Quesito: modifica ragione sociale e registro di carico e scarico

 Se si modifica la ragione sociale della ditta bisogna vidimare nuovo registro di carico e scarico?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Un’azienda modifica la sua ragione sociale, ma non partita iva/codice fiscale che rimangono invariati. E’ necessario provvedere a vidimare un nuovo registro carico/scarico rifiuti, con i dati aggiornati: è corretto? Come comportarsi con il registro utilizzato fino a quel momento? é opportuno o obbligatorio annullare le pagine inutilizzate?
Risposta
Se la ditta cambiando ragione sociale varia anche il codice fiscale dovrà necessariamente presentare alla Camera di Commercio e di conseguenza utilizzare, nuovi registri di carico e scarico rifiuti. Se la ditta cambiando ragione sociale non varia il codice fiscale potrà continuare la compilazione del registro già in essere comunicando, con una semplice nota, gli estremi della variazione (data e nuova ragione sociale), specificando nella stessa nota che tali variazioni non hanno comportato mutamenti di codice fiscale e di indirizzo dell’insediamento produttivo e allegando copia della nota al registro dei rifiuti.
* le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere.  Ogni caso deve essere valutato nel concreto.
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Quesito: sosta per trasbordo o stoccaggio?

Sosta per trasbordo o stoccaggio?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Lavoro presso una società di autotrasporto rifiuti, che periodicamente bonifica presso propria autorimessa le autocisterne e cassoni adibiti al trasporto rifiuti; la società  stocca il refluo liquido, derivante da tale operazioni di lavaggio, presso bulk da 10 mc, installati in sito, per poi smaltire presso impianto idoneo autorizzato, una volta riempito il bulk. Si chiede  se tale situazione  rientra nella definizione di deposito temporaneo di rifiuto o se occorre richiedere autorizzazione alla Provincia per poter eseguire tale operazione.
Risposta
L’operazione configurata nel quesito può rientrare nelle casistiche previste per la sosta per trasbordo, purché tale deposito non superi le 48 ore.
Il comma 12, l’art. 193 del Dlgs 152/2006 dispone infatti che: “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per le spedizioni all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
In caso contrario, pertanto, l’attività si configura come un’attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR nel quale  bisognerà indicare espressamente l’operazione di trasbordo effettuata.
le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere. Ogni caso deve essere valutato in concreto

 

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Quesito: deposito rifiuti pericolosi

 
Quesito: deposito temporaneo
 
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Domanda
In caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi si deve apporre sul contenitore la R nera su fondo giallo come nel caso del trasporto? Si tratta semplicemente di una buona prassi da seguire o di un obbligo normativo preciso? L’art. 183 del D.Lgs 152/2006 riporta quanto segue “devono essere rispettate le norme che disciplinano l’etichettatura e l’imballaggio dei rifiuti pericolosi” ma non riporta alcun riferimento normativo preciso.
 
Risposta
L’utilizzo indiscriminato dell’etichetta citata nel quesito può essere ricondotto alla confusione tra le disposizioni del testo unico ambientale e la normativa ADR. Il trasporto di merci pericolose, ricadente nell’ADR, prevede tra le varie etichette e pannelli anche la”R” nera su sfondo giallo ,da utilizzarsi qualora si trasportino rifiuti che ricadono tra le merci pericolose previste dall’ADR.
 
Non è semplice identificare quali sono i rifiuti  la cui pericolosità li fa ricadere nell’ADR. Non esiste precisa corrispondenza tra rifiuto pericoloso per la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) e per il trasporto – normativa ADR.
 
Nel caso del deposito (anche temporaneo) , è importante che ogni rifiuto sia individuato chiaramente.  E’ importante  che ogni settore di stoccaggio sia individuato da un cartello recante il codice CER e la descrizione del rifiuto, e laddove il rifiuto sia pericoloso, venga aggiunta anche l’etichetta recante la R nera su sfondo giallo.
 
Non esiste un riferimento normativo preciso. Si tratta più di una buona prassi ormai riconosciuta da tutti gli operatori e anche dagli addetti ai controlli.
 
 
 
 
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Registro Gas e officina: quesito

REGISTRO gas e officina/ quesito
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Quesito: Il concessionario che ha un’officina interna deve iscriversi al nuovo registro gas fluorurati?
Risposta: Per quanto riguarda i concessionari presso i quali si svolge attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento montati su veicoli, si sottolinea come tali soggetti debbano iscriversi al registro come imprese e debbano iscrivere, al contempo, le persone che svolgeranno l’attività e che, a questo scopo, dovranno ottenere l’attestato.
L’iscrizione deve essere precedente all’ottenimento dell’attestato. In assenza di iscrizione l’attestato non viene rilasciato.
L’indicazione fornita dal Ministero dell’Ambiente è che operatori che svolgessero la mera operazione di ricarica, senza che quest’ultima sia preceduta o seguita dall’azione di recupero, sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso e quindi di iscriversi al registro.

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