Aria, emissioni, ossidi di azoto, ammoniaca … Dlgs. 81/2018

Riduzione delle Emissioni – Dlgs. 81/2018 

Riduzione delle  emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici, volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


In vigore dal 17.7.2018 il Dlgs. 81/2018 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Il Dlgs. 171/2004 recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e’ abrogato. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall’articolo 1 e dall’allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Importante l’allegato 2 che indica le percentuali di riduzione da applicare ai singoli parametri.

Vai alla lettura dei testi:

Dlgs. 81/2018 emissioni

allegato 1 Dlgs. 81/2018 

allegato 2  Dlgs. 81/2018 

adminAria, emissioni, ossidi di azoto, ammoniaca … Dlgs. 81/2018
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MUD 2015: Linee Guida per la compilazione

MUD 2015; Linee guida per la compilazione 
segnalazione cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha trasmesso alle Associazioni imprenditoriali un documento che sintetizza le principali novità della dichiarazione Mud 2015 e le corrette modalità di compilazione dei campi delle varie schede.
In particolare per quanto riguarda la “Messa in riserva” e il “deposito preliminare” viene specificato che il rigo R13 va utilizzato esclusivamente per indicare:
a) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla a operazioni di recupero in altri impianti,
b) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e sottoposto, nel proprio impianto, a un’attività di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Al contrario, la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a R13 e poi ad altre attività di recupero (da R1 a R12) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di recupero effettivamente svolta (da R1 a R12) e non nel rigo R13.
Il rigo D15 va utilizzato esclusivamente per indicare la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Al contrario la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a D15 e poi ad altre attività di smaltimento (da D1 a D14) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di smaltimento effettivamente svolta (da D1 a D14) e non nel rigo D15.
In sostanza in R13 andrà solo indicato il quantitativo che il gestore ha ricevuto, messo in riserva/deposito preliminare ; non quello che il gestore ha ricevuto, preso in carico con R13 o D15 e poi recuperato/smaltito con altre voci.
Sulla comunicazione RAEE vengono fornite istruzioni che specificano come la scheda CR debba essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).
La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

  • Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
  • Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
  • Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

Si allega il testo integrale del documento MUD2015_modifiche_schede_istruzioni
 

adminMUD 2015: Linee Guida per la compilazione
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P.A. e corruzione: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

Criteri Generali / incarichi vietati ai dipendenti pubblici
Lotta alla corruzione
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Sul sito del Governo –  per la lotta alla corruzione – è stato pubblicato documento di particolare interesse.
Il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…
Si rinvia al testo pubblicato che presenta facilità di lettura e sintesi: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

adminP.A. e corruzione: incarichi vietati ai dipendenti pubblici
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A.I.A.: nuove sanzioni

A.I.A. nuove sanzioni introdotte dall’art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Di seguito breve schema dell’articolo riformato  29quattuordecies

adminA.I.A.: nuove sanzioni
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Avvalimento: Comunicato AVLP

Comunicato AVLP: avvalimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L‘Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici pubblica alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013.
“Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea

per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

avvalimento comunicato

adminAvvalimento: Comunicato AVLP
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RAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014

RAEE: Dlgs. n. 49/2014 – attuazione della Direttiva 2012/19/UE
Dlgs. 151/2005  abrogato (parzialmente)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’attesa revisione del sistema RAEE è giunta a destinazione.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2014 il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2012/19/UE (che sostituisce ogni riferimento alla Direttiva 2002/96/CE)
Dopo la pubblicazione del Dlgs. 27/2014 che già abrogava alcune parti del Dlgs. 151/2005, interviene il provvedimento normativo di revisione  e sostituzione del Dlgs. 151/2005.
L’art. 42 provvede ad abrogare parzialmente il Dlgs. 151/2005 ,normativa … (continua lettura articolo Dlgs. 49.2014 RAEE)

adminRAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014
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Circolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione

Circolare 1/2014 Ministero P.A. : Enti soggetti a trasparenza amministrativa

Conferma legame Dlgs. 231/2001 e anticorruzione
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Ministero della Pubblica Amministrazione  ha pubblicato circolare 1/2014 (Gazz. Uff. 31.3.2014) avente ad oggetto l’applicazione delle regole sulla trasparenza di cui alla

1)    L. 190/2012 (Anticorruzione) e del
2)    Dlgs. 33/2013 (Trasparenza) e
3)    Dlgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
4)    Piano Nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT 11.9.2013 (oggi A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione)
con riferimento agli enti e … continua lettura articolo Corruzione e 231
 

adminCircolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione
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Contributo per progetti: bando con scadenza a 28.2.2014

😀 😀 Contributo per progetti dal Ministero : bando in scadenza al 28.2.2014
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato sul sito del Ministero per lo sviluppo economico il bando ministeriale di cui al Decreto Direttoriale 10 gennaio 2014.
Il bando, che scade al 28.2.2014, finanzia progetti a partire da € 100.000,00.
Destinatari dell’intervento pubblico,sono  le Associazioni, gli Enti e gli Istituti, operanti a livello nazionale, rappresentativi del tessuto imprenditoriale di riferimento nonché le Camere di commercio miste iscritte all’Albo di cui all’articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La finalità pubblica è quella di sostenere attraverso un contributo finanziario lo svolgimento di “attività promozionali di rilievo nazionale” per l’internazionalizzazione delle PMI  che i citati organismi rappresentano, al fine di promuovere il tessuto produttivo nazionale.

Bando per contributi Enti 
 
 

adminContributo per progetti: bando con scadenza a 28.2.2014
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Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili

Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili
Cass. pen. Sez III 2867/2014  

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


 

Il caso:
Sul piazzale asfaltato di uno stabilimento veniva stoccato del materiale (poltiglia, frammenti di carta, fanghiglia.. ). Le acque piovane (meteoriche di dilavamento) trascinavano i materiali stoccati trasformandosi in acque meteoriche contaminate, mescolandosi alle acque piovane e scaricando sul suolo a mezzo dei tombini.
 Ebbene secondo la sentenza poi impugnata …. (continua lettura articolo Acque dilavamento e industriali…)

adminAcque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili
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Sfalci e potature: combustione

Sfalci e potature: Combustione
Cassazione penale n. 16474/2013
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
La Cassazione penale ha affrontato un caso che si presenta oggi di particolare attualità, alla luce del nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti (art. 256bis Dlgs. 152/2006).
La sentenza applica l’art. 185 Dlgs. 152/2006 come riformato nel 2010 (Dlgs. 205/2010): norma peraltro più favorevole per il reo e conseguente applicazione dell’art. 2 c.p. .. e la Cassazione  assolve l’imputato.
Continua a leggere l’articolo …256 sfalci potature

adminSfalci e potature: combustione
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Paglia, Sfalci e potature – Energia

Paglia, Sfalci e potature – Energia
Evoluzione normativa dell’art. 185 Dlgs. 152/2006: schema

a cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Il legame tra “materie vegetali” – sottoprodotto – energia” è stato normato dal Legislatore (già nel 2008) laddove prevedeva all’art. 185 comma 2: “

…Possono  essere  sottoprodotti,  nel  rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183: materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da  attivita’ agricole utilizzati  nelle  attivita’  agricole  o  in  impianti  aziendali  o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,..”
Le materie vegetali provenienti dall’attività agricola non sono escluse… continua lettura articolo art 185 sfalci potature 2

adminPaglia, Sfalci e potature – Energia
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Consorzi Imballaggi e Statuto: sospeso DM 26.4.2013

Consorzi Imballaggi e Statuto: TAR Lazio Ord. n. 89/2014 sospende  il DM 26.4.2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente 


Con DM 26.4.2013 il Ministero Ambiente provvedeva ad imporre ai Consorzi (gestione imballaggi) ex art. 223 Dlgs. 152/2006 la “formulazione” di nuovo Statuto.
Alcuni consorziati impugnavano il DM avanti al TAR Lazio evidenziando, tra le tante censure, che le disposizioni ivi contenute erano lesive della autonomia privata ; nonchè contrarie al dettato legislativo ex art. 223 Dlgs. 152/2006.
Il TAR Lazio riconosce le ragioni dei consorziati, seppur ancora in via cautelare, e sospende il DM 26.4.2013.
TAR Lazio
DM 26.4.2013
 

adminConsorzi Imballaggi e Statuto: sospeso DM 26.4.2013
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Rifiuti: istituita Commissione indagine

Commissione Ambiente: Legge n. 1/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La prima Legge dell’anno (n. 1/2014)  pubblicata il 15.1.2014 (a firma Letta e Napolitano) istituisce una Commissione con potere di indagare sugli illeciti ambientali; commissione munita di ampi poteri ispettivi.
Si segnala il costo previsto per finanziare tale intento (in questo clima di contrazione dei costi) :

Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di  150.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
L. n. 1/2014

 

adminRifiuti: istituita Commissione indagine
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Acque: modifica al Dlgs. 152/2006

Regolamento Ministero Ambiente n. 156/2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazz. uff. del 14. 1.2014  il regolamento del Ministero che integra l’allegato 3 della parte III del Dlgs. 152/2006.

Recita l'art. 1 del DM:
L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152  recante  «Norme  in  materia  ambientale»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  16  giugno  2008,  n.  131  al  punto  B.4  e'
integrato   con   il   punto   B.4.1,   rubricato   "Metodologia   di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e  artificiali  per  le  acque  fluviali   e   lacustri",   riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante.

Decreto n. 156/2014

adminAcque: modifica al Dlgs. 152/2006
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Bando INAIL: fondi per le imprese

BANDO INAIL
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente ed ECOGES Engineering


 
E’ stato pubblicato bando, sul sito Inail, che permette il finanziamento di progetti per lo sviluppo anche di modelli organizzativi.
Termine fissato al 21.1.2014 …per accedere al bando
Studio Legale Ambiente ed Ecoges possono fornire gli strumenti utili per accedere ai fondi.

adminBando INAIL: fondi per le imprese
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Sistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006

Sistri: art. 188 ter Dlgs. 152/2006 – modifiche
a cura di Studio Legale Ambiente


Studio Legale Ambiente continua la disamina delle novità introdotte al DL 103/2013 (dell’art. 11 L. 125/20013) al Dlgs. 152/2006.
Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito in merito
1)    modifiche all’art. 190 Dlgs. 152/2006 e relativo schema di confronto
2)    modifiche relative all’art. 260 e 260 bis e problematica sulla applicazione delle sanzioni relative alle violazioni Sistri.
Si rinvia dunque a commento  e schema sull’art. 188 ter

adminSistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006
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Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge

Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 la Legge di conversione n. 125 /2013 del DL n. 101/2013.
Gli articoli 11,12,12bis  sono dedicati alla materia ambientale. Revisionata l’applicazione delle sanzioni “Sistri” (ex art. 260 bis Dlgs. 152/20106) sospese fine al 1  agosto 2014. Vedi anche articolo su questo sito che evidenzia le modifiche intervenute in sede di conversione.
Si rinvia alla lettura dell’articolo 11 dedicato anche alle sanzioni Sistri .

adminNon solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
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Sistri: quando in vigore le sanzioni?

Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Il DL 101/2013 art. 11 indica il termine di operatività del sistema Sistri che possiamo fissare ad oggi nel 1 ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
Stabilire il momento in cui entrano in vigore le saznioni per il Sistri , in particolare l’art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non è di semplice lettura.
Si può convenire, in prima battuta, che le sanzioni, si applicano decorsi 30 giorni dalla operatività del Sistri; e ciò per la lettura in combinato disposto degli art.39 Dlgs. 205/2010 e art. 12 comma 2 DM 17.12.2009 ss.m.
Secondo questo schema:

operatività Doppio binario30 giorni

Sanzioni Sistri

1 ottobre 2013 Adempimenti RCS e FIR

2 novembre 2013

3 marzo 2014

4 aprile 2013

In particolare :
Le  sanzioni relative  al  sistema (SISTRI) (art. 188 bis comma 2 lett. a)) si  applicano  a  partire  dal  giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, DM 17.12.2009 (cfr. art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010)
L’art. 12 comma 2[1] sopra citato prevede il cosidetto doppio binario; ovvero 30 giorni dalla operatività del Sistri in cui le imprese sono comunque tenute agli obblighi di cui agli art. 190 e 193 Dlgs. 152/2006 (RCS e FIR)
 



[1] “2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo (46) all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
 
adminSistri: quando in vigore le sanzioni?
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RAEE: L. Europea n. 97/2013

RAEE: COSA CAMBIA PER I DISTRIBUTORI DI AEE ALLA LUCE DELLA LEGGE EUROPEA n. 97 del 6 agosto 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 

 Il provvedimento, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2013”, è uno dei due strumenti legislativi (l’altro è la “Legge di delegazione europea”) che, ai sensi della legge 234/2012, hanno sostituito la tradizionale “legge comunitaria” come strumento di recepimento del diritto europeo.

 Le novità in materia di ambiente della legge 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge europea 2013”), in vigore dal 4settembre 2013.

 Legge 6 agosto 2013, n. 97 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”
RAEE
ARTICOLO 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”

Procedura di infrazione 2009/2264

1. All’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: “(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)” sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il condizionamento”;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: “8.9-bis. Test di fecondazione”.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.


COMMENTO

Il comma 2 della norma stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei Raee domestici che lo stesso effettua, prima del trasporto, come rientrante nella fase della “raccolta”, attualmente contenute nell’articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010. La novità in realtà è solo una, e riguarda il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto che, si precisa con la nuova disposizione, deve intendersi riferito “a ciascuno” dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( “freddo e clima”, “altri grandi bianchi” e “tv e monitor”) mentre per i raggruppamenti 4 e 5 (“It e Consumer electronics” e “sorgenti luminose”) va inteso in senso “complessivo”. Aver aumentato il solo limite quantitativo di raggruppamento non risolve tutte le criticità che i distributori hanno più volte evidenziato. È rimasto, infatti, inalterato il limite temporale di un mese che invece i distributori avrebbero voluto allungare fino ai tre mesi. Il limite quantitativo e temporale avrebbero portato una reale semplificazione nella modalità di gestione dei raggruppamenti solo se letti congiuntamente.

Per superare le criticità riscontrate in molti Comuni che rifiutavano il conferimento dei Raee evidenziando come, essendo le piazzole comunali -impianti autorizzati in via ordinaria- non potevano ricevere rifiuti autorizzati in semplificata. Il comma 4 estende le modalità di conferimento ricomprendendo questa fattispecie. Viene previsto, infatti, che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta Raee (articolo 6, Dlgs 151/2005) si svolge con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 (disciplina nazionale per i centri di raccolta dei rifiuti urbani), “ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (che riguardano rispettivamente l’autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione unica ambientale/Aia e le procedure semplificate per gli impianti di recupero). Quest’ultimo periodo rappresenta la novità, visto che l’ articolo 8 del Dm 65/2010, ora abrogato, contemplava unicamente il Dm 8 aprile 2008.

Completano il quadro:

a) scompaiono i limiti di portata e massa degli automezzi per il trasporto dei Raee (articolo 2, Dm 65/2010);

b) viene allargato il campo di applicazione estendendolo a “altre apparecchiature per il condizionamento” che entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nel Dlgs 151/2005 (da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni); ai test di fecondazione che entrano nella categoria 8 “Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.”

 
 

adminRAEE: L. Europea n. 97/2013
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DM 7.8.2013: calcolo efficienza energetica impianti incenerimento

Calcolo efficienza energetica impianti incenerimento: DM 7.8.2013
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Le condizioni climatiche locali possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento.
Il DM sostituisce la nota (4) dell’allegato C alla parte IV del Dlgs. 152/2006.
DM 7.8.2013

adminDM 7.8.2013: calcolo efficienza energetica impianti incenerimento
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Circolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti

Ministero Ambiente: Circolare di chiarimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Le circolari creano sempre un certo timore. Lo sforzo di chiarire e’ meritevole ma l’interpretazione distorta e’ in agguato.
La Circolare tenta di chiarire alcuni punti che sono al vaglio della Unione Europea.
La circolare e’ indirizzata alle amministrazioni e indica la linea che dovranno seguire nel valutare i singoli casi.
Non ci resta che leggere:  Circolare ministero ambiente

adminCircolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti
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DURC/ compensazione crediti PA

Durc/ compensazione crediti PA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (13A06078) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2013)

adminDURC/ compensazione crediti PA
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DL n. 69/2013: Decreto del Fare

Decreto “del Fare”
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/6/2013 ed in vigore dal 22/6/2013 il DL n. 69/2013.
Il Decreto ha l’obiettivo di “rilanciare l’economia” del Paese a mezzo di interventi su settori già oggetto di interventi mutevoli del nostro legislatore.
Cosi il Decreto si occupa o ritorna ad occuparsi di Giustizia e processo civile,Ambiente, Appalti, Sicurezza sul lavoro.
Decreto Legge n. 69/2013

adminDL n. 69/2013: Decreto del Fare
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