rifiuto, che e’  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.
Introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure

Le aziende che utilizzano gestionali interfacciati al SIS potranno richiedere un dispositivo USB particolare. Tale dispositivo e’ abilitato alla firma delle operazioni create tramite il software precedentemente accreditato ed e’ tenuto fisicamente presso i relativi server.

È previsto, in particolare, che gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possano richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all’iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali e/o unità operative, il dispositivo USB per l’interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Qualsiasi variazione del luogo di custodia del dispositivo USB per l’interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

Definizione di “unità operativa” ed “unità locale”

Viene introdotta per la prima volta la definizione di «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, da cui originano in maniera autonoma rifiuti. Per quanto riguarda il concetto di unità locale questo viene esteso andando a ricomprendere “qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività”.
Possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi
Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati i dispositivi elettronici previsti.
Con la consegna dei dispositivi previsti gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche sono da individuarsi tra persone diverse da quelle già inserite in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale / unità operativa / attività soggetta all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede
Generalmente, al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo-accessi, previa comunicazione effettuata per iscritto al SISTRI, è possibile tenere i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Attenuazione delle responsabilità del delegato
La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde del solo corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell’organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti. Precedentemente la persona fisica cui era associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, era il titolare della firma elettronica ed anche il responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
Procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o
3)   per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per
3)   assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni, specificando i soggetti coinvolti.
In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata.
Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI.
Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
 

Procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda

In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi,
3)   ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile,
4)   ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale,
gli operatori iscritti devono comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le settantadue ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese dell’evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
In tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella
1)   titolarità dell’azienda o
2)   del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità (quali, a titolo esemplificativo, cessioni o affitti di azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori o fusioni),
gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
Procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto
Cambiano gli obblighi generali di comunicazione al Sistri da parte dei trasportatori. È previsto, in particolare, che tali soggetti, in caso di variazioni dovute a
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività o
3)   cessazione dell’azienda o del ramo di azienda, nonché a
4)   variazioni relative ai veicoli a motore,
debbano comunicare tali variazioni direttamente alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione (per i quali i soggetti provvedono alle modifiche rivolgendosi direttamente presso il registro delle imprese), per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, sentito il SISTRI.
 

Modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento

L’ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato in banche dati.
A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all’ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dell’iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell’impianto, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione o l’iscrizione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione o dell’iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all’entrata in vigore del decreto, sono comunicate all’ISPRA dalle amministrazioni competenti. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
 
 

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SANZIONI SISTRI: CONSIDERAZIONI



SANZIONI SISTRI: considerazioni brevi
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati?
 
La Corte di Cassazione spiega nella relazione III/13/2011 del 20 settembre 2011 http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_13_11.pdf l’attuale regime sanzionatorio del SISTRI, alla luce delle molteplici (e confuse) novità legislative sul punto.
La difficoltà interpretativa è data non solo dalle (gravi) abrogazioni (si pensi al D. L. 138/2011 prima dell’intervento del Parlamento), ma soprattutto dalle singole novelle intervenute non nel Testo Unico ambientale, ma di volta in volta nella precedente disposizione modificativa, creando un puzzle normativo di difficile soluzione, soprattutto quanto alla determinazione di vigenza delle singole leggi.
 
Ed invero l’originario art. 39 del D. Lgs. 205/2010 che ha modificato la parte IV del D. Lgs. 152/06 introducendo il SISTRI nella disciplina sui rifiuti è stato a sua volta novellato dall’art. 4 de D. Lgs. 121/2010.
Ne consegue che gli artt. 258 e 260 bis T.U.A. devono essere letti in base alla modifica operata da entrambi i testi normativi.
Molto più semplice sarebbe stato se il legislatore avesse riscritto direttamente il Testo Unico Ambientale
 
Riassumendo:
1. NATALE 2010: entra in vigore il D. Lgs. 205/2010, il cui art. 39 abroga l’art. 258, depenalizzando il trasporto di rifiuti in assenza di FIR cartaceo, reato non contemplato dal nuovo art. 260 bis.
Le ipotesi di reato sono tassative e nessuno può essere sanzionato se non in forza di una legge in vigore al momento del fatto.
Note sono le critiche dottrinali e giurisprudenziali sul punto.
 
2. 16 AGOSTO 2011: diventa vigente il D. Lgs. 121/2011, il cui art. 4 modifica l’art. 39 mediante l’aggiunta, tra l’altro del comma 2 bis.
Fino alla data di operatività del SISTRI le sanzioni da applicarsi sono quelle stabilite “nella formulazione antecedente all’entrata ini vigore del presente decreto” (da leggersi: anteriormente al Natale 2010).
Si assiste dunque ad una rinascita della normativa abrogata, limitatamente però alle sanzioni…
Si potrebbe obiettare che le sanzioni da sole non hanno alcuna valenza senza le disposizioni descriventi la condotta, ovvero nella fattispecie gli artt. 190 e 193 vecchia formulazione.
L’art. 258 vecchia formulazione è di fatto una scatola vuota, ma il buon senso impone di non sottilizzare sui principi normativi e sulla esegesi delle fonti….
 
La Corte di Cassazione, invece, impone la corretta applicazione dei principi cardine del sistema penale italiano e dunque ai sensi degli artt. 25 Cost. e art. 2 c.p., non possono essere puniti i reati ex art. 258 commessi tra Natale 2010 e Ferragosto 2011 stante l’abolitio criminis operata con il D. Lgs. 205/2010.
 
3. D. L. 138/2011: il SISTRI viene completamente abrogato. Ancora una lacuna nell’applicazione del regime sanzionatorio penalistico: tutti gli illeciti considerati reati ai sensi della normativa ambientale commessi sotto la vigenza del D. L. 138/2011 rimangono impuniti (?)
 
4. Legge n. 148/2011 di conversione con emendamenti del D. L. 138/2011: ripristino del Sistri e riassesto della normativa ambientale.
 
L’interprete è dunque chiamato a ricostruire il puzzle delle disposizioni sul SISTRI, considerando, fino al 9.2.2012 e/o giugno 2012, un doppio binario tra vecchia e nuova formulazione… chiudendo un occhio sull’effettiva portata dell’istituto della abrogazione
 
 
 
 
 
 

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Sistri: Testo Unico?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 2011  il DM 18 febbraio 2001 n. 5[1]2
 
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Il provvedimento riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti finora emanati sul Sistri che, dal prossimo 11 maggio (data di entrata in vigore del cosidetto “Testo Unico”), cesseranno di produrre effetti.
Resteranno salve, tuttavia, le proroghe intervenute per:
o   l’avvio operativo del sistema fissato al 1 giugno 2011;
o   la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010  e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).
 
Il Dm non incide nella sostanza sul Quadro esistente relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Vengono, tuttavia, introdotte importanti modifiche che è opportuno evidenziare:
 

  • VERSAMENTO CONTRIBUTO
  • viene DIFFERITO dal 31 gennaio al 30 aprile il temine entro il quale è possibile versare il contributo annuo. Si tratta di un vero e proprio mutamento della disciplina di base. Infatti, il 30 aprile rappresenterà il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l’entrata in vigore del Dm (11 maggio). Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011;

 

  • TRASPORTATORI IN CONTO TERZI
  • è prevista la possibilità per i trasportatori in conto terzi (articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006) di dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un’ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Resta fermo l’obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti;

 

  • MICRORACCOLTA
  • viene confermata – per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione (purché i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione) – la possibilità per il trasportatore che intende movimentare rifiuti pericolosi di non dover accedere necessariamente almeno due ore prima al sistema per la compilazione della scheda Sistri Area movimentazione. L’importante è che tale scheda venga compilata prima della movimentazione medesima;

 

  • TRASPORTO MARITTIMO
  • per il trasporto marittimo dei rifiuti è previsto che l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, possano delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di cui alla legge 135/77. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda Sistri – Area movimentazione. All’arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destino;

 

  • RIFIUTI PERICOLOSI
  • per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa è prevista la possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda Sistri Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.

Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al Sistri.
 
 
Si informa, inoltre, che sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo 2.4 del 26 aprile u.s. (Allegato IV), in cui è stata aggiunta la procedura per la gestione degli autoveicoli fuori uso (ELV) e chiarimenti circa le modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011.
 
 
 
 


[1] E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” . CFR. www.sistri.it

 

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Sistri: Aggiornamenti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
 
Sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti che introducono importanti modifiche ed integrazioni.
Le principali riguardano i due capitoli aggiuntivi sul metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali (capitolo 6.1) e quello relativo alle operazioni di conguaglio dei contributi (capitolo 6.2) per l’anno 2012, incluso un estratto del testo unico di prossima pubblicazione (capitolo 6.2.1).
 
Importanti novità si trovano anche nelle sezioni:
–       Regione Campania;
–       Trasporto navale e marittimo rifiuti;
–       Attività di manutenzione infrastrutture e reti;
–       Trasbordo;
–       Autospurghi;
–       Veridicità dei dati e custodia dispositivi.
 
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo del numero di dipendenti, nel manuale viene precisato che l’art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA) così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Con la dizione “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.
In base a quanto sopra esposto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:
–       lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
–       lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell’unità locale);
–       lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);
–       lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
–       stagisti;
 
devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
–       lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell’unità locale (inferiore a 30gg/anno);
–       lavoratori in somministrazione;
–       lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare);
–       lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
–       lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.
 
Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre fare riferimento al numero medio degli addetti nell’anno solare precedente a quello a cui si riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.
 
 
Per quanto riguarda il contributo ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri di prossima pubblicazione viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno solare. L’importo del contributo dovuto è indicato nell’Allegato II dello stesso DM.
Con l’art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell’entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
 
In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 – e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonchè ai Comuni con meno di 5000 abitanti – di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente.
Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120€, il seguente quadro di riferimento:
 
Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo per il 2011 e riduzione di 10 euro del contributo per il 2012
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011

 
Imprenditori agricoli

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo fino al 2013 (30 euro per 3 annualità)
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011 Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo

 
Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011
 
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010 , la stessa da riportare nel MUD 2010.
Si ricorda che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
 

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DOVE SI CONSERVANO I REGISTRI DI CARICO E SCARICO?

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



A decorrere dal 25.12.2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 205 del 3.12.2010 (in S.o. n. 269 alla G.U: 10.12.2010, n. 288) che ha riscritto la parte  IV del Testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2008/98 CE sui rifiuti.
 
L’articolo 190 nella nuova formulazione dialoga con la normativa Sistri e destina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico a coloro che non hanno aderito al Sistri. Ed invero la normativa Sistri espressamente richiamata dal nuovo correttivo ha la finalità proprio di sostituire il cartaceo col sistema informatico proprio del Sistri.
Le annotazioni devono avvenire sempre entro 10 giorni dalla produzione.

Con decreto del DM 22/12/2010 il Ministero ha prorogato il termine di operatività del Sistri (ex art. 12/ comma 2 DM 17/12/2009) al 31/5/2011 e dunque prorogato anche l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere fino al 31/5/2011 anche agli obblighi previsti agli articoli 190 e 193 del Dlgs. 152/2006.

Art.  190 Dlgs. 152/2006 (1)
in vigore fino al 24.12.2010
Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Art.  190 Dlgs. 152/2006
in vigore dal  24.12.2010
sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205
1. I soggetti di cui all’art. 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico 1. I soggetti di cui all’art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderitosu base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sui cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico medesimo.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita’ di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantita’, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

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3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano atività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari, i registri integrati con i formulari di cui all’art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservasti a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzioneo, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’art. 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati percinque anni dalla data dell’ultima registrazione
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
 
6-bis. Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.  
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del 4 agosto 1998. 7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: in litri la congiunzione: e e’ sostituita dalla disgiunzione: o.
 
8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Nell’Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

 
Dalla lettura dell’art. 190 emerge che:

SOGGETTI
dal 25.12.2010 sono tenuti a dotarsi e a compilare il registro di carico scarico SOLO:
1. soggetti di cui all’art. 188-bis che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI (art. 190 comma 1)
2. i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa (art. 190 comma 8).
In ogni caso sono esenti dal registro di carico e scarico i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro  commercio (art. 266 comma 5).
 
 
Le disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 265 e 266 nuovo TUA nulla dicono in proposito, limitandosi a far salve “le vigenti norme regolamentari e tecniche” in attesa dell’emanazione di nuovi Decreti Ministeriali disciplinanti le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti (art. 265 comma 1).
 
A nulla vale l’art. 39 D. Lgs. 205/2010, il quale stabilisce una disciplina transitoria solo in relazione alle sanzioni applicabili a chi non ottempera al dovere di iscrizione al SISTRI…..iscrizione che peraltro elimina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico.
 
Quanto al DM 12.2010 si precisa che tale provvedimento ha soltanto l’effetto di prorogare il termine di cui all’art. 12 comma 2  del DM 17.12.2009 e di permettere il deposito del MUD 2010 entro il 30.4.2011 e del MUD 2011 entro il 31.12.2011….nulla però statuisce in riferimento sui soggetti tenuti al MUD e al registro di carico scarico.
Il Decreto Ministeriale, poi, è fonte secondaria non avente forza di legge e, quindi, prevalgono in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. 205/2010.
 
LUOGO
Il registro di carico scarico deve essere tenuto presso l’impianto di produzione oppure nel sito di produzione laddove la prima soluzione risultasse eccessivamente onerosa.
Il TUA non definisce l’impianto né il sito di produzione, ma solo il produttore del rifiuto, che è quel “soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti” (art. 183 comma 1 lettera f).
I Decreti Ministeriali sul SISTRI utilizzano il termine unità locale.
 
TEMPO
L’art. 190 comma 2 riporta un refuso di stampa, contenuto anche nel D. Lgs. 205/2010, laddove il predicato sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione è privo di soggetto.

 

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Sicurezza sul lavoro – Identificazione degli addetti nei cantieri

Integrazioni alla tessera di riconoscimento

 
 

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


La legge del 13 agosto 2010 n. 136 sul “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo  in materia di normativa antimafia“ (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del 23 agosto 2010 n. 196), ha modificato gli articoli 18 e 21 del D.Lgs 81/08 (cd. Testo Unico sulla sicurezza) prevedendo che la tessera di riconoscimento venga integrata con nuove informazioni.

In particolare, per quanto riguarda l’identificazione degli addetti nei cantieri, l’articolo 5 della legge 136/10 prevede che, nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il lavoratore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento che, oltre ad essere corredata  di fotografia, con l’indicazione delle generalità del lavoratore e del nome del datore di lavoro (come richiedeva  l’art. 18 comma 1 lett. u) del Testo Unico), contenga anche la data di assunzione e, nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Il medesimo articolo prevede che anche la tessera di riconoscimento di cui devono essere dotati i lavoratori autonomi,  ferme restando le indicazioni relative alle generalità degli stessi  e all’apposizione di fotografia (art. 21 comma 1  lett.c), debba essere integrata con l’indicazione del committente dei lavori. Resta inalterato il regime sanzionatorio disciplinante la violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Nello specifico, l’articolo 55 comma 5  lett. i) del D.Lgs 81/08  prevede, nei confronti del datore di lavoro, la sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non munito di tessera di riconoscimento, mentre l’art. 60 comma 1 lett. b) del medesimo provvedimento dispone per il lavoratore autonomo sprovvisto di tessera una sanzione  amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

 
 

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