Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile dello smaltimento? Chi effettua l’operazione…

PNRR – art. 188 comma 5 D.lgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.10.2021


Continua la breve analisi delle novità introdotte dal PNRR al Codice ambientale.

L’art. 188 comma 5, che aveva già subito modifiche dal D.lgs. 116/2020, viene ancora modificato, in particolare:

1) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento…: a differenza della formulazione precedente dell’art. 188, l’art. 35 del PNRR inserisce la precisazione relative alle operazioni da intendersi quelle intermedie di smaltimento.

2) Quali sono le operazioni intermedie di smaltimento? Continua l’articolo andando a riprendere le operazioni indicate nel comma pregresso:

“… quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, …

3) Prosegue il nuovo comma 5 dell’art. 188, innovando rispetto al pregresso in quanto precisa che: “…la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni…”. Il soggetto che effettua le operazioni ..

continua lettura articolo e schema comparato art. 188 d.lgs. 152/2006 –  PNRR 188

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Bonifiche: novità dalla Legge n. 116/2014

Novità ambientali: Pubblicata L. n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica – Art. 242-bis Dlgs. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2014 la Legge di conversione n. 116/2014 del Decreto legge n. 91/2014.
La Legge – che ha ampiamente modificato il Decreto legge – contiene molte novità in materia ambientale e incide, con rilevanti interventi, sul Dlgs. n. 152/2006.


L’ Art. 13 della L. 116/2014 inserisce l’art. 242 bis nel Dlgs. 152/2006 e prevede – Procedure semplificate per operazioni di bonifica e di messa in sicurezza; procedura semplificata che si contrappone alla procedura prevista dagli artt. 242 o 252 Dlgs. 152/2006.
La procedura semplificata
1) è dedicata all’operatore interessato ad …..  continua lettura dell’articolo 

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Cosa si intende per recupero?

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Cosa si intende per recupero?: (punto 1.4.5 Linee Guida)
Recupero, rifiuti, inceneritori, R1, energia
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Le Linee Guida sembrano precisare concetti ormai acquisiti.
Vero è che, a fronte della semplicità discorsiva del testo, la Comunità Europea affronta questioni di particolare complessità richiamando la giurisprudenza comunitaria .
Nel paragrafo 1.4.5 delle Linee Guida il concetto di recupero – tratteggiato con apparente semplicità – si interseca con la problematica degli inceneritori e la vexata quaestio dell’R1.
Studio Legale Ambiente offre, di seguito, una “libera traduzione prosata”del testo di cui al punto 1.4.5 delle Linee Guida.
Cosa si intende per ‘recupero’? (punto 1.4.5)
La definizione di ‘recupero’ è uno dei concetti chiave della direttiva quadro.
Il termine recupero è l’opposto di “smaltimento” (che le stesse linee guida al punto 1.4.8 definiscono come ciò che .. non è recupero).
Entrambe le operazioni (recupero e smaltimento e la preparazione prima delle stesse) concretano l’operazione di trattamento come definito dall’art. 3 comma 1, 14) della Direttiva Quadro.
Le linee Guida precisano ciò che pare ovvio e non lo è: Ogni trattamento dei rifiuti può essere operazione di recupero oppure operazione di smaltimento; la CGUE ha affermato che nessuna operazione può essere classificata come smaltimento e di recupero, allo stesso tempo (Causa C-6/00 ASA (2002) .
Le linee Guida precisano che “..la classificazione di un’operazione ha conseguenze significative non solo per il rispetto della gerarchia dei rifiuti (ai sensi del capitolo 3), ma anche per ogni gestione dei rifiuti; la distinzione tra recupero e smaltimento è di estrema importanza per il comprendere le definizioni di cui agli articoli 10 (Recupero) e 12 (smaltimento) della direttiva quadro.
Le linee Guida precisano che la principale differenza tra recupero e smaltimento consiste nel fatto che “.. operazioni di smaltimento in primo luogo sono il risultato di operazioni di gestione dei rifiuti basato sul concetto di “sbarazzarsi dei rifiuti”, mentre il principale risultato di un’operazione di recupero dei rifiuti è quello definito al punto 15 ) art. 3 della direttiva quadro ovvero: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
In pratica, può essere difficile distinguere in alcuni casi, se un’operazione effettivamente risponde a questa definizione. Nel 2004, uno studio è stato pubblicato per conto della Commissione europea, valutazione degli attuali operazioni di trattamento dei rifiuti in Europa, come avvengono nella pratica e individuare criteri che possano aiutare con la corretta classificazione delle operazioni.
D’altra parte, il recupero è diviso in tre sottocategorie:
1) preparazione per il riutilizzo (v.Capitolo 1.4.5) ,
2) il riciclaggio (vedi capitolo 1.4.6), e
3) recupero di altro tipo (vedi capitolo 1.4.7).
Esempi di sotto-categorie si possono trovare nei rispettivi capitoli, vedi in particolare distinzione tra riciclaggio e il recupero nel capitolo 1.4.6.
Questa definizione di recupero, di recente introdotta nella direttiva quadro, prende spunto dalla giurisprudenza CGUE, dove il concetto di “sostituzione” come condizione preliminare per il “recupero” è stato sviluppato nelle sentenze Causa C-6/00 ASA 2002 E “Cemento e forno” CAUSA C – 228/00
Il fatto che i rifiuti devono svolgere una funzione utile ‘come risultato principale’ del recupero è un aspetto importante del recupero e elemento distintivo dallo smaltimento.
La giurisprudenza Europea – CGUE ha affermato – per quanto riguarda l’incenerimento dei rifiuti nei forni da cemento – che i rifiuti devono essere utilizzati principalmente come combustibile o come altro mezzo della generazione di energia; il che significa che la maggior parte dei rifiuti deve essere consumata durante il funzionamento e la maggior parte dell’energia generata deve essere recuperato e utilizzato.
Il criterio è stato introdotto per evitare abusi e recupero fittizio.
Secondo la definizione di recupero della nuova direttiva quadro (15), la “sostituzione” del materiale che è fondamentale per il recupero dei rifiuti, può avvenire non solo nell’impianto in cui i rifiuti siano trattati ma anche ‘nell’economia in generale’. L’obiettivo è di facilitare la classificazione degli inceneritori di rifiuti con la generazione ad alta efficienza energetica come operazioni di recupero.
Classificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti –
strutture dedicate al trattamento di rifiuti solidi urbani – è fondata sulla R1 formula dell’allegato II.

Va osservato che, secondo la definizione dell’articolo 3 (15) WFD, si ha recupero non solo quando il materiale “sostituisce” altri materiali, ma anche quando con processi di preparazione si ottiene un materiale di scarto in modo che esso non comporta più rischi correlati di rifiuti e pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi.
In alcuni processi produttivi, come co-trattamento, i rifiuti possono essere utilizzati in combinazione di due opzioni di ripristino di gestione dei rifiuti al tempo stesso. Il contenuto energetico viene recuperato (operazione R1) come energia termica, sostituendo così combustibili, mentre la
frazione minerale dei rifiuti può essere integrata (quindi riciclato) nella matrice del prodotto o materiale prodotto, clinker di cemento ad esempio, acciaio o alluminio (R4 o R5 operazione, visualizzare un elenco di operazioni di recupero di cui all’allegato II della direttiva quadro sulle acque).
L’allegato II della direttiva quadro stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Un’operazione
può essere recupero, anche se non è elencato nell’allegato II, se è conforme ai principi generali della definizione di recupero..”

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Rifiuti: TAR Veneto 1164/2012

Rifiuti provenienti da terzi fuori Regione/ LRV 3/2000 art. 33 comma 2,3. Illegittimità costituzionale/ Tar Veneto n.1164/2012
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza del TAR Veneto chiarisce alcune importanti questioni … .
Purtroppo si leggono sentenze che affermano la responsabilità concorrente della Regione in materia di tutela ambientale (senza le dovute distinzioni); purtroppo vengono applicate, dalle stesse amministrazioni, norme regionali ormai abrogate per la intervenuta nuova normativa statale incompatibile.
E cio’ imponendo al cittadino l’onere gravoso di  adire la “giustizia” che, a dire il vero, appare un po’ confusa sull’argomento.
Ebbene la Sentenza del TAR n. 1164/2012  precisa gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale di illegittimità sulla legge regionale; richiama la Regione ai propri obblighi; chiarisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.
La Questione
La questione  sottoposta al Tribunale Regionale Veneto richiama la controversia insorta tra una società e la Regione Veneto e ricorda la importante e decisiva sentenza della  Corte Costituzionale (25 luglio 2011, n. 244) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale[1] dell’art. 33, comma 2, legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e l’inammissibilità della questione relativa all’art. 33, comma 3[2].
Le Società ricorrenti presentavano alla Regione domanda di rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
L’impianto avrebbe dovuto ricevere rifiuti provenienti da terzi fuori Regione per il 40% della propria capacità ricettiva, mentre la restante parte dei volumi sarebbe stata utilizzata per i rifiuti prodotti da una delle società. Con DGRV la Regione, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole. Veniva altresì accolta la domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il punto 7.3 di tale decreto prescriveva un limite al conferimento di rifiuti da terzi del 25% della capacità ricettiva, da intendersi riferito anche ai rifiuti provenienti da fuori Regione, richiamandosi alle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3..
In corso di processo la Corte costituzionale dichiarava la illegittimità dell’art. 33 citato e la regione provvedeva in autotutela ad annullare il provvedimento.
Scrive la Corte:  “La disposizione di cui all’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è stata implicitamente abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato[3]…”
“La norma regionale prevede che “in attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi[4] ….i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento”.
L’art. 182, comma 3, lett. b, nel testo originario …dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.
L’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra tali norme è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10 del 2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un’analoga norma contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2009, n. 29, della Regione Puglia.
…Nel senso dell’abrogazione implicita la Corte Costituzionale n. 74 del 3 giugno 2010, aveva affermato al punto 2.1 che “vanno perciò condivisi gli snodi dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti a sostegno della tesi della intervenuta abrogazione della norma lesiva di cui all’art. 33, comma 3, esclusivamente nella parte in cui si dispone che lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi extraregionali resta subordinato all’avverarsi della condizione suindicata” e tale ricostruzione è stata indirettamente avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 2011, n. 244, che non l’ha contestata.
3. Scrive la Corte: “La Regione nelle proprie difese si limita a proporre… come unico argomento a sostegno della tesi della non avvenuta abrogazione della norma, la tesi secondo cui il contrasto tra la norma statale e quella regionale comporta la vigenza della norma regionale fino a che non si sia pronunciata la Corte Costituzionale.
L’assunto è privo di fondamento.
AMBIENTE COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
Continua con interesse la sentenza “…Lo Stato nella materia della tutela dell’ambiente ha una competenza legislativa di tipo esclusivo ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e pertanto la norma regionale antecedente incompatibile deve ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma legislativa statale, come è precisato dall’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il quale “le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia”.
“..Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Regione, non vi è alcun elemento che possa essere fondatamente posto a sostegno della tesi della perdurante vigenza dell’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che è incompatibile con la norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato con il ricorso originario; la medesima disposizione è ora riportata, senza soluzione di continuità, all’art. 182 bis, comma 1, lett. b, inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205) emanata dallo Stato successivamente alla norma regionale, in un settore che rientra tra le materie di sua potestà legislativa esclusiva, quale è quello dei rifiuti, che va ricompreso nell’ambito della materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.”



[1] Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva” per violazione della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
[2] Art. 33 – Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali
1 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento. (31)
[3] (ora è all’art. 182 bis, comma 1, lett. b inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205)
[4] previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997,
adminRifiuti: TAR Veneto 1164/2012
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Schema: modifiche deposito temporaneo

Schema : modifiche al deposito temporaneo.
Tabella di raffronto art. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 fino al DL 5/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Di seguito si riporta schema delle modifiche intervenute all’art. 183 del Dlgs. 152/2006 dal Dlgs. 4/2008 ad oggi ( tralascia il testo dell’art. 183 vigente dal 29.4.2006 al 12.2.2008).
 

Deposito temporaneoDal 13.2.2008 FINO al 24.12.2010(Dlgs n. 4/2008) Deposito temporaneoDAL 25.12.2012 Al 9.2.2012
(Dlgs. 205/2010)
Deposito temporaneoDal 10.2.2012
(DL n. 5/2012)
 Art. 183 comma 1 lettera m)   Art. 183 comma 1 lettera bb)    Art. 183 comma 1 lettera bb)
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 
 1)     i     rifiuti     depositati    non    devono    contenere policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita’ superiore a 2,5 parti per milione (ppm),   ne’  policlorobifenile  e  policlorotrifenili  in  quantita’ superiore a 25 parti per milione (ppm);    1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito non può avere durata superiore ad un anno;  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuto pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno,il deposito non può avere durata superiore ad un anno; 

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del MATTM, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo

 
 
 

adminSchema: modifiche deposito temporaneo
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