Discariche: rifiuti con potere calorifico alto

DISCARICA: rifiuti con potere calorifico alto
Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2014 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha posticipato al 30 giugno 2015 il divieto di conferire in discarica rifiuti con Potere calorifico alto; e ciò in armonia con l’art. 35 DL 133/2014 convertito con L. 1216/2014 che richiede agli inceneritori di operare a “pieno carico termico”. Il legislatore esprime il disfavore per le discariche e per lo smaltimento.
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 30.6.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Silenzio della P.A.? nuovi rimedi dal DL n. 5/2012

(1) Silenzio della P.A.? nuovi rimedi dal DL n. 5/2012
Art.1 DL n. 5/2012 (semplificazioni e sviluppo) e art. 2 L. 241/1990 (conclusione procedimento)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Il Dl n. 5/2012 all’art. 1 modifica e sostituisce i commi 8 e 9 dell’art. 2  L. 241/1990 ed aggiunge i commi da 9bis a 9-quinquies.
L’articolo 2 della L. 241/1990 ha subito già dal 2005 numerosi interventi legislativi di modifica (L. n. 15/2005, 80/2005, 69/2009, Dlgs. 104/2010).
 
Con tecnica “legislativa” ormai in uso, il Governo chiude l’art. 1 del Decreto Legge n. 5/2012 con il comma 2 che prevede la non applicazione dell’art. 2 L. 241/1990 in quanto normati da leggi speciali a:
1) procedimenti tributari
2) procedimenti in materia di giochi pubblici
Dunque il comune lettore (cittadino) non troverà tale esclusione nell’art. 2 della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) a completamento della disciplina e per chiarezza espositiva; ma dovrà conoscere il comma 2 dell’art. 1 del DL n. 5/2012!
 
Giova sempre ribadire che si tratta, ancora, di DL soggetto a Legge di conversione e dunque il testo può essere modificato.
 
Conclusione del procedimento: L. n. 241/1990 art. 2
L’art. 2 della L. 241/1990 impone alla amministrazione:
1)             obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso
2)             termine di 30 giorni, ove non espressamente specificato
I commi da 1 a 7 precisano e articolano diversi tempi di conclusione a seconda del procedimento.
 
SILENZIO DELLA PA
Per tutti coloro che operano con la PA è noto come il silenzio della PA sia un vero e proprio problema, sempre giustificato o giustificabile, e che il processo amministrativo in sede giudiziaria (TAR) che si apre per ottenere la “risposta” dovuta, onera sempre il cittadino di costi e tempi tali da defaticare l’azione stessa.
Forse questo è l’intento.
Il Governo sembra voler operare un controllo :
a)             a posteriori e sceglie la Corte dei conti quale controllore. Ed invero il ritardo/inadempimento crea costi anche alla amministrazione.
b)             Preventivo: attuando un meccanismo di sostituzione alla inerzia e di responsabilità per coloro che tardano alla emissione del provvedimento finale.
 
CORTE DEI CONTI
IL GOVERNO dunque prevede, modificando il comma 8 dell’art. 2 L. 241/1990 che “Le  sentenze passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso il silenzio inadempimento  dell’amministrazione sono  trasmesse,  in  via telematica, alla Corte dei conti.
 
RESPONSABILITA’
Non più solo la MANCATA emanazione del provvedimento costituisce elemento di Valutazione di responsabilità ma anche la TARDIVA emanazione dello stesso permette la valutazione anche disciplinare.
Il Governo allarga le maglie dei soggetti responsabili e richiama ipotesi di responsabilità disciplinare; passa dalla “valutazione della responsabilità dirigenziale” a:
“…La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini costituisce elemento di valutazione
1)   della  performance  individuale, nonche’
2)    di responsabilita’  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
 
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
Il cittadino dunque dovrà trovare all’interno della amministrazione il soggetto a cui fare riferimento in caso di inerzia del soggetto preposto al procedimento disatteso.
L’organo di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure
apicali dell’amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al 
1)   dirigente  generale o, in mancanza,
2)   al dirigente preposto all’ufficio o  in  mancanza 
3)    al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione.
 
Termine di conclusione
Il dirigente individuato in sostituzione dovrà concludere il procedimento entro 15 giorni o altro dimezzato termine (con riferimento a quello richiesto dalla legge).

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AATO – REGIONE VENETO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



La L. 26.2.2011, n. 10, di conversione del D.L. 225/2010 aveva posticipato al 31.3.2011 la soppressione delle AATO, affidando alla potestà legislativa regionale la riallocazione delle funzioni da esse svolte.

In ottemperanza alla L. 26/2011 la Regione Veneto aveva disposto un elenco di Commissari regionali cui sarebbero stati attribuiti i poteri ed i compiti fino ad oggi esercitati dalle AATO: tale elenco era contenuto nell’allegato A della DGRV 343 del 29.3.2011.
Tale delibera, però, non è mai stata pubblicata nel BUR ed anzi è stata sospesa dalla DGRV n. 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011.
Nelle more, infatti, con DPCM 25.3.2011 “ulteriore proroga dei termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, in G.U. n. 74 del 31.3.2011, la soppressione delle AATO è stata differita al 31.12.2011.
Sulla scorta di tale slittamento la Regione Veneto ha deciso di “sospendere …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011).
Si precisa che il DPCM non è fonte legislativa primaria e come tale non può modificare quanto disposto con legge…


 

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Sistri: chiarimenti

Nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente a corredo del DM 28 settembre 2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1-10-2010, il decreto 28 settembre 2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, che introduce due proroghe di termini alle disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009, in tema di controllo e tracciabilità dei rifiuti.

A corredo del decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sul sito internet  www.sistri.it, una nota esplicativa che prende in esame gli aspetti principali delle nuove disposizioni. È importante sottolineare che, allo stato attuale, tale nota, pur se pubblicata su un sito a valenza istituzionale, non rappresenta una interpretazione giuridicamente rilevante poiché non è stata emanata attraverso un atto protocollare (come ad esempio una circolare ministeriale).
Nella nota, in particolare, viene evidenziato che il provvedimento:

  • conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
  • proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
  • proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE.
In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi. Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e, a giudizio del Ministero, solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006. In realtà, come già evidenziato nella precedente comunicazione, si omette di evidenziare, nel provvedimento ministeriale, come le sanzioni siano contenute nello schema di decreto di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti, attualmente al parere delle Commissioni parlamentari che debbono esprimersi entro il 24 ottobre p.v..
E’ pertanto evidente che il consideranda del decreto non avrà alcun valore giuridico qualora il decreto di recepimento dovesse entrare in vigore prima della fine del corrente anno.
 

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Proroga Sistri

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga della fase sperimentale e della fase distributiva dei dispositivi
a cura di avv.Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ stato pubblicato sulla G.U. del 1 ottobre 2010, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, che introduce due importanti e distinte proroghe alle disposizioni del dm 17 dicembre 2009.
Ferma restando la data di operatività del sistema per tutti i soggetti (1 ottobre 2010), come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, vengono differiti due termini specifici:

  • quello relativo alla distribuzione dei dispositivi USB ed installazione delle black box, di cui all’allegato IA, punto 5, del Dm 17 dicembre 2009,prorogato al 30 novembre p.v.;
  • e quello per la fase sperimentale “cd. fase test”, prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009, che sposta al 31 dicembre p.v. il termine fino al quale le imprese regolarmente iscritte al Sistri, rimarranno tenute anche agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Particolare importanza riveste quest’ultimo aspetto. In sostanza durante la “fase test” il Sistri verrà utilizzato insieme a registri e formulari, cioè ai tradizionali adempimenti ambientali che dal “cd. Decreto Ronchi” regolano la produzione e gestione dei rifiuti. Tale fase si allunga così da uno a tre mesi per tutti i soggetti, cioè sia per chi al 1 ottobre 2010 sarà in possesso dei dispositivi sia per chi, invece, a quella data non li avrà ricevuti o sarà impossibilitato ad usarli per malfunzionamenti. La tenuta congiunta delle “tradizionali” scritture ambientali e del sistema telematico Sistri, nasce dalla necessità di non interrompere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Questa, infatti, in una filiera “chiusa” come quella dei rifiuti, può essere garantita solo se tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e destinatario) sono messi nelle condizioni di operare con i dispositivi elettronici. I molti problemi connessi alle difficoltà di distribuzione di tali dispositivi e la imprescindibile necessità degli addetti delle singole imprese di familiarizzare con il sistema, hanno reso necessario ampliare da uno a tre mesi il periodo sperimentale, teso ad assicurare la piena funzionalità del Sistri.
Per maggiore chiarezza circa la nuova tempistica delineata dalle nuove disposizioni, si riporta la tabella seguente:

SCHEDA: LA NUOVA TEMPISTICA DOPO LO SLITTAMENTO DEI TERMINI

1 ottobre 2010 Da questa data il  Sistri è operativo; pertanto chi è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare ad usarli
30 novembre 2010 Il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici viene prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (alleato IA, punto 5, Dm 17 dicembre 2009)
31 dicembre 2010 Il termine fino al quale continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari, unitamente al Sistri, viene prorogato dal 1 novembre al 31 dicembre 2010, per verificare la piena funzionalità del sistema.

 
Relativamente al quadro sanzionatorio, nel nuovo decreto, tra i consideranda, si afferma un importante concetto: nel periodo sperimentale, che terminerà per tutti il 31 dicembre 2010 le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli obblighi relativi a registri e formulari (articoli 190 e 193 del Dlgs 152/29006).
In realtà, attualmente, non c’è alcun riscontro di tale affermazione all’interno delle disposizioni relative al nuovo quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98.
È legittimo dunque il dubbio sul valore giuridico di tale premessa al momento del recepimento della direttiva rifiuti. Ed invero tale previsione sanzionatoria dovrebbe essere trasferita all’interno delle disposizioni dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva quadro; schema che sta ultimando il suo iter (ora è all’esame delle competenti commissioni parlamentari) e che a breve, verrà varato definitivamente.


 

adminProroga Sistri
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Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

Dal 1 ottobre diventa operativo anche se molte sono ancora le criticità
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il Dm 9 luglio 2010 ha disposto che l’operatività del nuovo sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti decorra, per tutti i soggetti obbligati, a far data dal prossimo 1° ottobre 2010.
Tuttavia è previsto un mese di rodaggio dove viene legittimato il doppio regime.
Il Dm 17 dicembre 2009 prevede, infatti, all’articolo 12, comma2, che: al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri (1 novembre p.v.), i soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo sistema, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Allo stato attuale, nonostante i termini perentori fissati dal Governo, i livelli di definizione del nuovo processo telematico risultano non completamente avviati sul territorio ed ancora in fase di avanzamento.
Sotto il profilo operativo si sono verificati, infatti, una serie di problemi che ostacolano l’avvio del sistema e che occorre rimuovere per far si che questo processo si sviluppi in coerenza con le esgenze di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi a carico delle imprese, specialmente quelle di più ridotte dimensioni.
Da analisi campione effettuate dal sistema camerale risultano, poi, ritardi nella distribuzione della necessaria strumentazione informatica ed elettronica (secondo Unioncamere appena il 54% delle imprese sono in possesso dei dispositivi previsti dalla normativa, nonostante sia stato superato ampiamente il termine del 12 settembre entro il quale si sarebbe dovuta completare la fase distributiva) e nell’adeguamento tecnologico di cui avrebbero bisogno tali dispositivi.
Anche per quanto riguarda la distribuzione avviata dalle sezioni dell’albo nazionale gestori ambientali, risulta che solo un ristretto numero di imprese coinvolte nel trasporto dei rifiuti abbiano istallato i previsti dispositivi Black Box.
È evidente che senza il completamento della fase distributiva, in ogni ambito territoriale e per ogni categoria di utenti  ivi compreso il comparto del trasporto – risulta difficile ipotizzare un ordinato e regolare avvio del sistema.
In data 23 settembre u.s., il Ministero dell’Ambiente  ha ritenuto opportuno convocare una riunione con tutte le Organizzazioni di categoria.
Durante tale incontro la segreteria tecnica ha comunicato di aver sottoposto alla valutazione del Ministro un provvedimento, per quelle imprese non oggettivamente in grado di avvalersi nelle procedure informatiche,  disporrebbe di operare con il vecchio sistema per ulteriori due mesi. È possibile che tale provvedimento trovi corpo nell’ambito di un testo unico sul Sistri di natura meramente compilativa che parrebbe essere stato già trasmesso al Consiglio di Stato o in alternativa attraverso una circolare ministeriale interpretativa in senso estensivo delle disposizioni.
 

adminIl nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI
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Sistri: operatività al primo ottobre?

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Ad una settimana dalla prevista data di partenza del sistema (13.7.2010), si anticipa che il Ministero dell’Ambiente ha comunicato, per vie informali,  la emanazione a breve di provvedimento “correttivo” del Decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI.

Il Decreto prevede la proroga, al 1° ottobre p.v., dei termini relativi all’operatività del SISTRI ed alcune semplificazioni per le imprese che producono piccole quantità di rifiuti, tra le quali segnaliamo:
–  la riduzione delle tariffe per i piccoli produttori di rifiuti; –  l’ampliamento dei soggetti per i quali è consentita la gestione del SISTRI da parte dell’Associazione (produttori di rifiuti non pericolosi fino a 20 tonnellate annue e di rifiuti pericolosi fino a 4 tonnellate annue);
e ciò modificando la vecchia disposizione articolo 7 DM 17 dicembre 2009Modalità operative semplificate1.
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
–     verrà concesso termine più lungo (rispetto ai 10 giorni previsti) per la compilazione del registro cronologico: con cadenza mensile  nel caso di tenuta del SISTRI da parte delle Associazioni e trimestrale per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi.
 

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Quesiti/Sistri: alcune risposte

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il sito www.sistri.it offre l’opportunità di trovare alcune soluzioni.


Utile la lettura di alcuni quesiti e soluzioni, tratti dal sito www.sistri.it, che si riportano in questo contesto al solo fine di richiamare l’attenzione su alcune problematiche.
Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi
Domanda:
Un’azienda che produce rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), e che, decide di rivolgersi a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall’obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto finora prodotto in termini di “rifiuti pericolosi”?
Se sì, deve smaltire i “rifiuti prodotti” prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI (sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)?
Risposta:
L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.
 

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SISTRI: facciamo il punto

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 


 

Il Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) prevede, al suo articolo 189, comma 3-bis la “istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente”.
A tale prescrizione è stata data attuazione mediante il Dm MinAmbiente 17 dicembre 2009 che ha dettato le norme relative al funzionamento del “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” meglio noto con l’acronimo “Sistri”.
Il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali a trasmettere in via telematica ad un sistema informatico centrale tutte le informazioni relative alle operazioni svolte ed a tracciare il trasporto dei beni a fine vita mediante l’adozione di un sistema di rilevamento satellitare.
Il Dm Ambiente 17 dicembre 2009 è stato a stretto giro modificato ed integrato dalle norme recate dal successivo Dm MinAmbiente 15 febbraio 2010, e ciò sia per prorogare i termini troppo stretti entro cui gli operatore del settore dovevano aderire al sistema, sia per introdurre degli “aggiustamenti” al nuovo meccanismo in partenza.
Alla luce delle novità intervenute, il calendario degli adempimenti che interessa gli operatori del settore individuati dalla normativa in parola è il seguente:
a) adesione al Sistri:
1. entro il 30 marzo 2010 per i soggetti ex articolo 1, c. 1, lett. a) del Dm 17 dicembre 2009;
2. dal 15 marzo 2010 al 29 aprile 2010 per i soggetti ex articolo 1, c. 1, lett. b) del Dm 17 dicembre 2009;
3. dal 12 agosto 2010, per i soggetti, con iscrizione su base volontaria ex articolo 1, c.4 del Dm 17 dicembre 2009;
b) Adempimento obblighi “operativi”:
dal 13 luglio 2010, per i soggetti sub 1;
dal 12 agosto 2010, per i soggetti sub 2;
dal 12 agosto 2010, per i soggetti sub 3.
 

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SPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’

Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI
Il Sistri – acronimo di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
 le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
 le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
ISCRIZIONE E OPERATIVITA’ DEL SISTEMA
Per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per il primo gruppo di soggetti.
Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

1 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il primo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett a) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi ecc..
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il secondo gruppo di soggetti articolo 1, comma 1, lett b) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti ecc..
13 luglio 2010 Operatività del Sistri per il primo gruppo di imprese obbligate (articolo 1, comma 1, lett a)
12 agosto 2010 Operatività del Sistri per il secondo gruppo di imprese obbligate

 

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