SISTRI – Manuale Utente al 30.11.2010 e la procedura per gli adempimenti degli obblighi attraverso le organizzazioni di categoria

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione degli utenti, sul sito www.sistri.it, una nuova versione del manuale operativo (allegato I). Tale aggiornamento tiene conto sia delle novità apportate alla piattaforma applicativa SISTRI sia delle preziose segnalazioni pervenute dagli utenti iscritti.

Tra le principali variazioni segnaliamo l’inserimento di nuove sezioni relative alla prima apertura del registro cronologico, al flusso produttore > gestore senza trasporto, al trasporto intermodale ed all’autospurgo.

Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dalle nuove sezioni.
Prima apertura del registro cronologico

Qualora il produttore di rifiuti intenda movimentare un rifiuto in giacenza gia registrato sul registro di carico e scarico, ma non ancora caricato sull’area registro cronologico, dovrà:

  • inserire manualmente nel registro cronologico i dati relativi al rifiuto da movimentare;
  • compilare la scheda area movimentazione secondo le procedure previste dal Sistri per la movimentazione di un rifiuto.

Flusso produttore – gestore senza trasporto (recupero/smaltimento da parte del produttore del rifiuto)In numerosi casi, la gestione di un rifiuto avviene senza che ci sia l’intervento di un trasportatore, in quanto ad esempio:

  • il rifiuto viene gestito dallo stesso produttore senza trasporto intermedio;
  • produttore e gestore risiedono all’interno dello stesso perimetro;
  • oppure il rifiuto prodotto viene avviato al gestore tramite sistemi meccanici quali, ad esempio, condotte o nastri trasportatori.

In questi casi la procedura da adottare e la seguente:al momento della produzione del rifiuto il produttore dovrà caricare il rifiuto prodotto sul registro cronologico come produttore, secondo le normali procedure previste dal Sistri.Al momento dell’avvio all’impianto di recupero/smaltimento il produttore dovrà scaricare manualmente il rifiuto.

Trasporto intemodale

Il produttore inserisce tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nella scheda SISTRI Area Movimentazione, compilando la sezione relativa all’indicazione della tratta intermodale. In tale sezione il produttore deve indicare i soggetti presenti nella movimentazione nell’ordine in cui partecipanoalla filiera di trasporto. (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa ferroviaria, operatore logistico, trasporto su gomma) Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di black box e i dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità di seguito esposte.

Autospurgo

Nel caso degli autospurgo, si applica l’articolo 6, comma 2, del DM 17 dicembre 2009. Secondo tale norma, i produttori (cioè in questo caso i fruitori del servizio di autospurgo) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di autospurgo che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. Inoltre, vengono previste integrazioni e modifiche riguardo le seguenti sezioni: la scheda SISTRI area registro cronologico, il flusso produttore non iscritto > trasportatore, la verifica analitica e accettazione del rifiuto all’impianto di gestione, i  rifiuti prodotti da cantieri e quelli prodotti in corso di attività di manutenzione. È stata, inoltre, predisposta la Sezione Associazioni di Categoria all’interno della quale è possibile consultare la Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria e le informazioni relative alla modulistica da utilizzare. Così come previsto dall’articolo 7 del Dm 17 dicembre 2009, una volta iscritti al SISTRI, i soggetti possono adempiere agli obblighi tramite delega alle seguenti strutture:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
  • società di servizi di diretta emanazione delle medesime.

La delega, redatta in carta semplice secondo il modulo (allegato II) appositamente predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Importante novità introdotta al riguardo è quella che prevede la possibilità, in alternativa ai metodi sopra enunciati, di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti di aver attribuito all’associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le Associazioni Imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione specifica 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell’Associazione di riferimento.
Per le Associazioni Imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.
Il SISTRI, non appena ricevuta dai soggetti la richiesta di iscrizione, trasmette automaticamente al soggetto richiedente il numero di pratica.Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009. L’associazione subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l’elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione dell’apposito modulo  (allegato III).
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione Imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
Per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali e delle società di servizi iscritte al sistema viene consegnato dal SISTRI direttamente all’Associazione, fino ad un massimo di tre dispositivi USB multiutente.
 

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Produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti in plastica

Dal 1 gennaio2011 scatta il divieto alla commercializzazione

 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


A partire dal 1 gennaio 2011 sarà vietata la commercializzazione e l’utilizzo dei sacchetti non biodegradabili.
La proroga (che spostava l’originario termine fissato al 1 gennaio 2010 entro il quale recepire le disposizioni comunitarie) prevista nella passata Finanziaria scade, infatti, il 31 dicembre 2010.
Nell’intenzione del legislatore tale divieto contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, a rafforzare la protezione ambientale, a sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali nonché a raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente aperto un tavolo di lavoro con le categorie della distribuzione direttamente coinvolte. In tale sede il Ministero ha precisato che sono emerse difficoltà a formulare congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico quanto era previsto nellaLegge Finanziaria 2007: l’avvio di un programma sperimentale volto alla progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchetti, nonché il rinvio ai due decreti ministeriali, mai pubblicati, che avrebbero dovuto individuare misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto.
A fronte di questa impossibilità e carenza normativa, il Ministero ha confermato la disponibilità, ferma restando la data del 1 gennaio 2011, a presentare un provvedimento che preveda una sorta di “doppio regime” che consenta, cioè, di “smaltire le scorte” ancora in carico alla distribuzione specialmente quella piccola.
Non si conoscono ancora i contenuti precisi di tale provvedimento. Il Ministero ha, inoltre, presentato la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini che intenderebbe portare avanti insieme alle principali categorie distributive. La campagna dovrebbe essere lanciata prima della fine dell’anno sui principali mass media e sarà incentrata sul concetto di riutilizzo.
Data la rilevanza e l’impatto che avrà tale normativa è importante richiamare alcuni aspetti già evidenziati in precedenti comunicazioni. In primo luogo va sottolineato che il recepimento del dettato comunitario è avvenuto all’interno della legge finanziaria 2007 come puro atto di indirizzo al quale avrebbe dovuto far seguito un regolamento attuativo che però non è stato mai emanato.
Significa che non sono state previste multe o sanzioni per chi non si adeguerà. Saranno eventualmente i Comuni, con loro specifiche ordinanze, a prevedere la possibilità e l’entità di multe amministrative. Il divieto alla produzione, commercializzazione ed utilizzo riguarda i sacchetti in plasticanon biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432.
Tale norma “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”, adottata anche in Italia con la denominazione UNI EN 13432, definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito “compostabile”:
1)  biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica;
2)  disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva);
3) bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante).
È importante, inoltre, ricordare, che la norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Europea 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
 

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Proroga Sistri

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga della fase sperimentale e della fase distributiva dei dispositivi
a cura di avv.Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ stato pubblicato sulla G.U. del 1 ottobre 2010, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, che introduce due importanti e distinte proroghe alle disposizioni del dm 17 dicembre 2009.
Ferma restando la data di operatività del sistema per tutti i soggetti (1 ottobre 2010), come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, vengono differiti due termini specifici:

  • quello relativo alla distribuzione dei dispositivi USB ed installazione delle black box, di cui all’allegato IA, punto 5, del Dm 17 dicembre 2009,prorogato al 30 novembre p.v.;
  • e quello per la fase sperimentale “cd. fase test”, prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009, che sposta al 31 dicembre p.v. il termine fino al quale le imprese regolarmente iscritte al Sistri, rimarranno tenute anche agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Particolare importanza riveste quest’ultimo aspetto. In sostanza durante la “fase test” il Sistri verrà utilizzato insieme a registri e formulari, cioè ai tradizionali adempimenti ambientali che dal “cd. Decreto Ronchi” regolano la produzione e gestione dei rifiuti. Tale fase si allunga così da uno a tre mesi per tutti i soggetti, cioè sia per chi al 1 ottobre 2010 sarà in possesso dei dispositivi sia per chi, invece, a quella data non li avrà ricevuti o sarà impossibilitato ad usarli per malfunzionamenti. La tenuta congiunta delle “tradizionali” scritture ambientali e del sistema telematico Sistri, nasce dalla necessità di non interrompere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Questa, infatti, in una filiera “chiusa” come quella dei rifiuti, può essere garantita solo se tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e destinatario) sono messi nelle condizioni di operare con i dispositivi elettronici. I molti problemi connessi alle difficoltà di distribuzione di tali dispositivi e la imprescindibile necessità degli addetti delle singole imprese di familiarizzare con il sistema, hanno reso necessario ampliare da uno a tre mesi il periodo sperimentale, teso ad assicurare la piena funzionalità del Sistri.
Per maggiore chiarezza circa la nuova tempistica delineata dalle nuove disposizioni, si riporta la tabella seguente:

SCHEDA: LA NUOVA TEMPISTICA DOPO LO SLITTAMENTO DEI TERMINI

1 ottobre 2010 Da questa data il  Sistri è operativo; pertanto chi è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare ad usarli
30 novembre 2010 Il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici viene prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (alleato IA, punto 5, Dm 17 dicembre 2009)
31 dicembre 2010 Il termine fino al quale continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari, unitamente al Sistri, viene prorogato dal 1 novembre al 31 dicembre 2010, per verificare la piena funzionalità del sistema.

 
Relativamente al quadro sanzionatorio, nel nuovo decreto, tra i consideranda, si afferma un importante concetto: nel periodo sperimentale, che terminerà per tutti il 31 dicembre 2010 le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli obblighi relativi a registri e formulari (articoli 190 e 193 del Dlgs 152/29006).
In realtà, attualmente, non c’è alcun riscontro di tale affermazione all’interno delle disposizioni relative al nuovo quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98.
È legittimo dunque il dubbio sul valore giuridico di tale premessa al momento del recepimento della direttiva rifiuti. Ed invero tale previsione sanzionatoria dovrebbe essere trasferita all’interno delle disposizioni dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva quadro; schema che sta ultimando il suo iter (ora è all’esame delle competenti commissioni parlamentari) e che a breve, verrà varato definitivamente.


 

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Rumore e zonizzazione (Breve nota a TAR Veneto n. 351/2010 )

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La sentenza n. 351 del TAR Veneto pronunciata il 10 febbraio 2010, definisce la vertenza che vedeva coinvolto un Comune ed una società titolare di una cava all’interno del relativo territorio, dove svolgeva attività di frantumazione e lavorazione del materiale inerte.
A seguito di rilevamenti fonometrici che accertavano lo stabellamento dei limiti acustici, venivano notificate alla società due ordinanze comunali, che imponevano l’adozione di misure di contenimento acustico e di correttivi all’attività espletata per eliminare l’inquinamento prodotto.
Tali provvedimenti venivano impugnati avanti il TAR per sentirne dichiarare l’illegittimità perché posti in violazione della normativa acustica.
Le società evidenziavano diversi punti di doglianza ma il TAR accoglieva un solo punto (peraltro bastevole) ovvero quello relativo allamancanza di zonizzazione acustica del Comune interessato e limiti acustici applicabili.
Precisa il TAR Veneto che “…. è stata fatta erronea applicazione dell’articolo 4 DPCM 14 novembre 1997; articolo che prevede un doppio limite di tollerabilità; il limite differenziale (pari alla differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo) e il limite del rumore ambientale in quanto tale…”
Ed invero il doppio limite di cui all’art. 4  DPCM 1997 non può trovare applicazione perché il Comune di … è privo di zonizzazione acustica e, quindi, si dovranno osservare solo i limiti assoluti ex art. 6 comma i DPCM 1991 per l’espresso rinvio del citato art. 8 DPCM 1997; “…articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall’altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq (A) diurno e 60 leq (A) notturno..”
La sentenza del TAR Veneto citata si allinea quindi al consolidato orientamento giurisprudenziale, che segue in genere il seguente sillogismo:

1) Se il Comune non è dotato di un piano di zonizzazione acustica
2) allora si applica l’art. 8 DPCM 14.11.1997 che, in caso di mancata classificazione acustica, rinvia all’art. 6 comma 1 DPCM 1.3.1991 che prevede l’applicazione dei soli  limiti assoluti;
3) Ergo, all’interno dei Comuni privi di zonizzazione non si applicano i limiti differenziali (doppio limite) bensì solo il limite assoluto.

Tale orientamento presta il fianco a critiche laddove sembra poco considerare la ratio della legge n. 447/95 e l’effettiva tutela dei cittadini.

Si pensi che la Circolare 6 settembre 2004 –  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – è intervenuta proprio a precisare che l’art. 8 DPCM, pur richiamando i soli limiti assoluti non intende escludere quelli differenziali.
Il ragionamento potrebbe essere condivisibile: solo i limiti assoluti sono legati alla previa zonizzazione acustica del territorio, mentre i limiti differenziali sono indistinti per tutte le classi.
La mancanza di un intervento legislativo ha poi avvalorato tale prassi, tanto che a parte sporadiche sentenze contrarie[1], per lo più antecedenti il 2006, ormai è principio assodato.


[1] TAR Trento 174/2005; TAR Puglia 488/2006

 

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RAEE e sanzioni: il punto.

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come evidenziato da precedenti comunicazioni è stato pubblicato in G.U: 4 maggio 2010 n. 102, il Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Particolare attenzione riviste il quadro sanzionatorio disciplinato dall’articolo 10 del decreto secondo cui i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.
E’ opportuno richiamare il contenuto delle sanzioni citate senza pretesa di completezza ed al solo fine di porre attenzione alla condotta.
L’art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 si riferisce a fattispecie tra loro estremamente differenti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione), ma che presentano un minimo comune denominatore: tutte, infatti, sono caratterizzate dall’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L’illecito rappresentato dall’attivita` non autorizzata di gestione di rifiuti costituisce un reato di pericolo presunto, sicche´ la mera assenza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla legge (natura formale dell’ illecito) fa presumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere (l’ambiente), attraverso la tutela, seppur indiretta, della funzione amministrativa.
La norma distingue le sanzioni prescritte a seconda che l’attivita` illecita abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi: in entrambi casi si tratta di contravvenzioni, ma con alcune differenze.
Rifiuti non pericolosi
Nel caso dei rifiuti non pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 3 mesi a 1 anno) oppure in via alternativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000);
Rifiuti pericolosi
Nell’ipotesi di rifiuti pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 6 mesi a 2 anni) –  esattamente il doppio rispetto al caso precedente- ed anche in via cumulativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000).
La maggiore gravità della sanzione prevista per i rifiuti pericolosi è insita anche e proprio nel cumulo della pena detentiva e pecuniaria.
Omessa osservazione delle prescrizioni della autorizzazione
Ebbene il successivo comma 4 richiama le sanzioni base previste nel comma 1, ma le dimezza qualora, pur in possesso della prescritta autorizzazione, non vengano osservate le prescrizioni nella stessa contenute o anche semplicemente richiamate; e si incorre nelle medesime sanzioni (dimezzate) in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all’albo gestori ambientali) o per le comunicazioni (ad es. autosmaltimento di rifiuti).
Discarica abusiva
Il comma 3 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della c.d. «discarica abusiva», ovvero della discarica posta in essere in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge.
Un accenno è utile alla differenza tra «discarica abusiva» e “abbandono/deposito incontrollato di rifiuti”. La giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, pero` , si tratta di una condizione ormai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce, sicche´ i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:

  • accumulo ripetuto di rifiuti;
  • stesso luogo;
  • tendenziale carattere di definitivita` .

Miscelazione
Posto poi che l’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti e contemporaneamente ammetta la sua deroga in presenza di determinate condizioni, l’art. 256, comma 5 prevede che:«chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attivita` non consentite di miscelazione di rifiuti, e` punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».Fatta salva l’applicazione di questa specifica sanzione, l’art. 187, comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di miscelazione sia altresı` tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che cio` sia tecnicamente ed economicamente possibile.
L’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” disciplina le sanzioni relative agli adempimenti documentali.
L’art. 258 comma 1 richiama l’art. 189 comma 3 con  duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall’art. 258 comma 1 sono di due tipi:
1) la mancanza della comunicazione e
2) l’effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600  a € 15.500 .
In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che cio` integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell’omissione della comunicazione, sempre che questo ritardo sfori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex Legge n. 70/1994.
Diversamente l’art. 258, comma 1 prevede la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 26  a € 160 .
Comunicazione incompleta o inesatta
Il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, pero` , dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 Euro a 1.550 Euro.
In tema di registri di carico e scarico, l’art. 258, comma 2 richiama l’art. 190 comma 1 con duplice scopo:
1) individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e
2) ricordare l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede.
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 2 sono di due tipi:
1) la mancata tenuta del registro e
2) la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 2.600  a € 15.500 .
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria e` aumentata da 15.500 Euro a 93.000 Euro e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 Euro a 6.200 Euro; dell’85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 E a 12.400 E) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero).Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte.Qualora dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5 equipara la sanzione anche alla ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.
Formulario
Per quanto riguarda il Formulario l’art. 258, comma 4 richiama direttamente l’art. 193 allo scopo di ricordare l’obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c’e`, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono individuate dall’art. 193, comma 4 relativamente al soggetto gestore del servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantita` di 30 Kg o 30 l).
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 4 sono di due tipi:
1) il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed
2) il suo utilizzo con l’indicazione di dati incompleti o inesatti sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 1.600 € a 9.300 €.
Falso
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all’art. 483 cod. penale (falsita` ideologica commessa dal privato in atto pubblico – fino a 2 anni di reclusione).La dottrina si e` interrogata se il rinvio operato dall’art. 258 D.Lgs. n. 152/ 2006 all’art 483 cod. pen. riguardi solo la pena o l’intera fattispecie, perche´ in questo secondo caso, trattandosi di un delitto, si pone il problema di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) richiesto dalla fattispecie. Si ritiene che il rinvio operato all’art. 483 c.p. sia solo riferibile alla pena (quoad poenam), in quanto piu` aderente al dettato della norma.
Peraltro, proprio perche´ la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilita` dei rifiuti trasportati, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all’art. 483 cod. pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonche´ a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto.In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo e` un reato che prescinde dall’attivita` di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena e` ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l’art. 258, comma 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.
 

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