Sistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014

Sistri: il punto alla luce dell’art. 14 L. 116/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla GU del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014) di conversione del Dl 150/2013 (cd. “Milleproroghe”) ha confermato l’operatività del Sistri, stabilendo solo un ulteriore allungamento (fino al 31 dicembre 2014) del cd. “doppio binario”, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento degli stessi (registri e formulario di trasporto), godendo parallelamente di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri che partiranno dal 1 gennaio 2015.
Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri …continua lettura articolo – Sistri L. 116.2014
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Sistri: pagamenti 2012?

Sistri: Contributo Sistri 2012
Chiarimenti sul pagamento
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri), prevede che il contributo annuale debba essere riferito all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.
In assenza di ulteriori indicazioni al riguardo, pertanto, la scadenza del pagamento sarà, anche quest’anno, il prossimo 30 aprile.
La mancata operatività del sistema determinatasi nel corso del 2010 e del 2011, nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, ha indotto le organizzazioni datoriali ad intraprendere un’azione politica nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di introdurre nella normativa misure di conguaglio a favore degli operatori che si sono iscritti secondo i termini previsti.
In tale direzione è stata inoltrata una lettera al Ministro dell’Ambiente Clini (allegato I) con la quale è stata chiesta espressamente la soppressione del pagamento del contributo del Sistri per il 2012. La richiesta di un contributo, a fronte di una mancata operatività del sistema, continua infatti ad essere, per le imprese, motivo di preoccupazione e di malcontento.
Possiamo anticipare in proposito che dovrebbe essere allo studio una sospensione dei pagamenti e un’ulteriore proroga dell’operatività, ad oggi fissata dalla  legge 14/2012 di conversione del Dl 216/2011 (cd. “Milleproroghe”) al 30 giugno 2012, per valutare una complessiva ristrutturazione del sistema di tracciabilità.
Riterremmo, quindi, consigliabile attendere gli sviluppi della questione fino all’ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento.
Lettera congiunta Ministro Clini

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Sistri: proroga al 30.6.2012?

 Sistri: proroga al 30.6.2012?
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 La tormentata storia della operatività (ad oggi al 2.4.2012) del Sistri continua.
Il DL n. 216/2011 (29.12.2012) – che aveva rinviato la operatività del Sistri al 2.4.2012 – è in corso di conversione (entro il 29.2.2012).
A breve ne conosceremo l’esito ma già si anticipa che la legge di conversione potrebbe contenere la ulteriore proroga della operatività Sistri al 30.6.2012.
Il testo del DL è stato modificato dal Senato e consegnato alla lettura della Camera in data 16.2.2012.
 
Utile ricordare parte del percorso “normativo”:
 
1) OPERATIVITA’ SISTRI AL 9.2.2012
Con Legge del 14 settembre 2011 n. 148 veniva fissata la data per la operatività del Sistri al 9.2.2012 (conversione del DL 138/2011 art. 6 comma 2).
 
Il Legislatore esprimeva nel testo la necessita’ di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
1) consentire la progressiva entrata  in  operativita’  del  Sistema  di controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche’
2) l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI.
 
2) OPERATIVITA’ SISTRI AL 2.4.2012
Qualche mese (dicembre 2011) dopo, il Governo interveniva con Decreto Legge cosidetto “milleproroghe” – DL n. 216/2011 art. 13 comma 3 (in vigore dal 29.12.2011)- e “prorogava l’inizio della operatività del SISTRI al 2.4.2012 e cosi prevedeva:
“3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono  sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”
 
3) OPERATIVITA’ SISTRI AL 30.6.2012
 
Ebbene con Atto del senato n. 3124 approvato il 15.2.2012 l’inizio della operatività Sistri sembra rinviata al  30.6.2012.
L’atto del Senato così si esprime:
“al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
 
La parola ora alla Camera. 
 

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SISTRI – PROROGA NOVITA'

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il provvedimento di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  approvato dal Senato il 7 luglio 2011 , non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene un’importante disposizione  (in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, poichè prevede che, per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
La data di avvio della piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti non sarà dunque il 2 gennaio 2012, come stabilito con Decreto 26 maggio 2011, bensì quella che sarà adottata con un provvedimento di proroga emanato dal Ministero dell’Ambiente, comunque non antecedente al 1° giugno 2012.
 
Fino a tale data i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti saranno tenuti alla gestione dei rifiuti secondo la logica del “doppio binario”: obbligo di utilizzo del Sistri (pur in assenza delle relative sanzioni, che scatteranno a partire dal giorno della piena operatività del sistema) e di tenuta delle tradizionali scritture cartacee (registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), anche se il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/06 in materia di “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” fa riferimento ai soli soggetti che non abbiano aderito al Sistri.
La modifica trova la sua motivazione nella necessità di «garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività» del Sistri. Il che è più che comprensibile a fronte della complessità del sistema e della dimensione dei soggetti destinatari dell’obbligo.
In ordine al sistema sanzionatorio, anche questa futura proroga varrà al pari di quelle intervenute per le altre categorie di soggetti obbligati con il Dm 26 maggio 2011. Infatti, le sanzioni previste per il Sistri si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del regime del “doppio binario”.
Il Dm 26 maggio 2011 ha reso graduale la dismissione di tale regime e graduale sarà anche l’applicazione delle sanzioni che saranno applicabili solo da quando le singole categorie di soggetti saranno obbligate alla dismissione del “doppio binario”.


 

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SISTRI: non solo proroga

Alcune altre novità
http://www.minambiente.it/
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il sito del Ministero dell’ambiente ormai ha reso di dominio pubblico l’intento di scaglionare nel tempo l’operatività del Sistri  http://www.minambiente.it/
 
L’intenzione del Ministero è quella di emanare un Decreto Ministeriale con il quale, nel prorogare il termine del 1° giugno 2011 dell’entrata in operatività del SISTRI, si individuano date di operatività del Sistema differenziate per dimensione aziendale e per quantità di rifiuti trasportati.
 
Vero è che molte altre novità sono in arrivo.
 
Si segnala che il Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente) e 2009/123/CE (relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni) dovrebbero, invece, contenere nuove disposizioni specifiche relative al sistema sanzionatorio del SISTRI. In particolare dovrebbero essere previste, per il 1° semestre di operatività del sistema, sanzioni più lievi e graduali rispetto a quelle attualmente contenute nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010.
 
È previsto anche un ulteriore Decreto Ministeriale con il quale verranno definite: soluzioni tecniche per i rallentamenti del sistema superiori a 3 minuti, una procedura alternativa nel caso in cui il SISTRI non individui il malfunzionamento che invece viene individuato dall’operatore, una procedura semplificata per i trasportatori che applicano il SISTRI ed acquisiscono i dati da produttori che ancora non applicano il sistema.
 
C’è stato, inoltre, un impegno di cui Governo e Ministero dell’Ambiente si sono fatti partecipi e garanti, di far effettuare nel corso dei 3 mesi antecedenti al 1° settembre p.v. (prima scadenza operativa), apposite ed opportune verifiche sul funzionamento del sistema SISTRI nel suo complesso nonché di intervenire conseguentemente, se del caso, con gli opportuni adeguamenti tecnici e semplificazioni operative (come ad esempio la sostituzione del sistema a chiavette con altro più semplice ed affidabile).
 

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Sistri/Rifiuti pericolosi e piccoli produttori: Sistri al 2012?

Alcune considerazioni sull’emendamento SISTRI ad Atto Camera n. 3209 bis “Semplificazione Amministrativa”.
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il 20 maggio 2010 la Commissione Affari Costituzionali ha approvato  l’emendamento n. 1-ter 0201 in sede di esame dell’Atto Camera n. 3209 bis sulla “Semplificazione amministrativa”, che così recita :
“per le imprese gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 189, comma 3-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del Decreto previsto dal citato articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ”(giugno 2012?).
Questo emendamento, introdotto per rinviare l’applicazione del SISTRI di due anni per le imprese da 1 a 10 dipendenti che producono massimo 300 chili/litri di rifiuti pericolosi, obbliga alla riflessione sulle macroscopiche conseguenze che porterebbe e la difficile applicazione in armonia col sistema legislativo vigente:
a) ll’emendamento potrà determinare effetti dirompenti e negativi per tutte le piccole imprese da 1 a 10 dipendenti che producono annualmente massimo 300 kg/l; e ciò in quanto prevede lo “slittamento” del termine di operatività e non dell’iscrizione al SISTRI, con la conseguenza che nel periodo moratorio, giugno 2010 – giugno 2012, le imprese sono, altresì, tenute a redigere il Registro di carico e scarico, il Formulario di identificazione dei rifiuti ed il MUD;
b)    inoltre, incide nei confronti delle intese intercorse con le Associazioni imprenditoriali affinché tutte le imprese, incluse quelle artigiane, con meno di 5 dipendenti e che producono fino 200 kg/anno di rifiuti pericolosi, versino un contributo per l’iscrizione al SISTRI di 50 euro, che salgono a 60 euro in caso di imprese tra 6 e 10 dipendenti ed una produzione fino a 400 kg/anno di rifiuti pericolosi, oltre ad ulteriori facilitazioni per tutte quelle che producono piccole quantità di rifiuti pericolosi (fino a 50 kg/anno); come pure fa venir meno tutte quelle semplificazioni che erano stato individuate affinché le Associazioni imprenditoriali potessero assistere le imprese nella compilazione informatica della modulistica.
 

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SPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’

Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI
Il Sistri – acronimo di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
 le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
 le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
ISCRIZIONE E OPERATIVITA’ DEL SISTEMA
Per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per il primo gruppo di soggetti.
Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

1 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il primo gruppo di soggetti (articolo 1, comma 1, lett a) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi ecc..
Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 Iscrizione al Sistri per il secondo gruppo di soggetti articolo 1, comma 1, lett b) – es. produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti ecc..
13 luglio 2010 Operatività del Sistri per il primo gruppo di imprese obbligate (articolo 1, comma 1, lett a)
12 agosto 2010 Operatività del Sistri per il secondo gruppo di imprese obbligate

 

adminSPECIALE SISTRI: ISCRIZIONE E OPERATIVITA’
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