Rifiuti: DISCARICHE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Corte costituzionale n. 244//2011
Art. 33 comma 2 L.R. Veneto 3/2000: incostituzionalità

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati

La Corte Costituzionale “bacchetta” la Regione Veneto e soprattutto precisa ciò che spesso viene dimenticato:
1)           la competenza legislativa in materia ambientale spetta allo stato e non alla Regione
2)           ribadisce l’uso improprio delle Regioni e delle amministrazioni di far valere normativa regionale ormai abrogataanche implicitamente dalle leggi dello Stato per espressa incompatibilità
 
L’art. 33 comma 2 L.R. 21.1.2000, n. 3 deve essere così letto a seguito della sentenza n. 244 del 25.7.2011 della Corte Costituzionale: “Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota (non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva) per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma”.
 
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 2 L.R.3/200 limitatamente alla parte racchiusa tra parentesi perché in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.
 
Il principio espresso dalla Corte è applicabile anche se nelle more del giudizio è entrato in vigore il correttivo al T.U.A (D.Lgs. 205/2010), in quanto l’attuale art. 182 bis riprende il vecchio art. 182 e dunque la necessità che i rifiuti speciali non pericolosi debbano essere smaltiti in apposite discariche, da individuarsi in base alla tipologia del rifiuto, al contesto geografico e con la finalità di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
 
Questi i fatti da cui ha avuto origine la pronuncia della Consulta.
 
La Regione del Veneto autorizzava la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza regionale ed extraregionale, limitando però lo smaltimento di questi ultimi ad una soglia non superiore al 25% della capacità recettiva dell’impianto, diversamente da quanto richiesto, e ciò proprio ai sensi dell’art. 33 comma 3 L.R.Veneto 3/2000.
 
Il TAR Veneto, con ordinanza 3.6.2010, n. 368, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 comma 2 L. 3/2000 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117 Cost e del combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima disposizione in riferimento all’art. 120 Cost.
 
La Corte Costituzionale ritiene inammissibile la seconda questione sollevata, perché viziata da evidente aberrazione interpretativa”, stante l’abrogazione tacita della legislazione in contrasto con il T.U. Ambientale ai sensi dell’art. 1 comma 2 L.5.6.2003, n. 131.
L’art. 33 comma 3 è stato abrogato tacitamente per contrasto con il D. Lgs. 152/06.
È dunque “contraddittoria l’argomentazione del rimettente che ritenendo tacitamente abrogate le disposizioni legislative regionali in contrasto con l’intervenuta legislazione statale nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato,seziona la portata della disposizione regionale, facendone sopravvivere una parte priva di contenuto precettivo”.
 
La questione costituzionale in merito al comma 2 è stata invece ritenuta fondata.
 
La Corte ribadisce innanzitutto che la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera s) Cost.

La Regione può dunque legiferare in materia di rifiuti, ma solo con norme di dettaglio all’interno di quanto già stabilito dallo stato.
L’art. 33 comma 2 L.R.3/2000, invece disciplina un autonomo principio, estraneo alla legislazione statale e dunque è incostituzionale per violazione del riparto delle competenze legislative.
 
L’imposizione di limiti considerevoli alla fruibilità delle discariche comporta inoltre una maggiore movimentazione dei rifiuti nel territorio, con aumento inutile di costi.
 
Innegabile, inoltre, che i rifiuti costituiscano altresì prodotto da quale trarre profitto e dunque limitare l’impiego delle discariche importa altresì la violazione dell’art. 41 Cost, perché si incide negativamente sulla libera iniziativa economica.

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INQUINAMENTO ACUSTICO – LRV n. 21/99

Finanziaria 2011 – Regione Veneto[1]


A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La Prima Commissione Permanente della Regione Veneto sottopone al vaglio del Consiglio i progetti di Legge 134 e 135 relativi alla Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2011.
La legge finanziaria non è ancora approvata e si attendono ancora emendamenti.
Circola voce ed alcuni siti già parlano dell’ emendamento alla Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2011, che sembrerebbe vietare l’installazione di impianti fotovoltaici di certe dimensioni su terreno agricolo e fino al dicembre 2011: l’emendamento, però, non è ancora stato oggetto di discussione ed al momento non è stato pubblicato né esposto nel Progetto di Legge.
 
 
Il progetto di legge invece si occupa, per esteso, della LRV n. 21/99.
L’art. 7 del progetto di legge 134laddove approvato, modificherà gli artt. 7 e 8 della LRV n.  21/99 in materia di inquinamento acustico:
–       la Regione del Veneto abilita i titolari e i gestori di attività temporanee o che intendano organizzare manifestazionispettacoli di carattere temporaneo o mobile a chiedere il rilascio di apposite concessioni in deroga dei limiti acustici imposti dalla disciplina statale.
–       i comuni sono tenuti a valutare l’impatto acustico che tali eventi avranno sul territorio.
–       abrogato il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio.
 
Si offre dunque una prima lettura con riserva di emendare e di precisare le modifiche in seguito alla definitiva approvazione della legge regionale.
 

ART. 7 LEGGE 21/99
Emissioni sonore da attività temporanee
 
ART. 7 MODIFICATO
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione,
 
 
 
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
 
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
  1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al Comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3.L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale. 3. abrogato.
4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00. 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali. 7. il Comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato 8. abrogato

 

ART. 8 LEGGE 21/99
CONTROLLO E SANZIONI AMM.VE
 
ART. 8 MODIFICATO
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
 
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000a lire 1.000.000;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 550,00;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550,00 a euro 1.100.00.

 
 


[1] Il testo del progetto di legge è pubblicato sul sito della Regione veneto www.regione.veneto.it

 

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AIA: operazioni di controllo preventivo – DGRV n. 2794/2010

A cura di avv. Cinzia Silvestri


In BUR n. 93 del 14.12.2010 la Regione del Veneto ha pubblicato la DGRV 2794 del 23.11.2010 contenente indicazioni sui controlli preventiviche la Provincia deve svolgere prima del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, coadiuvata dall’ARPAV ex art. 5 bis commi 7 e 8 LR 14.4.1985, n. 33 e s.m.i.
 
La DGRV risponde alla necessità di stabilire procedure e criteri uniformi al fine di permettere il controllo preventivo.
Importante la distinzione relativa alla fase della approvazione del progetto e alla autorizzazione provvisoria all’esercizio e la successiva fase della autorizzazione definitiva
Trattasi di una verifica pressoché documentale, dato anche il disposto dell’art. 25  L.R. 3/2000 e ss.m.i.[1], che permette la realizzazione dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio immediatamente dopo l’approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero e ciò fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione definitiva all’esercizio (art. 25 comma 2 L.R. 3/00).
La Legge Regionale 3/00 impone però anche il successivo positivo collaudo funzionale dell’impianto con la precisazione che le opere relative agli impianti di stoccaggio e le discariche devono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto medesimo, ancorché provvisorio.
 
Sussistono, quindi, due fasi tra loro distinte:
1)     da un lato la deliberazione della Giunta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica, il parere di compatibilità ambientale, la Vinca e l’AIA;
2)     dall’altro l’esercizio definitivo dell’impianto, che segue il provvedimento a firma del Segretario regionale all’Ambiente.
 
Quanto all’esercizio provvisorio[2], la Giunta ha così deliberato:
1)    il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto e funge da AIA provvisoria in attesa del provvedimento definitivo se il privato dimostra alla Regione, alla Provincia ed all’ARPAV di aver prestato le garanzie finanziarie di cui all’art. 208 comma 11 lett. g) TUA e deposita la documentazione successiva al controllo effettuato dopo l’attivazione del PMC ed eventualmente gli esiti delle verifiche operate dall’ARPAV laddove rilevanti;
2)    salvi i casi in cui il rilascio dell’AIA sia contestuale al procedimento che legittima la realizzazione dell’intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’esercizio ordinario dell’impianto è subordinato ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato previa analisi della documentazione di cui al punto 1 ed in base agli esiti dei controlli preventivi espletati dalla Provincia con l’ausilio dell’ARPAV (che dovranno essere inviati all’Autorità competente entro 60 gg dal ricevimento del collaudo funzionale degli impianti7discariche di gestione dei rifiuti).
3)    L’AIA provvisoria rimane efficace fino al rilascio dell’AIA definitiva.
4)    Fatti salvi gli impianti già in possesso di AIA all’esercizio ordinario, le procedure sopra indicate si applicano anche agli impianti di trattamento di rifiuti, agli stoccaggi di rifiuti ed alle discariche già in possesso del provvedimento AIA ma non ancora abilitate all’esercizio ordinario i cui provvedimenti autorizzativi rilasciati, ove difformi, devono intendersi modificati dalla DGRV 2794/2010.
5)    Tali procedure si applicano altresì agli impianti già in  possesso di AIA all’esercizio ordinario, che nel frattempo abbiano già conseguito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e per le quali risulti altresì favorevole il parere al rilascio dell’AIA alla realizzazione.
 


[1] Art. 25 – Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell’area
 
[2] Il testo della DGRV 2794/2010 è reperibile in www.regione.veneto.it

 

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AATO – Disciplina transitoria della Regione veneto

Servizio integrato rifiuti


A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati




La Regione del Veneto ha pubblicato in BUR n. 98 del 31.12.2010 due Delibere della Giunta sulla disciplina transitoria delle AATO : DGR n. 2793 del 23.11.2010 e DGR di precisazione n. 3151 del 14.12.2010.
 
Le delibere non tengono conto della intervenuta proroga di vita delle AATO al 31.3.2011 ; tuttavia mantengono importanza proprio per la prossima cessazione di attività delle ATO.
 
Le Delibere integrano la lacuna normativa lasciata dalla legge statale, che ha stabilito la soppressione delle AATO, ma senza prevedere alcun periodo di transizione.
Si ricorda che:
– con Legge Finanziaria 2008 la Regione era chiamata a stabilire gli ambiti ottimali (art. 2 comma 38 L. 24.12.2007, n. 244),
– gli ATO, ai sensi dell’art. 23 bis D.L. 112/2008, convertito con L.133/2008, sono servizi pubblici di rilevanza economica e quindi la scelta del gestore e l’affidamento del servizio devono essere decisi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
– con L 42/2010 di conversione del D.L. 2/2010 è stato introdotto il comma 186 bis all’art. 2 della Legge Finanziaria 2010, con cui sono state soppresse le AATO.
 
Evidente la necessità di una disciplina transitoria e di coniugare le singole disposizioni normative citate, decise dalla Regione Veneto con DRG 2793/2010 e precisate con DRG 3151/2010.
 
In particolare la Giunta con la Delibera n. 2793 del 23.11.2010  richiede che le Amministrazioni che svolgono  funzioni in materia digestione dei rifiuti urbani si attengano alle indicate linee guida in attesa della emanazione della Legge Regionale di individuazione dei soggetti che sostituiranno le AATO:
 
a.           gli affidamenti effettuati dalle AATO (o dai superstiti Enti responsabili di bacino) tra il 14.12.2010 e l’ 1.1.2011, nonché quelli anteriori la legge regionale di sostituzione AATO, devono rispettare la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed avere una durata compatibile con gli interessi legittimi dei nuovi soggetti che verranno individuati con legge regionale ed, in ogni caso, non superiore a tre anni.
b.          I rapporti regolanti i servizi pubblici a rilevanza economica delle  AATO in scadenza prima dell’1.1.2011, possono essereragionevolmente prorogati per un periodo non superiore a due anni dalla loro scadenza, solo qualora la modalità di affidamento del servizio sia conforme alle disposizioni della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la prorogabilità sia espressamente prevista dal contratto in essere e l’affidamento sia stato effettuato in conformità  alla normativa allora vigente.
 

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Autorizzazione: Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Nota a DGR Veneto 1766/2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La Regione del Veneto ha deliberato l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico coordinato dalla Direzione regionale Ambiente, che si terrà entro il 31.12.2010, tra Regione, Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) e ARPAV a cui è stata invitata a partecipare anche l’ISPRA  (ex APAT).

Come specificato in DGRV n. 1766 del 6.07.2010 in Bur 61 del 27.07.2010 obiettivo della concertazione è chiarire ed uniformare le modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Ad oggi la Regione conferma le precedenti DGRV 1838/2007 e 3764/2009 e richiama l’allegato A della DGRV 1766/2010 quale “criteri per la predisposizione della valutazione di rischio finalizzata alla concessione di deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica”; e ciò fino alla ridefinizione delle procedure a seguito proprio del tavolo di concertazione promosso dalla Regione a seguito della necessità di meglio definire ed approfondire la procedura alla luce di nuove problematiche .
Ebbene, come è noto il D. Lgs 13.01.2003, n. 36, attuativo della Direttiva 1999/31/CE, classifica le discariche in tre tipologie (non più cinque):
i) discariche di rifiuti pericolosi,
ii) discariche di rifiuti non pericolosi,
iii) discariche per gli inerti.
L’art. 7 del DM 3.8.2005 prevede la facoltà per le autorità territorialmente competenti di autorizzare discariche di rifiuti non pericolosi nelle seguenti sottocategorie:
a)         discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b)        discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bireattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici protrattati;
c)         discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
Le istanze di riclassificazione[1] per la specifica sottocategoria di discarica devono essere accompagnate:
a) da idonea documentazione tecnica comprensiva di quanto richiesto in circolare Ministero dell’Ambiente n. 14963 del 30.06.2009 e dell’aggiornamento delle informazioni ex art. 5 commi 1 e 2 D. Lgs 59/2005, 
b) dalla valutazione di rischio ex art. 7 comma 2 DM 3.8.2005,
c) dalla relazione di compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 LR 3/2000.
Le perplessità che la Regione vuole chiarire a mezzo del tavolo tecnico concernono i criteri  e le modalità di predisposizione della valutazioni di rischio da presentarsi unitamente alle istanze di autorizzazione a tali tipologie di discariche.
La difficoltà sta nel fatto che ogni discarica deve essere valutata in maniera autonoma, tenendo conto delle caratteristiche concrete dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito, ma soprattutto perché la norma prevede deroghe da indicarsi ad hoc per specifici parametri.
Il pericolo di una disciplina eterogenea era evidente e sul punto la Regione era già intervenuta con DGRV 3764 del 9.12.2009[2]:-          per le discariche esistenti le deroghe erano ammesse solo previo parare positivo della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA);-         per le nuove discariche, ovvero in caso di modifica delle tipologie di rifiuti trattati le autorizzazioni dovevano essere precedute dalla VIA e corredate da congrua documentazione.
Nelle more la Giunta Regionale ha fornito dei criteri per la predisposizione della valutazione di rischio finalizzata alla concessione di deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica.Il calcolo del rischio deve riguardare tutti i possibili impatti sulle matrici ambientali di acque superficiali, acque sotterranee e la qualità dell’aria in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica.
La DGRV 1766/2010 statuisce altresì che anche per le discariche non classificate in una delle sottocategorie di cui all’art. 7 del DM 3.8.2005 possono essere rilasciate, ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto ministeriale e sulla base di una valutazione del rischio con riguardo alle emissioni della discarica, deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma per specifici parametri e per specifiche tipologie di rifiuto.
La valutazione del rischio richiede lo studio di tre componenti (Modello Concettuale del SITO -MCS-):1.      sorgente di contaminazione discarica2.      percorsi e vie di propagazione degli inquinanti3.      bersagli/recettori
Quanto ai valori di concentrazione limite, la DGRV 1766/2010 rinvia alla normativa ambientale e in tema di bonifiche, che già sono corredate da tabelle indicanti i parametri di riferimento.Nel caso in cui la sostanza specifica non sia contenuta nelle tabelle di riferimento, i valori di concentrazione limite accettabili devono essere ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.
Quanto alle caratteristiche del sito in cui viene ubicata la discarica, la valutazione del rischio dovrà considerare i dati forniti in sede di VIA, nonché, laddove già rilasciata, dall’eventuale autorizzazione all’esercizio, da quelli desunti da particolari campagne di misura o dai dati bibliografici esistenti in caso di parametri non presenti in progetto.
Quanto al calcolo di flusso di percolato che attraversa la barriera di sconfinamento del fondo della discarica si dovrà predisporre una presentazione probabile della conducibilità idraulica del suolo nel caso si impieghi il metodo Monte Carlo, oppure predisponendo misure alternative mediante il ricorso ad un coefficiente di permeabilità più elevato rispetto a quello in progetto.In ogni caso la Regione attesta l’ininfluenza dei teli in HDPE, perché non efficaci. La valutazione del rischio deve in ogni caso essere conforme ai criteri metodologici per l’analisi assoluta di rischio applicata alle discariche, pubblicata da APAT (oggi ISPRA) nel giugno del 2005.


[1] Diversamente per nuove discariche per rifiuti non pericolosi che dovranno essere sottoposte a VIA ecc…
[2] In BUR Veneto n. 2 del 5.01.2010

 

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