Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

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AATO: 31.12.2012

SOPPRESSIONE AATO: 31.12.2012
Decreto milleproroghe e DGRVeneto n. 2157/2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La normativa regionale Veneta insegue quella Statale.
Armata di buoni intenti la normativa Regionale si adattava alla sopressione delle AATO al 31.12.2011.
Così con Delibera di Giunta del 13 dicembre 2011 si prevede che a decorrere dall’ 1 gennaio 2012 i Presidenti delle AATO del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti assumono la carica di Commissario regionale  per il proseguimento dell’attività delle autorità d’ambito.
 
Con DGRV 2157/2011 del 13.12.2011 in BUR 97 del 23.12.2011, la Giunta della Regione Veneto ha stabilito la disciplina transitoria fino alla emanazione delle leggi regionali di riorganizzazione delle funzioni delle AATO e comunque  non oltre l’1.9.2012 (art. 4 All. A DGRV 2157/2011).
 
E ciò sul presupposto che le  AATO dovevano cessare esistenza dal 31.12.2011.
 
I Commissari svolgeranno tutte le attività amministrative ordinarie nonché ogni atto necessario allo scopo ed obbligatorio per legge al fine di assicurare l’erogazione dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti (art.2 All. A DGRV 2157/2011).
 
Vero è che con DL (milleproroghe) del 29 dicembre 2011 all’art. 13 le AATO sono state prorogate al 31.12.2012, un altro anno di vita ope legis.

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AATO: se ne parla ancora

FOCUS –  soppressione AATO
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Regna una certa confusione sulla vita delle “Autorità d’ambito” e delle conseguenze alla mancata/omessa distribuzione delle loro competenze.
Sono state soppresse, ma non è chiaro quando cesseranno le proprie funzioni; la cessazione delle funzioni è stata più volte posticipata (con atti di dubbia forza legislativa).
Utile dunque riassumere, senza pretesa di completezza, a mezzo di una “tabella cronologica” le disposizioni che si sono interessate alla questione.

DISPOSIZIONE NORMATIVA Contenuto TERMINE VIGENZA AATO
L. 191/2009 – art. 2 comma 186 bis soppressione dei consorzi partecipati dai Comuni. 31.12.2010
PARERE 26.1.2010, n. 4493: la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ritiene non soppresse le AATO perché aventi autonomia patrimoniale e dunque estranei rispetto ai consorzi ex art. 2 comma 186 L. 191/2009.    
L. n. 42/2010 26.3.2010 art. 1 comma 1 quinques Aggiunge il comma 186 bis all’art. 2 L. 191/2009 31.12.2010
D.L. n. 225/2010 posticipa la soppressione 31.3.2011
L. n. 10/2010 Conversione D.L. 225/2010 31.3.2011
DPCM del 25.3.2011 Posticipa la soppressione 31.12.2011

Si consideri che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.3.2011….. NON ha forza di modificare la L.  n. 10/2010.
Il termine di vigenza delle AATO  – fissato al 31.3.2011 –  ad oggi è spirato.
Le Regioni dovevano “distribuire” le funzioni svolte dall’AATO ma ciò non è ancora accaduto, per lo meno in Veneto.
Ed invero, sull’erroneo presupposto della forza legislativa del DPCM la Giunta della Regione del Veneto emanava la delibera 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011 con cui sospende …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011)[1].
Ad oggi il Consiglio Regionale non ha approvato il progetto di legge n. 150, prot. 4242/11, licenziato dalla Commissione consiliare nella seduta del 22.3.2011 con cui si disponeva una proroga di funzioni fino al 31.12.2011 nelle more della ridistribuzione delle stesse e della riorganizzazione.
L’inadempimento della Regione, comporta,  come si legge nella relazione introduttiva progetto di legge 150 che, essendo “soppresse le attuali Autorità d’ambito…ogni loro atto successivo dovrà considerarsi nullo”. Può dunque configurarsi “l’ipotesi che i Gestori del s.i.i. o del servizio rifiuti contestino il danno nei confronti della Regione Veneto a causa del blocco di fatto delle possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal piano d’ambito…il danno potrebbe essere attribuito alla regione quale conseguenza del mancato adempimento da parte di quest’ultima della normativa statale nei tempi previsti”.



[1] Cfr. news su questo sito del 2.5.2011
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