Gestori impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019

Gestori impianti stoccaggio e rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019/ Disposizioni attuativeDopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018
Piano di Emergenza Esterno (PEE) – Piano di Emergenza Interno (PEI)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018, sul sito del Ministero Ambiente sono state pubblicate le Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla L. 132/2018 prime indicazioni per i gestori degli impianti: “Nelle more dell’emanazione del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si forniscono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI…”
Recita la nota esplicativa: “Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
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Quesito: sosta per trasbordo o stoccaggio?

Sosta per trasbordo o stoccaggio?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Lavoro presso una società di autotrasporto rifiuti, che periodicamente bonifica presso propria autorimessa le autocisterne e cassoni adibiti al trasporto rifiuti; la società  stocca il refluo liquido, derivante da tale operazioni di lavaggio, presso bulk da 10 mc, installati in sito, per poi smaltire presso impianto idoneo autorizzato, una volta riempito il bulk. Si chiede  se tale situazione  rientra nella definizione di deposito temporaneo di rifiuto o se occorre richiedere autorizzazione alla Provincia per poter eseguire tale operazione.
Risposta
L’operazione configurata nel quesito può rientrare nelle casistiche previste per la sosta per trasbordo, purché tale deposito non superi le 48 ore.
Il comma 12, l’art. 193 del Dlgs 152/2006 dispone infatti che: “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per le spedizioni all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
In caso contrario, pertanto, l’attività si configura come un’attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR nel quale  bisognerà indicare espressamente l’operazione di trasbordo effettuata.
le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere. Ogni caso deve essere valutato in concreto

 

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FANGHI: rifiuti e reato di deposito incontrollato

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
La Corte di Cassazione ,con sentenza resa all’udienza del 12.1.2011, n. 28, ha precisato la portata dell’art. 127 D. Lgs. 152/2006[1] e la disciplina applicabile ai fanghi .
Si precisa che l’art. 127 (modificato dal Dlgs. 4/08) non è stato novellato dal correttivo alla parte III del D. Lgs. 152/06 .
 
La Suprema Corte era stata adita dal Sindaco di un Comune, indagato ex art. 256 comma 2 D. Lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) perché la Procura aveva accertato la presenza di cumuli di fanghi essiccati di vegetazione spontanea all’interno dell’impianto di depurazione di acque reflue comunale .
 
L’impianto era stato oggetto di sequestro preventivo, contro il quale il Sindaco aveva presentato prima istanza di riesame e, stante il rigetto della stessa, aveva poi adito la Corte.
 
Il sindaco si difendeva allegando di essere provvisto della autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto “inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di smaltimento”.
 
Ebbene con sentenza n. 28/2011 la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la “carenza assoluta e radicale della motivazione dell’ordinanza” resa dal Tribunale di Riesame, che aveva rigettato l’opposizione del Sindaco. Il Tribunale invero riteneva sussistere il reato di deposito incontrollato dalla mera presenza dei fanghi; presenza di per sé bastevole, a detta del Tribunale, a dimostrare il fumus del reato contestato (cioè la fondata probabilità dei presupposti per una condanna).
 
I Giudici della Suprema Corte ritengono, invece, non sufficiente per integrare il reato di deposito incontrollato la mera presenza dei fanghi; richiedono  effettiva indagine in relazione alla natura ed alla provenienza dei fanghi, in quanto “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”.
Continua la Cassazione evidenziando che il Tribunale di riesame non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero proprio quelli esitati al termine del processo di trattamento della acque reflue


[1] Art. 127 D. Lgs. 152/2006 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
 
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato (1).
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

 

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