Sistri: Aggiornamenti

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
 
Sul sito www.sistri.it nella Sezione “Manuali e Guide”, è disponibile l’edizione aggiornata del Manuale Operativo e delle Guide Utenti che introducono importanti modifiche ed integrazioni.
Le principali riguardano i due capitoli aggiuntivi sul metodo di calcolo per i dipendenti di aziende ed unità locali (capitolo 6.1) e quello relativo alle operazioni di conguaglio dei contributi (capitolo 6.2) per l’anno 2012, incluso un estratto del testo unico di prossima pubblicazione (capitolo 6.2.1).
 
Importanti novità si trovano anche nelle sezioni:
–       Regione Campania;
–       Trasporto navale e marittimo rifiuti;
–       Attività di manutenzione infrastrutture e reti;
–       Trasbordo;
–       Autospurghi;
–       Veridicità dei dati e custodia dispositivi.
 
Per quanto riguarda i criteri per il calcolo del numero di dipendenti, nel manuale viene precisato che l’art. 188 ter del D.Lgs 152/2006, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA) così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Con la dizione “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente, con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa.
In base a quanto sopra esposto devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:
–       lavoratori dipendenti (comprendendo anche quelli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, in una situazione di assenza prolungata, viene conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine);
–       lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno (rientrano nella fattispecie i lavoratori con contratti a progetto e contratti di collaborazione coordinata e continuativa; vanno, altresì, conteggiati i lavoratori autonomi che prestino in modo continuativo la loro attività professionale esclusivamente nell’unità locale);
–       lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);
–       lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali con loro riproporzionamento in base alle giornate di lavoro);
–       stagisti;
 
devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:
–       lavoratori autonomi con presenza non continuativa nell’unità locale (inferiore a 30gg/anno);
–       lavoratori in somministrazione;
–       lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare);
–       lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi;
–       lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.
 
Va inoltre ricordato che per calcolare il numero di dipendenti della singola unità locale occorre fare riferimento al numero medio degli addetti nell’anno solare precedente a quello a cui si riferisce il pagamento del contributo, indipendentemente dalla chiusura del bilancio.
 
 
Per quanto riguarda il contributo ai sensi di quanto disposto dall’art 4 del d.m. 17 dicembre 2009, i soggetti iscritti al SISTRI hanno l’obbligo di versare un contributo annuale per assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri di prossima pubblicazione viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno solare. L’importo del contributo dovuto è indicato nell’Allegato II dello stesso DM.
Con l’art.6 del d.m. 9 luglio 2010 è stata disposta una significativa riduzione dell’entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi. Al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno gia provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
 
In relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si è venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6 del d.m. 9 luglio 2010 – e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonchè ai Comuni con meno di 5000 abitanti – di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente.
Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 è stato di 120€, il seguente quadro di riferimento:
 
Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo per il 2011 e riduzione di 10 euro del contributo per il 2012
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011

 
Imprenditori agricoli

Numero di addetti Produzione di rifiuti pericolosi Conguaglio
Da 1 a 5 Fino a 200 kg Nessun contributo fino al 2013 (30 euro per 3 annualità)
Da 1 a 5 Da 200 a 400 kg Nessun contributo per il 2011 Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo
Da 6 a 10 Fino a 400 kg Nessun contributo per il 2011
Per il 2012 riduzione di 10 euro del contributo

 
Comuni con meno di 5000 abitanti: nessun contributo per il 2011
 
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti sopra indicati, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del d.m. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà a breve resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010 , la stessa da riportare nel MUD 2010.
Si ricorda che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
 

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AIA: Direttiva 2010/75/UE

Focus “Modifica sostanziale”  e Gestore
 
A cura di avvocato Cinzia Silvestri
in occasione di convegno[1] AIA tenutosi a Padova il 7.4.2011


 
 
La normativa AIA trova collocazione nel codice ambientale (Dlgs. n. 152/2006) dal 25.8.2010 grazie al Dlgs. n. 128/2010 che ha provveduto a inserire gli articoli 29 bis e ss. nella parte II del Codice.
Il Dlgs. n. 59/05 è stato espressamente abrogato ma rivive con integrazioni e modifiche nel testo del Codice ambientale.
 
Vero è che questa collocazione normativa, dettata dalla esigenza di armonizzare VIA-Vas-AIA, subirà a breve ulteriore integrazione dalla nuova Direttiva 2010/75/UE.
La direttiva 2010/75/UE è testo corposo e complesso che riunisce, con intento di chiarire e coordinare, ben 7 direttive tra le quali anche la Direttiva 2008/1/CE (direttiva AIA, definita di mera codificazione, che ha dato impulso al Dlgs. 128/2010 e recepita nel Dlgs. 152/2006).
 
E’ utile, dunque, fornire qualche indicazione sulla evoluzione subita da alcune definizioni contenute nell’ art. 2 del Dlgs. 59/2005 alla luce anche della direttiva 2010/75/UE che segna il passo futuro. La direttiva 2010/75/UE riporta nel testo delle definizioni sotto commentate l’oggetto esteso della sua applicazione anche
a) impianto di combustione,
b)  impianto di incenerimento dei rifiuti ;
c) impianto di coincenerimento dei rifiuti.
 
MODIFICA SOSTANZIALE
Pare d’obbligo soffermarsi sulla definizione di “modifica sostanziale” che impone il procedimento AIA; ma anche sulla definizione di “Gestore” che individua il soggetto tenuto agli adempimenti, pagamenti, ed anche soggetto alle sanzioni di cui all’art. 29 quattordecies Dlgs. 152/2006.
 
La modifica sostanziale comporta la necessità della procedura di AIA (ex art. 6 comma 13,14,15 Dlgs. 152/2006).
La nuova formulazione ha il pregio di estendere l’oggetto della modifica sostanziale non solo all’impianto ma anche al progetto e opera; inoltre precisa il contenuto della modifica sostanziale (presente anche nel testo della Direttiva 2010/75) ponendo l’accento alla variazione delle:
a) caratteristiche;
b) funzionamento;
c) potenziamento.
Si nota che compare nel testo anche la parola “infrastruttura” che va a completare l’oggetto della modifica sostanziale.
Espunto il riferimento al PARERE MOTIVATO dell’autorità competente per acquisire il termine più sfumato e meno impegnativo “secondo l’autorità competente”.
La modifica sostanziale acquisisce rilevanza laddove produce effetti negativi e significativi si badi solo SULL’AMBIENTE; il testo ha espunto il riferimento agli esseri umani .
L’inciso è importante invece con riferimento alla lettura della Direttiva 2010/75/UE  che  richiama espressamente non solo l’ambiente MA ANCHE LA SALUTE UMANA.
Tali riferimenti ricadranno sulla normativa futura in tema di AIA quanto il nostro legislatore sarà chiamato (entro il gennaio 2014) a recepire la Direttiva 2010/75/UE
 
 

Dlgs. 59/05 art. 2 Dlgs. 152/2006 art. 5 
Vigente dal 25/8/2010
Direttiva 2010/75/UE
n) modifica sostanziale: una modifica dell’impiantoche, 
 
 
 
 
 
 
 
secondo un parere motivato dell’autorità competente,potrebbe avere effetti negativi e significativi per gliesseri umani o per l’ambiente.
 
 
 
 
In particolare,
 
 
per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: 
la variazione delle caratteristiche o delfunzionamento ovvero un potenziamentodell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che,
secondo l’autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
 
 
 
 
 
In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”;
9) “modifica sostanziale“, una modifica delle 
 
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che
 
 
 
potrebbe avere effetti negativi e significativi per lasalute umana o per l’ambiente;

 
 
GESTORE
Utile avere chiarezza della evoluzione della definizione del Gestore; soggetto di particolare importanza ma di non facile individuazione soprattutto nelle strutture complesse. Il Gestore, come verrà approfondito in separato articolo, risponde delle sanzioni ovvero degli illeciti amministrativi di cui all’art. 29 quattordecies commi 4,5,6 Dlgs. 152/2006.
Si precisa che la “detenzione” non coincide con l’istituto giuridico civilistico che impone il rapporto tra possesso/detenzione ma è una forma lata che richiama qualsiasi rapporto materiale con la cosa/impianto.
Di fatto nella formulazione odierna quando il legislatore si riferisce al Gestore intende:
1)   colui che detiene
2)   colui che gestisce
3)   colui che ha un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso.
Tale ultima definizione richiama alla memoria la delega di responsabilità ma non deve essere confusa con questo istituto in quanto si pone su piano giuridico diverso.
In realtà il legislatore allarga le maglie della responsabilità e del soggetto responsabile attribuendo specifica competenza a colui che economicamente può intervenire sull’impianto.
Certamente colui che ha questo potere deve essere anche soggetto di particolare rilevanza in seno alla Società ma non necessariamente un soggetto delegato.
L’inciso è presente anche nella Direttiva 2010/75/UE.
 
 

Dlgs. 59/05 art. 2 Dlgs. 152/2006 art. 5 
Vigente dal 25/8/2010
Direttiva 2010/75/UE
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce l’impianto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce l’impianto oppure che
 
 
dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;”.
5) “gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che 
detiene o
gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale,dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;

 


[1] Le diapositive del convegno saranno pubblicate sul sito www.studiolegaleambiente.it

 

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Acque – Regolamento/qualità

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7-2-2011 – Suppl. Ordinario n.31, il Decreto 8 novembre 2010, n. 260, con il quale viene introdotto nell’ordinamento il regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
 
Il provvedimento entrerà in vigore il 22 febbraio 2011 ed andrà a modificare le norme tecniche della Parte III al Dlgs. n. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
 
In particolare, l’allegato 1 “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale” alla Parte III, viene integralmente sostituito con il nuovo allegato I presente nel decreto.
 
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno aggiornare almeno una volta, nell’arco temporale coperto dal proprio Piano di Gestione, le informazioni relative ai dati di monitoraggio dei corsi d’acqua, elencate nell’allegato II.
 
Fatto salvo quanto stabilito dagli allegati al decreto, l’ISPRA potrà predisporre un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualità biologica.
 

adminAcque – Regolamento/qualità
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Correttivi al Codice Ambientale

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 24/06/2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (Aria) del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
Definizione di Ambiente e Sviluppo sostenibile
All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente e vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione.All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale.
Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005.  All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia.  Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma.  Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
 

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