Silenzio assenso tra Amministrazioni: novità dalla L. 124/2015

Silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici: novità dalla legge 124/2015
Articolo 17bis L. 241/90
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La legge 124/2015 all’art. 3 ha novellato la legge 241/1990, introducendo l’art. 17-bis (rubricato ”Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”[1]), il quale intende evitare che le pubbliche amministrazioni dilatino arbitrariamente i tempi di risposta nei confronti delle altre amministrazioni.
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[1] Art. 17-bis
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

  1. Nei casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’ interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
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Rifiuti: procedure semplificate

RIFIUTI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

Note a TAR Lombardia – Milano n. 2311/2011 Silenzio assenso e revoca della iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

 Il TAR Lombardia-Milano con sentenza n. 2311/2011 del 29.9.2011 affronta un caso abbastanza comune ma ancora foriero di discussione.

Bisogna sempre considerare che le sentenze traggono origine da casi specifici e che vanno lette nel contesto di riferimento evitando di “fare di tutta l’erba un fascio”.

Certo, si registra da parte della magistratura una sempre maggiore distanza dall’operare concreto delle imprese; distanza giustificata dalla tutela ambientale che lascia, tuttavia, l’impresa, che combatte con costi e responsabilità, spesso in balia di norme oscure, interpretazioni, discrezionalità amministrative, incertezze.

Questa sentenza sembra dire che l’impresa che opera in regime sempliifcato può sempre vedersi revocata la iscrizione per “qualsiasi violazione del DM 5.2.1998” e che l’amministrazone non è tenuta neppure a motivare il provvedimento di revoca in quanto è implicita la motivazione dalla stessa istruttoria compiuta.

Ed invero.

Una società impugnava il provvedimento con il quale la Provincia di Lecco ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e quello dell’Albo nazionale delle Imprese che svolgono la gestione dei rifiuti che ha archiviato la domanda di iscrizione al registro presentata dalla società.

La società invero sosteneva, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 22/1997 e dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, di aver ottenuto l’autorizzazione semplificata all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento della Provincia di Lecco sarebbe tardivo. Inoltre la procedura semplificata permetterebbe di svolgere l’attività di recupero dei rifiuti in via accessoria e strumentale senza i requisiti richiesti in via ordinaria.

Lamentava la società anche in ordine alla motivazione del provvedimento della Provincia la quale non indicava in modo specifico, neppure per relationem, i requisiti mancanti.

  1. Il silenzio assenso della amministrazione (decorsi 90 giorni dalla comunicazione) non esaurisce il potere di controllo della amministrazione ed il potere di incidere sulla iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

La Corte precisa:

L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, ed oggi l’art. 216 del T.U. Ambientale prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l’attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d’inizio o di prosecuzione dell’attività.

Benché la comunicazione di cui trattasi sortisca effetto già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, la comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 31, ultimo comma, del D. Lgs. 22/97 (oggi art. 214 del T.U. Ambiente), ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false e l’espressa previsione di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Inoltre poiché la disposizione del terzo comma dell’art. 216 prevede espressamente che la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo non solo il divieto di inizio ma anche quello di prosecuzione della medesima, si deve ritenere che tale potere di controllo sia esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito.

Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si è verificata per il fatto che il diniego di autorizzazione è stato emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda.”

  1. L’iscrizione semplificata deve rispettare le norme di cui all’art. 214 commi 1,2,3 e DM 5.2.1998.

Sul punto la Corte, pur avendo a riferimento la doglianza posta in causa, sembra ampliare la rilevanza del DM 5.2.1998. Il richiamo reciproco degli articoli 214 co. 1,2,3, e 216 co. 1,2,3 sembra invero precisare le “condizioni” senza le quali la iscrizione non può essere ottenuta; solo queste condizioni sono tali da giustificare un simile provvedimento foriero di grave danno per le aziende. Non tutto ciò che indicato nel DM 5.2.1998 (soprattutto nella parte deidicata ai principi art. 1 a 11) pare integrare questo requisito.

Tuttavia nel contesto la generalità dell’affermazione della Corte è giustificata dalla doglianza del ricorrente e la Corte precisa:

Il secondo motivo è infondato in quanto l’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce al primo comma che l’autorizzazione semplificata opera “a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3”.

Ne consegue che non si può ritenere che la previsione della comunicazione di inizio di attività costituisca una forma di liberalizzazione dell’attività.

In secondo luogo poiché condizione indispensabile per l’utilizzo della procedura semplificata è, nel caso in questione, il rispetto del D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, non è possibile ritenere che la mera accessorietà dell’attività di recupero dei rifiuti rispetto all’attività principale giustifichi il mancato rispetto della normativa ambientale.

Sebbene, infatti, tra gli scopi del T.U. ambientale vi sia anche quello di favorire il recupero dei rifiuti rispetto alle tradizionali attività di smaltimento, la legge non ha voluto, con gli artt. 214 ss. del D. Lgs. 152/2006, ritenere che il recupero sia attività irrilevante dal punto di vista ambientale, quanto piuttosto sottoporla ad un regime amministrativo ambientale semplificato e di favore, a condizione però che siano rigidamente osservati i limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Solo il rispetto di fatto di queste condizioni legittima la piena efficacia della d.i.a. e la conseguente iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Non è possibile quindi ritenere che l’attività di recupero non sia soggetta alla normativa ambientale ma a quella dell’attività principale.

  1. L’Amminstrazione non è tenuta a motivare nel provvedimento la condizione violata ex DM 5.2.1998.

L’affermazione desta perplessità. La Corte sembra giustificare, come motivata, la contestazione della amministrazione in quanto esiste documento (foto) dal quale desumere la motivazione del provvedimento.

Giustifica la Corte: “Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione, è infondato in quanto la mancanza dei requisiti richiesti dal DM 05.02.1998 per la gestione dei rifiuti non pericolosi risulta dal confronto diretto tra le foto del verbale dell’ispezione effettuata dalla Provincia il 7 giugno 2007 e la normativa violata. In particolare risultano cumuli scoperti mentre l’allegato 5 al DM citato richiede che “lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili”.

Ne consegue che nessun difetto di motivazione può imputarsi al provvedimento amministrativo in quanto la mancata indicazione della specifica disposizione vietata all’interno del DM citato costituisce una mera irregolarità in quanto non rende perplesso il contenuto del provvedimento”.

 

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SCIA : ancora novità – art. 19 comma 4-bis L. n. 241/1990

Segnalazione certificata di inizio attività
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Il processo di riforma della Legge sulla semplificazione amministrativa non si è ancora concluso: il 6 ottobre 2010 è entrata in vigore la L. 1.10.2010, n. 163 (G.U. 233 del 5.10.2010), con la quale il Legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 19 L. 241/1990 con il comma 4-bis

Di seguito la riforma introdotta con gli artt. 1-quinques L. 163/2010.
Il comma 5 dell’art. 19 offre esempio di confusione legislativa .
Ed invero il comma 5 veniva abrogato per intero dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104.
Qualche giorno dopo veniva nuovamente inserito il comma 5 dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis (in vigore dal 31.7.2010): Il presente articolo non si applica alle attività economiche  a prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla  giurisdizione  esclusiva  del giudice  amministrativo.   Il   relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge,  puo’ riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu’  delle  norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
Ebbene, il legislatore forse dimentico della L. n. 122/2010, ha inserito il comma 4-bis con la L. 163/2010 del 1.10.2010 che sembra replicare il comma 5 prima parte…

POST L. n. 69/2009
ART. 19 Dichiarazione di inizio attività
POST D.Lgs. 2.7.2010 N. 104 e L. 30.7.2010 n. 122
ART. 19Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia
L. n. 163 del 1.10.2010 (in vigore dal 6.10.2010)
ART. 19Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ilcui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge  o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione      degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per leiscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l’esercizio  di  attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il  cui rilascio  dipendaesclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiestidalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non  siaprevisto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumentidi programmazione settoriale per il rilascio degli  atti  stessi,  e’ sostituito  da  una  segnalazione dell’interessato, con   la   sola esclusione  dei  casi  in   cui   sussistano   vincoli  ambientali,paesaggistici   o   culturali e   degli   atti  rilasciati   dalleamministrazioni  preposte  alla  difesa nazionale,   alla   pubblica sicurezza,  all’immigrazione,    all’asilo,    alla   cittadinanza,all’amministrazione  della   giustizia,  all’amministrazione   delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,      nonche’  di  quelli imposti dalla normativa  comunitaria.  La segnalazione  e’  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche’  dalle attestazioni e asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero dalledichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle  imprese  di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni  sono  corredate dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  diCompetenza dell’amministrazione. Nei casi in  cui  la  legge prevedel’acquisizione  di  pareri  di  organi  o   enti  appositi,   ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono  comunque  sostituitidalle   auto-certificazioni,   attestazioni   e    asseverazioni    o certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le  verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per leiscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l’esercizio  di attivita’imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio  dipendaesclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiestidalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non  siaprevisto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumentidi programmazione settoriale per il rilascio degli  atti  stessi,  e’ sostituito  da  una  segnalazione dell’interessato, con   la   sola esclusione  dei  casi  in   cui   sussistano   vincoli  ambientali,paesaggistici   o   culturali e   degli   atti  rilasciati   dalleamministrazioni  preposte  alla  difesa nazionale,   alla   pubblica sicurezza,  all’immigrazione,    all’asilo,    alla   cittadinanza,all’amministrazione  della   giustizia, all’amministrazione   delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,      nonche’  di  quelli imposti dalla normativa  comunitaria.  La segnalazione  e’  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche’  dalle attestazioni e asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero dalledichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle  imprese  di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali  attestazioni e asseverazioni  sono  corredate dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  diCompetenza dell’amministrazione. Nei casi in  cui  la  legge prevedel’acquisizione  di  pareri  di  organi  o   enti  appositi,   ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono  comunque  sostituitidalle   auto-certificazioni,   attestazioni   e    asseverazioni    o certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le  verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essereiniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazioneall’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. 2. L’attivita’ oggetto  della  segnalazione  puo’  essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 2. L’attivita’ oggetto  della  segnalazione  puo’  essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti,nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza  deirequisiti e dei presupposti  di  cui  al comma  1, nel  termine  di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,      adotta  motivati  provvedimenti  di divieto di  prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli  eventuali  effetti  dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile,  l’interessato  provveda  a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi  effetti entro un termine  fissato dall’amministrazione,  in  ogni  caso  non inferiore  a trenta  giorni.  E’  fatto  comunque  salvo  il  potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via  diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e dell’atto   dinotorieta’  false  o  mendaci, l’amministrazione,   ferma   restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche’ diquelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo’  sempre  ein ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza  deirequisiti e dei presupposti  di  cui  al comma  1, nel  termine  di sessanta giorni dal ricevimento della  segnalazione di cui al medesimo comma,      adotta  motivati  provvedimenti  di divieto di  prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli  eventuali  effetti  dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia  possibile,  l’interessato  provveda  a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi  effetti entro un termine  fissato dall’amministrazione,  in  ogni  caso  non inferiore  a trenta  giorni.  E’  fatto  comunque  salvo  il  potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via  diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e dell’atto   dinotorieta’  false  o  mendaci, l’amministrazione,   ferma   restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche’ diquelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo’  sempre  ein ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte della amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti  di  cui  al primo  periodo  del  comma 3,  all’amministrazione   e’   consentito intervenire solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute,  perla sicurezza  pubblica  o  la  difesa nazionale  e  previo  motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessimediante conformazione  dell’attivita’  dei privati  alla  normativa vigente. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti  di  cui  al primo  periodo  del  comma 3, all’amministrazione   e’   consentito intervenire solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute,  perla sicurezza  pubblica  o  la  difesa nazionale  e  previo  motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessimediante conformazione  dell’attivita’  dei privati  alla  normativa vigente.
4-BIS” Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58″. (inserito L. 163/2010 in vigore dal 6.10.2010)
5.
 
 
 
Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche  a prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico  in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla  giurisdizione  esclusiva delgiudice  amministrativo.   Il   relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da  qualunque  interessato nei  termini  di  legge,  puo’riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu’  delle  norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.    Comma dapprima ABROGATO dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104. Poi inserito dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche  a prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico  in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla  giurisdizione  esclusiva delgiudice  amministrativo.   Il   relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da  qualunque  interessato nei  termini  di  legge,  puo’riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu’  delle  norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.    Comma dapprima ABROGATO dall’articolo 4 co. 1 punto 14) all. 4 al Dlgs. del 2.7.2010 n. 104. Poi inserito dalla L. n. 122 del 30.7.2010 art. 49 comma 4-bis
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque,  nelle dichiarazioni  o  attestazioni  o asseverazioni  che  corredano   lasegnalazione di inizio  attivita’,  dichiara  o  attesta  falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al comma  1  e’ punito con la reclusione da uno a tre anni 6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque,  nelle dichiarazioni  o  attestazioni  o asseverazioni  che  corredano   lasegnalazione di inizio  attivita’,  dichiara  o  attesta  falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al comma  1  e’ punito con la reclusione da uno a tre anni

 

adminSCIA : ancora novità – art. 19 comma 4-bis L. n. 241/1990
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